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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 69 del 30 settembre 2025
Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Estensione area umida di Dolo per l'ottimizzazione della gestione delle acque nella riviera del Brenta ID 019-22 - CUP F42E33000130001. Comune di localizzazione: Dolo (VE). Comuni interessati: Stra, Fossò, Vigonovo, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore (VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 16/2025. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativo all'estensione di un'area umida in Comune di Dolo, per l'ottimizzazione della gestione delle acque nella riviera del Brenta.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA n. 2, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, entrato in vigore il 21/01/2025;
VISTO Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025 (articolo 17 della Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12) entrato in vigore il 20/01/2025;
PRESO ATTO che:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota prot. n. 172731 del 03/04/2025 (documentazione tecnica allegata, acquisita al protocollo regionale con note n. 171764, 171842, 171890, 171895, 171910, 171932, 171943, 172731 del 03/04/2025);
VISTA la nota protocollo regionale 183771 del 10/04/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
PRESO ATTO che l’intervento risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006:
Allegato IV, punto 8, lettera t), “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente “, con riferimento ad un progetto di cui all’allegato IV, punto 7, lettera o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua denominato “ricalibratura e sostegni soccorsi d’acqua nell’area della riviera del Brenta” - Terzo stralcio (codice ID 014-12), approvato con DGR n. 120 del 10/2/2015 (parere VIA n. 487 del 3/12/2014).
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 16.04.2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante il periodo di consultazione sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti note, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006:
VISTA la documentazione trasmessa in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo in pari data con n. 256496, con cui il Consorzio proponente ha trasmesso una comunicazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, D. Lgs. 152/06, notificando che, in alcune parti circoscritte dell’area di intervento, le analisi chimiche dei terreni hanno riscontrato concentrazioni di Arsenico superiori al valore di fondo naturale VFN di 46 mg As/kg o superiori al limite della colonna B, All. 5 alla Parte I, Titolo V, Tab. 1 (CSC = 50 mg As/kg);
CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/05/2025 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 273564 del 04/06/2025, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra;
VISTE le integrazioni inviate dal proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 329999 del 04/07/2025;
VISTA la nota della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, nota n. 349686 del 16.07.2025;
VISTA la nota prot. n. 372495 del 30/07/2025 con cui gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno disposto, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di ulteriori venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.;
VISTA la nota dell’Azienda ULSS 3, acquisita al protocollo regionale con n. 410647 del 26/08/2025;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 10/09/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque);
RITENUTA congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
PRESO ATTO che l’intervento consiste nell’estensione di un’area umida esistente con funzioni di risparmio idrico, fitodepurazione e sicurezza idraulica per una superficie complessiva di intervento di 88.637 mq generando un incremento del volume utile d’invaso di 70.000 mc;
PRESO ATTO che l’area oggetto di intervento ricade in parte nel sedime di proprietà del demanio regionale, interessando le zone espropriate per la realizzazione della idrovia Padova-Venezia, ed in parte in proprietà privata (campi coltivati) e che la parte della superficie di intervento che ricade su aree di proprietà regionale di pertinenza dell’idrovia Padova-Venezia viene lasciata libera da manufatti e realizzazioni di tipo fisso (quali opere e presidi in cemento armato) ed interessata solo da opere di scavo;
TENUTO CONTO degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, nonché da ARPAV e Veneto Acque S.p.A.;
CONSIDERATO che:
RITENUTO che:
PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto n. 57 del 27/08/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), nel rispetto della seguente Condizione d’Obbligo:
- G16. Adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie floristiche esotiche invasive previste dalla Strategia regionale ai sensi del D.lgs. n. 230/2017, in particolare nei settori interessati da scavo, sterro e riporto ovvero in quelli destinati al deposito e accumulo di materiale terrigeno, sia in fase ante operam che in fase post operam, informando la struttura regionale competente in materia;
