Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 143 del 24 ottobre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 11389 del 02 ottobre 2025

Classificazione di nuove zone di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione in commercio ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e n. 738 dell'8 luglio 2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si assegna la classificazione iniziale "B" alla zona di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi identificata con il codice 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) del Comune di Porto Tolle (RO) relativamente alle specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e n. 738 dell'8 luglio 2025.

Il Direttore

PREMESSO CHE l'Impresa Cooperativa Pescatori di Pila O.P. Soc. Coop., P. IVA 00040930299, ha presentato all'Azienda ULSS n. 5 Polesana istanza di classificazione della zona di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio identificata con il codice 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) del Comune di Porto Tolle (RO) per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

PRESO ATTO della suddetta istanza di classificazione con nota dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, prot. reg. n. 173197 del 3 aprile 2025 acquisita agli atti della U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria, recante in allegato la relazione dell'indagine preliminare e il piano di campionamento, della durata di tre mesi, della zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) già classificata per altre specie di MBV, ovvero per le vongole veraci (Ruditapes Philippinarum e Ruditapes decussatus);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 738 dell'8 luglio 2025 avente ad oggetto "Approvazione della procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio ad integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e classificazione stagionale della zona di produzione 12L046 (S. Cristina)" con la quale, tra le altre, è stato incaricato il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria dell'approvazione, con proprio atto, della classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta dei MBV e del conseguente aggiornamento dell'elenco delle specie di MBV che possono essere raccolti nelle medesime zone classificate marine e lagunari del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle Linee guida approvate dalla Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 concernente le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" con cui si è proceduto a recepire le ultime linee guida nazionali nel settore dei MBV (Intesa Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), in corso di aggiornamento ma tuttora vigenti, e a adattarle al contesto regionale e alla realtà produttiva locale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ai sensi del quale, a tutela della salute dei consumatori, i MBV destinati all'immissione sul mercato devono essere raccolti in zone classificate sotto il profilo igienico sanitario dall'Autorità Competente, che fissa l'ubicazione e delimita i confini delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta;

VISTI in particolare gli artt. 53, 54 e 55 del citato Regolamento (UE) n. 2019/627, ai sensi dei quali sono classificabili:

  • in classe A le zone da cui possono essere raccolti MBV che possono essere direttamente destinati al consumo umano;
  • in classe B le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
  • in classe C le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata o previa trasformazione;

PRESO ATTO della nota dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, prot. reg. n. 398198 del 14 agosto 2025, acquisita agli atti della U.O. Sicurezza alimentare, quale Autorità competente regionale (ACR) in materia di sicurezza alimentare, avente ad oggetto la relazione tecnica finale relativa all'indagine sanitaria ed ambientale eseguita nella zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) e recante la proposta di classificazione della medesima zona di produzione per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

CONSIDERATO, in particolare, che dalla suddetta relazione tecnica si evince che:

  • la zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) risulta già classificata in classe "B" per la raccolta di vongole veraci (Ruditapes Philippinarum e Ruditapes decussatus);
  • è stata campionata l'ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) quale specie indicatrice anche per l'ostrica piatta (Ostrea edulis);
  • gli esiti delle indagini microbiologiche svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla DGR n. 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe "B" della zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, sostanze poli-perfluoroalchiliche, radioattività e IPA) non evidenziano superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa;
  • il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato con coordinate geografiche: 44°988695 N, 12° 476095 E;

PRESO ATTO del parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), acquisito agli atti con nota prot. reg. n. 404417 del 21 agosto 2025, favorevole alla proposta di classificazione in classe "B" della zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

CONSIDERATO che l'U.O. Sicurezza alimentare, ACR e responsabile dell'istruttoria, all'esito della stessa ha ritenuto accoglibile la proposta di classificazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana avallata dall'IZSVe e, conseguentemente, di assegnare la classificazione iniziale "B" alla zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

DATO ATTO che le vigenti linee guida europee "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627" (Rev. 04/09/2021) prevedono la classificazione iniziale di tre mesi per aree definite "remote", cioè stabili, ma che la classificazione iniziale deve essere confermata a seguito di altri 3 mesi di campionamento;

DATO ATTO quindi che la classificazione iniziale di tipo "B" della zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) potrà essere confermata nel caso in cui i campionamenti per E. coli, eseguiti dall'Azienda ULSS n. 5 Polesana nei successivi mesi rispetto a quelli iniziali (tre mesi o ulteriori nel caso di obiettiva impossibilità di campionamento), diano esito favorevole, a conferma della classe sanitaria di tipo "B" e che, al contrario, qualora tali analisi dessero esito sfavorevole, sia per il superamento dei limiti previsti per la classe "B", sia perché peggiori (relativi alla classe "C" o ad indicare la impossibilità di classificazione, in quanto vietata, per valori superiori), la classificazione "provvisoria" verrà revocata;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073 del 15 novembre 2005 della Commissione concernente i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 624 dell'8 febbraio 2019 della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 915 del 25 aprile 2023 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTA la linea guida europea "Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application" prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida europea "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627" della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la DGR n. 839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 1145 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto "Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della DGR n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)";

VISTA la DGR n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto "Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";

VISTA la DGR n. 1444 del 3 dicembre 2024 avente ad oggetto "Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della proposta dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana di classificazione della zona di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio individuata con il codice 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) del Comune di Porto Tolle (RO) per specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

3. di assegnare, alla luce dell'istruttoria eseguita dall'U.O. Sicurezza Alimentare con il supporto tecnico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la classificazione iniziale in classe "B" alla zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) per le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis);

4. di stabilire, in conseguenza del punto 3 e ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, che l'Impresa Cooperativa Pescatori di Pila O.P. Soc. Coop., P. IVA 00040930299, potrà raccogliere nella zona di produzione 19L039 (Laguna Barbamarco Sud) le specie ostrica concava (Crassostrea gigas/Magallana gigas) e ostrica piatta (Ostrea edulis) e immetterle in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver effettuato un trattamento delle medesime specie di MBV in un centro di depurazione o previa stabulazione;

5. di dare atto che, come previsto dalle vigenti linee guida europee "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627" (Rev. 04/09/2021), la classificazione iniziale di cui al precedente punto 3 potrà essere confermata nel caso in cui i campionamenti per E. coli, eseguiti dall'Azienda ULSS n. 5 Polesana nei successivi mesi rispetto a quelli iniziali (tre mesi o ulteriori nel caso di obiettiva difficoltà di campionamento) diano esito favorevole, a conferma della classe sanitaria di tipo "B" e che, al contrario, qualora tali analisi dessero esito sfavorevole, la classificazione "provvisoria" verrà revocata;

6. di incaricare l'U.O. Sicurezza alimentare dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso l'aggiornamento nel sito regionale dell'elenco delle specie di MBV che possono essere raccolti nelle zone di produzione classificate marine e lagunari del territorio regionale;

7. di trasmettere il presente atto all'Azienda ULSS n. 5 Polesana e, tramite la medesima Azienda ULSS, alla Impresa Cooperativa Pescatori di Pila O.P. Soc. Coop., P. IVA 00040930299;

8. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

Torna indietro