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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 81 del 20 ottobre 2025
JESOLO SOLAR 1 SRL Impianto di produzione di energia da fonte solare di tipo agrivoltaico avanzato ed opere connesse "Jesolo 1" Comune di localizzazione: Jesolo (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.L. n. 153 del 17/10/2024, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte solare di tipo agrivoltaico avanzato ed opere connesse "Jesolo 1" da realizzarsi nel Comune di Jesolo (VE), presentato dalla società Jesolo Solar 1 Srl.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall’art. 47;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTA la L.R. n. 17 del 22/07/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società JESOLO SOLAR 1 SRL (C.F. P.I.VA. 02403940683), con sede legale in Via Caravaggio n. 125, CAP 65125 Pescara (PE), in data 25/10/2024 ed acquisita con protocolli reg. reg. nn. 552544, 552471, 552583, 552613, 552592 del 28/10/2024;
TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto (con nota inviata il 10/02/2025 ed acquisita con prot. reg. 71662 del 11/02/2025) che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che per il progetto in esame, trova applicazione l’art. 47 comma 11bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge 41/2023, che ha innalzato i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell’Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e alla lettera b) del punto 2) dell’Allegato IV alla medesima parte seconda, rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, in quanto il progetto rientra in area idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8, c- ter (punto 1) e c-quater del D.Lgs. 199/2021, data la sua ubicazione in parte all’interno di un buffer di 500 m da zone destinate ad attività produttive del Comune di Jesolo e in parte al di fuori dal buffer di 500 m tracciato da beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs.42/2004, Parte II;
VISTA la nota prot. n 570321 del 07/11/2024 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante il periodo di consultazione sono pervenute presso gli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti note, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006:
CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso nella seduta del 18/12/2024 e che, in tale sede, il Comitato Tecnico Regionale VIA ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni, richieste con nota prot. 653011 del 23/12/2024;
CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 22/01/2025, acquista con prott.reg. nn. 35154, 35160, 35173, 35181 del 22/01/2025;
VISTA la nota prot. n. 92583 del 21/02/2025 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06;
VISTO il parere non favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 3367/2025 del 11/03/2025), acquisito con prot. reg. 126947 del 12/03/2025;
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data 28/04/2025 ed acquisita con prot. reg. 214661 del 29/04/2025, al fine di superare le criticità riscontrate dalla suddetta Autorità di Bacino;
VISTO il secondo parere non favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 6472/2025 del 12/05/2025), acquisito con prot. reg. 236429 del 13/05/2025;
VISTA l’ulteriore documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data 10/07/2025 ed acquisita con prot. reg. 342194 e 342202 del 11/07/2025, al fine di superare le criticità riscontrate dalla suddetta Autorità di Bacino;
VISTA la nota prot. 383849 del 05/07/2025 con la quale gli uffici della U.O. V.I.A. hanno comunicato agli enti interessati l’avvenuta presentazione delle integrazioni di cui sopra da parte della società proponente;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 9975/2025 del 21/07/2025), acquisito con prot. reg. 365330 del 25/07/2025;
CONSIDERATI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 396/2024 del 16/12/2024 della U.O. VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, con cui si riconosce una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l’impianto in esame;
VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia (prot. 27851-P del 22/09/2025), acquisita con prot. reg. 480336 del 22/09/2025;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 08/10/2025:
“VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta presso gli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
VISTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza complessiva di 23.423,40 kW nel Comune di Jesolo (VE) ed interesserà una superficie di circa 34 ha;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un elettrodotto di connessione alla rete a 20 kV;
PRESO ATTO che nel Piano degli Interventi vigente del Comune di Jesolo, l’area oggetto di intervento è classificata come “Zona agricola”;
CONSIDERATO che il progetto non presenta elementi di incompatibilità con i contenuti del PTRC, del PALAV, PTGM - Piano Territoriale Generale della città metropolitana di Venezia e del Piano Regolatore Comunale di Jesolo;
VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia (prot. 27851-P del 22/09/2025) con la quale la stessa evidenzia che :
“La localizzazione lungo Via Antiche Mura ricade in un contesto storicamente sensibile per la prossimità al nucleo dell’antica Equilo: le ricognizioni sistematiche del 2011 condotte dal team dell’Università Ca’ Foscari di Venezia su cinque aree campione (circa 14 km²) hanno restituito 5.609 reperti tra IV e XV secolo d.C., delineando un’isola abitata nettamente emergente, sviluppata in direzione nord–sud sino alla Piave Vecchia (attuale Sile), con orti, vie e canali interni e una crescita attorno al polo cattedrale; le classi ceramiche attestano insieme produzioni locali e importazioni dal Mediterraneo e dall’entroterra, con continuità tra età romana, tarda antichità e medioevo, quando la componente orientale/bizantina evidenzia l’inserimento di Equilo in un ampio circuito commerciale adriatico. A conferma della complessità stratigrafica del contesto immediatamente limitrofo contribuiscono le indagini presso la chiesa di San Mauro in regime di Concessione ministeriale ex artt. 88-89 del D.Lgs. 42/2004 condotte dal prof. Sauro Gelichi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che hanno chiarito un palinsesto plurifase dalle frequentazioni anteriori all’VIII secolo fino alle trasformazioni novecentesche.
