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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 154 del 16 ottobre 2025
Payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Accertamento dei pagamenti delle quote di ripiano eseguiti dalle ditte fornitrici di dispositivi medici nella misura ridotta di cui all' art. 7, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e ss.mm.ii..
Con il presente provvedimento si accertano i pagamenti effettuati dalle ditte tenute al ripiano derivante dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, nella misura ridotta prevista dall’art. 7, D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e ss.mm.ii.
Il Direttore generale
VISTO l’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
RICHIAMATI INTEGRALMENTE i Decreti regionali n. 172 del 13 dicembre 2022 e n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, con i quali sono stati attribuiti in capo alle aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa riferiti agli anni 2015-2018, in applicazione delle disposizioni vigenti;
VISTO l’art. 8 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, con il quale era stato consentito alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere le obbligazioni relative al pagamento del payback relativo agli anni 2015 – 2018 con il pagamento del 48% degli importi determinati, nel caso della Regione Veneto, dai sopra richiamati decreti n. 172/2022 e n. 101/2023;
DATO ATTO che con il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 188 del 29.12.2023 la Regione del Veneto ha accertato i pagamenti effettuati in misura ridotta entro il 30 novembre 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e ss.mm.ii., dalle ditte tenute al ripiano derivante dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018;
VISTO l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025, convertito dalla legge n.118/2025, che recita: “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite”;
DATO ATTO che la legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del suddetto decreto-legge, è entrata in vigore in data 10.08.2025 e che, conseguentemente, il termine per il versamento ridotto di cui all’art. 7 del D.L. 95/2025 è stato fissato al 9.09.2025;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 119 del 12 agosto 2025 con il quale, alla luce delle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione delle ditte fornitrici di dispositivi medici un prospetto riepilogativo dell’ammontare degli oneri dovuti alla Regione del Veneto a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ricalcolati nella quota pari al 25% ai sensi del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95, tenuto conto anche degli importi eventualmente già versati dalle ditte;
ACCERTATO che, all’esito delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali (come da note del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica, Dispositivi Medici prot. n. 526788 del 3.10.2025 e n. 549354 del 10.10.2025), le ditte che hanno eseguito il pagamento di un importo pari o superiore alla misura ridotta di cui all’art. 7, del d.l. n. 95 del 30 giugno 2025, sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento;
RITENUTO di segnalare il caso specifico della ditta PERMEDICA S.P.A. (p. IVA 01975020130) che, in contrasto con la sopra citata normativa, con nota registrata al protocollo regionale n. 440240 del 10.09.2025 ha presentato riserva di ripetizione della somma versata contestualmente al pagamento effettuato in misura pari al 25%;
DATO ATTO che rispetto ai pagamenti effettuati erroneamente dalle ditte in misura superiore a quella ridotta dovuta ai sensi dell’art. 7, del d.l. n. 95 del 30 giugno 2025, la parte eccedente sarà restituita dall’amministrazione regionale secondo le norme di contabilità pubblica ovvero riconosciuta in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, come previsto dallo stesso c. 1, art. 7 del D.L. 95/2025 (tempi e modalità da definirsi con successivo provvedimento);
DATO ATTO della necessità di pubblicare il presente provvedimento nel BUR e nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterlo alla Segreteria del TAR Lazio, come previsto dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025;
decreta
Massimo Annicchiarico
(seguono allegati)
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