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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 152 del 13 ottobre 2025
Approvazione dello schema di Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo da parte delle farmacie di comunità di locali/spazi destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i..
Con il presente provvedimento si approva, in applicazione della DGR n. 69 del 29 gennaio 2024, stante l’intervenuto Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entrato in vigore il 6.3.2025, lo schema di Accordo Integrativo Regionale per l’utilizzo da parte delle farmacie di comunità di locali/spazi destinati all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i..
Il Direttore generale
VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 69 del 29 gennaio 2024 di approvazione degli indirizzi regionali circa l'utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di spazi/locali -dove i locali possono essere eventualmente anche esterni e distaccati dai locali principali di quest’ultime- per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella "Farmacia dei servizi", in coerenza, peraltro, con l’attuale orientamento normativo che sempre più qualifica le Farmacie come presidi sanitari di prossimità, integranti il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA “l’Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” -Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7 (di seguito ACN);
PRESO ATTO che, pertanto, l’ACN, ai sensi del relativo art. 1, comma 2, è entrato in vigore il 6 marzo 2025;
PRESO ATTO, altresì, che la succitata DGR n. 69/2024:
RILEVATO che l’ACN, in particolare:
RILEVATO che la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, con la collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha ritenuto opportuno, in considerazione anche delle richieste pervenute dalle Associazioni di Categoria delle farmacie, avviare un confronto con quest’ultime, unitamente alla Consulta degli Ordini dei farmacisti del Veneto e a rappresentanti sia dei Servizi Farmaceutici Territoriali che dei Sevizi di Igiene e Sanità pubblica (SISP) di talune Aziende ULSS, al fine di assicurare uniformità di valutazione in tutto il territorio regionale da parte delle Commissioni ex art. 16, LR n. 78/1980 e s.m.i. in sede di ispezione presso le farmacie, individuando eventualmente, per tale finalità, anche ulteriori requisiti nel rispetto dell’ACN;
RICHIAMATO in particolare il verbale dell’ultima riunione tenutasi in modalità di videoconferenza il 18.7.2025, comprensivo delle osservazioni formalizzate successivamente alla riunione stessa e inviato dalla Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici a tutti i partecipanti tramite posta elettronica istituzionale in data 6.8.2025;
PRESO ATTO che Federfarma Veneto con nota del 30.7.2025, prot. n. 266/2025 ha reso noto di dover acquisire, ai sensi dell’art. 15, comma 7 dello Statuto di Federfarma nazionale e in ragione degli indirizzi da quest’ultima forniti circa l’applicazione del nuovo ACN, la relativa approvazione prima di procedere con la stipula degli Accordi Integrativi Regionali;
VISTE le comunicazioni prot. n. 320 del 17.9.2025 e prot. n. 342/2025 del 29.9.2025 inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici nelle medesime date, con le quali Federfarma Veneto ha, tra l’altro, anticipato le osservazioni acquisite da Federfarma Nazionale in via preliminare circa i requisiti logistico-strutturali dei locali da destinare all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i. oggetto di esame nel corso della succitata riunione del 18.7.2025;
RILEVATA la necessità, in applicazione dell’ACN, di formalizzare un Accordo Integrativo Regionale tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie, legittimate ai sensi dell’ACN stesso, per l’utilizzo da parte delle farmacie di comunità di spazi/locali destinati all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i.;
PRESO ATTO altresì che, come da comunicazione di Federfarma Veneto dell’8 ottobre 2025 prot. n. 359/2025, sia Federfarma nazionale che l’Assemblea Federfarma Veneto si sono espresse all’unanimità favorevolmente in ordine alla proposta ultima di Schema di Protocollo Integrativo Regionale di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che tiene conto delle predette anticipate osservazioni;
decreta
Massimo Annicchiarico
(seguono allegati)
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