Considerati insieme questo patrimonio conoscitivo e la natura delle opere previste – infissioni puntuali diffuse, scavi lineari profondi per cavidotti, scavi per platee e rimodellazioni idrauliche – il rischio di intercettare livelli stratigrafici conservati e paleomorfologie antiche è concreto e già sufficientemente qualificato sul piano indiziario; perciò la finalità esplorativa della Fase 1 dell’Allegato I.8 può ritenersi assolta dal quadro preesistente, e risulta proporzionato attivare direttamente la Fase 2.
e pertanto chiede alla società proponente:
La scelta di anticipare e concentrare le verifiche archeologiche prima dell’avvio dei cantieri consente di mettere a disposizione del procedimento ambientale gli elementi tecnici necessari, riducendo il rischio di varianti e sospensioni in corso d’opera e di agevolare l’iter dell’opera in ragione della sua pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, offrendo fin dalla fase ambientale un quadro certo per la progettazione definitiva ed esecutiva;
CONSIDERATO che la procedura in essere è una verifica di assoggettabilità a VIA, le indicazioni fornite dalla Soprintendenza dovranno essere attuate prima dell’autorizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO che, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Regione Veneto, il proponente ha presentato documentazione integrativa nella quale dichiara che "Il progetto non prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna";
CONSIDERATO che, dall’analisi della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, si ritiene sufficientemente dimostrato che l’attività oggetto di istanza, nelle condizioni operative rappresentate nella documentazione esaminata, si possa svolgere nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico;
CONSIDERATO che, l’attività di cantiere, relativa alla realizzazione dell’opera in oggetto, potrebbe comportare il superamento dei limiti normativi in tema di rumore e che si condivide pertanto la necessità di mettere in atto le misure previste dal proponente e di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in deroga ai sensi del Regolamento Acustico del Comune di Jesolo;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, il proponente ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Regione Veneto e che:
VALUTATO che il progetto, così come descritto nella documentazione presa in esame, risulta quindi compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa per la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001 n. 36, D.P.C.M. 8 luglio 2003, D.M. 29 maggio 2008);
CONSIDERATO che, con riferimento al tema della gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente ha risposto alle richieste di integrazioni della Regione Veneto presentando la revisione del Piano Preliminare di Utilizzo e che il documento recepisce quanto richiesto;
CONSIDERATO che il proponente ha presentato gli aggiornamenti progettuali richiesti dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con nota prot. 19890/O.2.9 del 27/12/2024 (acquisita con prot. 660351 del 30/12/2024);
CONSIDERATO che il proponente ha individuato due zone per la realizzazione di n.2 bacini di laminazione in grado di accumulare un volume di 2.652 mc in modo da garantire l’invarianza idraulica di progetto, da sommarsi ai volumi della nuova fossalazione e che gli scarichi delle due vasche di laminazione avverranno nel Canale “Settimo Nuovo”;
CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti di coerenza con le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici del giugno 2022, la dimostrazione del rispetto dei requisiti A1, A2, B1, B2 e D2, così come illustrata nella documentazione integrativa, risulta soddisfatta;
CONSIDERATO che, tuttavia, in sede autorizzativa, il proponente dovrà accertare la corretta formalizzazione del titolo di conduzione, che dovrà risultare idoneo sia alla coltivazione che all’iscrizione dei terreni nel fascicolo aziendale;
CONSIDERATO che il DM 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” individua, fra i criteri di non idoneità, i seguenti applicabili al caso in esame:
