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Bur n. 143 del 24 ottobre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 152 del 13 ottobre 2025

Approvazione dello schema di Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo da parte delle farmacie di comunità di locali/spazi destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, in applicazione della DGR n. 69 del 29 gennaio 2024, stante l’intervenuto Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entrato in vigore il 6.3.2025, lo schema di Accordo Integrativo Regionale per l’utilizzo da parte delle farmacie di comunità di locali/spazi destinati all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i..

Il Direttore generale

VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 69 del 29 gennaio 2024 di approvazione degli indirizzi regionali circa l'utilizzo, da parte delle farmacie di comunità, di spazi/locali -dove i locali possono essere eventualmente anche esterni e distaccati dai locali principali di quest’ultime- per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella "Farmacia dei servizi", in coerenza, peraltro, con l’attuale orientamento normativo che sempre più qualifica le Farmacie come presidi sanitari di prossimità, integranti il Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA “l’Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” -Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7 (di seguito ACN);

PRESO ATTO che, pertanto, l’ACN, ai sensi del relativo art. 1, comma 2, è entrato in vigore il 6 marzo 2025;

PRESO ATTO, altresì, che la succitata DGR n. 69/2024:

  • nel fornire indicazioni uniformi, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza dell’utente, per l’utilizzo degli spazi/locali funzionali all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i., non fa distinzione alcuna circa il regime di erogazione -a carico SSN o a carico del cittadino- e che pertanto le indicazioni dalla stessa dettate devono essere rispettate per entrambe le fattispecie;
  • incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della modifica del documento di cui all’Allegato A “Indirizzi per l’utilizzo di locali da parte delle farmacie di comunità della Regione del Veneto per l’erogazione di servizi sanitari rientranti nella “farmacia dei servizi”, parte integrante e sostanziale della stessa, qualora dovessero intervenire a riguardo nuove determinazioni statali diverse e/o aggiuntive;

RILEVATO che l’ACN, in particolare:

  • all’art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale, e prevede la possibilità di definire Accordi Integrativi Regionali;
  • all’art. 20, comma 5 e all’art. 21, comma 7, stabilisce, per l’erogazione da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate delle prestazioni rientranti nella “farmacia dei servizi” ivi puntualmente indicate, requisiti aggiuntivi rispetto ai requisiti di cui all’Allegato A della DGR n. 69/2024;
  • all’art. 6 “Esecuzione dei servizi in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia”, comma 5 dell’Allegato 4 “Linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante l’utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153” stabilisce testualmente che i locali esterni distaccati “ricadano nell’ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia”, laddove tale distanza non era stata prevista dalla DGR n. 69/2024, in coerenza con l’art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153/2009 -da ultimo novellato dall’art. 2, comma 8-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 e con il relativo Protocollo d’Intesa Nazionale 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate, recepito con DGR n. 1020 del 16 agosto 2022;
  • al capitolo “Norma Transitoria” stabilisce, con riferimento specifico alla Norma Transitoria n. 3 che i provvedimenti di cui all’art. 8, comma 8 correlati agli inadempimenti contrattuali delle farmacie sono applicabili decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ACN se riferiti al mancato adeguamento ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III dello stesso ACN;

RILEVATO che la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, con la collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha ritenuto opportuno, in considerazione anche delle richieste pervenute dalle Associazioni di Categoria delle farmacie, avviare un confronto con quest’ultime, unitamente alla Consulta degli Ordini dei farmacisti del Veneto e a rappresentanti sia dei Servizi Farmaceutici Territoriali che dei Sevizi di Igiene e Sanità pubblica (SISP) di talune Aziende ULSS, al fine di assicurare uniformità di valutazione in tutto il territorio regionale da parte delle Commissioni ex art. 16, LR n. 78/1980 e s.m.i. in sede di ispezione presso le farmacie, individuando eventualmente, per tale finalità, anche ulteriori requisiti nel rispetto dell’ACN;

RICHIAMATO in particolare il verbale dell’ultima riunione tenutasi in modalità di videoconferenza il 18.7.2025, comprensivo delle osservazioni formalizzate successivamente alla riunione stessa e inviato dalla Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici a tutti i partecipanti tramite posta elettronica istituzionale in data 6.8.2025;

PRESO ATTO che Federfarma Veneto con nota del 30.7.2025, prot. n. 266/2025 ha reso noto di dover acquisire, ai sensi dell’art. 15, comma 7 dello Statuto di Federfarma nazionale e in ragione degli indirizzi da quest’ultima forniti circa l’applicazione del nuovo ACN, la relativa approvazione prima di procedere con la stipula degli Accordi Integrativi Regionali;

VISTE le comunicazioni prot. n. 320 del 17.9.2025 e prot. n. 342/2025 del 29.9.2025 inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici nelle medesime date, con le quali Federfarma Veneto ha, tra l’altro, anticipato le osservazioni acquisite da Federfarma Nazionale in via preliminare circa i requisiti logistico-strutturali dei locali da destinare all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i. oggetto di esame nel corso della succitata riunione del 18.7.2025;

RILEVATA la necessità, in applicazione dell’ACN, di formalizzare un Accordo Integrativo Regionale tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie, legittimate ai sensi dell’ACN stesso, per l’utilizzo da parte delle farmacie di comunità di spazi/locali destinati all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i.;

PRESO ATTO altresì che, come da comunicazione di Federfarma Veneto dell’8 ottobre 2025 prot. n. 359/2025, sia Federfarma nazionale che l’Assemblea Federfarma Veneto si sono espresse all’unanimità favorevolmente in ordine alla proposta ultima di Schema di Protocollo Integrativo Regionale di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che tiene conto delle predette anticipate osservazioni;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie, legittimate ai sensi dell’ACN stesso, per l’utilizzo da parte delle farmacie di comunità di spazi/locali destinati all’erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i. - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento, inclusa la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 2;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Annicchiarico

(seguono allegati)

152_Allegato_DDR_152_13-10-2025_567044.pdf

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