Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 11661 del 16 ottobre 2025
Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Autorizzazione alla produzione per autoconsumo di mangimi medicati con medicinali veterinari, con prodotti intermedi della SOCIETA' AGRICOLA RIVOLO S.S. DI MILANI STEFANO E GIAMPAOLO con sede legale ed operativa site in Via Milan n. 58 – Zero Branco (TV).
VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 recante norme relative "alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio";
VISTO il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 194 "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127";
VISTA l'istanza e relativa documentazione a corredo, pervenuta in data 08/10/2025 (prot. reg.le n. 542831), cui il Sig. Milani Stefano in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA RIVOLO S.S. DI MILANI STEFANO E GIAMPAOLO P. IVA 00889230264 con sede legale sita in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV) chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione per autoconsumo di mangimi medicati con medicinali veterinari, con prodotti intermedi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Reg. (UE) n. 2019/4, presso l'impianto sito in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV); tutta la documentazione è agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana n. 004 del 31/01/2025 con cui è stato rilasciato alla SOCIETA' AGRICOLA RIVOLO S.S. DI MILANI STEFANO E GIAMPAOLO P. IVA 00889230264 con sede legale ed operativa site in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV), il riconoscimento ai sensi dell'art. 10, punto 1), lettera c) del Reg. (CE) n. 183/2005, assegnando il numero di riconoscimento "alfa IT000666TV";
VISTO il parere favorevole, all'emanazione del presente provvedimento autorizzativo, rilasciato dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) con nota prot. n. 0191698/25 dell'08/10/2025 (prot. reg.le n. 542831 dell'08/10/2025), per rispondenza ai requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 2019/4;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della SOCIETA' AGRICOLA RIVOLO S.S. DI MILANI STEFANO E GIAMPAOLO P. IVA 00889230264 con sede legale sita in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione per autoconsumo di mangimi medicati con medicinali veterinari, con prodotti intermedi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Reg. (UE) n. 2019/4, presso l'impianto sito in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV);
3. di prendere atto che la SOCIETA' AGRICOLA RIVOLO S.S. DI MILANI STEFANO E GIAMPAOLO P. IVA 00889230264 con sede legale ed operativa site in Via Milan n. 58 - Zero Branco (TV) è stata riconosciuta con Decreto del Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana n. 004 del 31/01/2025 ai sensi dell'art. 10, punto 1), lettera c) del Reg. (CE) n. 183/2005 ed iscritta con il numero "alfa I IT000666TV";
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.