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 17/2022, l’area d’intervento presenta il seguente criterio di presuntiva non idoneità:
CONSIDERATO che, in relazione ai succitati criteri di presuntiva non idoneità, si rileva che l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole (prot. 9975/2025 del 21/07/2025), acquisito con prot. reg. 365330 del 25/07/2025;
Infatti si evidenzia che l’ambito interessato dal progetto è qualificato “area agricola di pregio” secondo l’individuazione adottata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 45/2024 del 27/08/2024 (comunicato dalla Città Metropolitana di Venezia con nota prot.80241 del 11/12/2024);
VISTO che la mappatura delle aree agricole di pregio della Città Metropolitana di Venezia comprende 5 classi di valore, dove 5 rappresenta la classe con indice di pregio maggiore;
CONSIDERATO che dalla verifica delle cartografie allegate al decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Venezia N. 59/2024 del 16/12/2024 avente per oggetto “Individuazione delle aree agricole di pregio ai sensi della L.R. 17/2022. Controdeduzione alle osservazioni dei Comuni e Approvazione della perimetrazione defintiva” emerge che l’area di progetto risulta compresa nelle classi 2 (valore di pregio compreso fra 0,14 e 0,232), e 3 (valore di pregio compreso fra 0,232 e 0,325);
DATO CHE nel contemperamento degli interessi coinvolti gli indici di pregio riscontrati non rappresentano elemento di impatto significativo negativo sull’ambiente;
CONSIDERATO che, per gli impianti agrivoltaici avanzati con moduli elevati da terra non si applica il comma 1-bis dell’art.20 del D.lgs 199/2021, introdotto dal DL 63/2024, in quanto la disposizione citata si riferisce agli “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra” dai quali si distinguono “gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra” ex art. 65, comma 1-quater del D.L. 1/2012, nella cui categoria rientra l’impianto agrivoltaico avanzato in oggetto “Jesolo 1”. La suddetta esclusione è stata confermata dal Ministro dell’Agricoltura in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01225;
CONSIDERATO che il progetto rientra in area idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8, c- ter (punto 1) e c-quater del D.Lgs. 199/2021, data la sua ubicazione in parte all’interno di un buffer di 500 m da zone destinate ad attività produttive del Comune di Jesolo e in parte al di fuori dal buffer di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del 42/2004;
CONSIDERATO che, al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto, il proponente prevede di realizzare fasce arboreo-arbustive perimetrali lungo il lato ovest e sud e fasce arbustive lungo i restanti lati del perimetro per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli;
CONSIDERATO l’area di progetto non rientra all’interno di Siti della Rete Natura 2000; a circa 1050 m dal lato sud dell’area progetto sono presenti la ZPS IT3250046 Laguna di Venezia e la ZSC IT3250031 Laguna superiore di Venezia;
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 396/2024 del 16/12/2024 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con cui si riconosce una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole della procedura di valutazione di incidenza per l’impianto in esame ed in particolare si dà atto che è ammessa l’attuazione dell’intervento qualora:
inoltre prescrivendo
e raccomandando:
CONSIDERATO che, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto (con nota inviata il 10/02/2025 ed acquisita con prot. reg. 71662 del 11/02/2025) che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;
VALUTATO che in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all’istanza, che prevede che la durata dei lavori sia pari a 9 mesi, la suddetta proposta non risulta congrua;
RITENUTO pertanto che l’efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;
TENUTO CONTO dei criteri di cui\ all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 08/10/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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