CONSIDERATI i pareri pervenuti;
VISTO in particolare il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nota n. 6358/2025 del 09.05.2025, acquisita al protocollo regionale con n. 231819 del 09.05.2025 che evidenzia:
RITENUTO che il Consorzio sia tenuto a rispettare la prescrizione di cui al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nota n. 6358/2025 del 09.05.2025 soprarichiamata;
PRESO ATTO che, con riferimento alla matrice atmosfera, il proponente dichiara di implementare le mitigazioni nella fase di cantiere volte a ridurre le emissioni di polveri e inquinanti in atmosfera come segue:
CONSIDERATO un possibile impatto acustico significativo durante la fase di cantiere per le operazioni di movimento terra, si ritiene opportuno che il proponente chieda apposita autorizzazione comunale in deroga ai limiti previsti dalla Legge 447/95 per detta fase;
CONSIDERATO che qualora fosse prevista la realizzazione di opere per le quali è necessario l’impiego di sostanze cementizie (ad esempio tombotti per il mantenimento della continuità idraulica), è necessario che gli additivi/sostanze usate, non contengano PFAS e/o altre sostanze pregiudizievoli per l’ambiente;
CONSIDERATO che la realizzazione dell’area umida comporta la produzione di un volume complessivo di circa 98.712 mc di materiali provenienti dagli scavi di cui:
VISTA la documentazione trasmessa in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo in pari data con n. 256496, con cui il Consorzio proponente ha trasmesso formale comunicazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, D. Lgs. 152/06, notificando che, in alcune parti circoscritte dell’area di intervento, le analisi chimiche dei terreni hanno riscontrato concentrazioni di Arsenico superiori al valore di fondo naturale (VFN) di 46 mg As/kg o superiori al limite della colonna B, All. 5 alla Parte I, Titolo V, Tab. 1(CSC = 50 mg As/kg);
CONSIDERATO che il Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e in particolare quanto prescritto dall’art. 245 in relazione al quale il proponente ha presentato formale comunicazione agli enti coinvolti comporta l’avvio di uno specifico procedimento amministrativo nel cui ambito, ove richiesto, ARPAV formula il proprio parere tecnico a supporto dell’autorità procedente e che sulla base delle informazioni fornite sarà possibile comprovare (o meno) l’ipotesi proposta riguardo al valore di fondo di Arsenico nel suolo che, allo stato attuale, risulta, appunto, solo verosimile ma non comprovata;
CONSIDERATO che la conferma di quanto sostenuto dal proponente riguardo al valore di fondo di Arsenico nel suolo, deve essere supportata da evidenze che integrino le indicazioni contenute nel documento “Relazione Ambientale Caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo” (RE06 rev. 0 del 07.03.2025): ricostruzione storica del sito basata sul contenuto delle foto aeree succedutesi nel tempo (includendo immagini anteriori a quelle riportate nella citata relazione), consultazione degli archivi comunali relativi alle destinazioni d’uso delle aree, altre evidenze che confermino dal punto di vista documentale i fatti sostenuti;
CONSIDERATO che il pronunciamento potrà avvenire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nell’ambito del procedimento riferibile all’art. 245 del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che in via generale la gestione dei materiali da scavo deve ancora essere completamente delineata;
RITENUTO che il Consorzio dovrà recepire le valutazioni / osservazioni degli Enti in merito alla riconducibilità ai valori di fondo naturale delle concentrazioni di Arsenico riscontrate nei terreni nell’ambito del procedimento di cui all’art. 245 avviato con nota consortile prot. n. 14496/2025 del 12 maggio 2025 (acquisita agli atti in pari data al prot. regionale n. 255627);
PRESO ATTO che il proponente ha chiarito che il materiale da utilizzare per la formazione delle arginature sarà caratterizzato da un contenuto di arsenico (As) non superiore al valore di fondo (46 mg/kg s.s.);
CONSIDERATO che la concentrazione massima ammissibile non è necessariamente da ricondursi alla Colonna B della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto questa dipende dalla destinazione d’uso dell’argine e dalla qualificazione urbanistica dell’area. Segnatamente, nel caso gli argini siano accessibili al pubblico e fruiti come area verde vigono limiti più restrittivi;
VALUTATO che tale situazione risulti compatibile con l’attuale procedimento istruttorio di verifica di assoggettabilità a VIA, ma che nel proseguo dell’iter progettuale dovranno essere strettamente osservati i termini normativi disposti dal DPR 120/2017 e dal D. Lgs. 152/2006, parte IV, tenendo in considerazione anche le Linee Guida SNPA 22/2019 e che in particolare dovranno essere osservate le considerazioni di seguito riportate;
CONSIDERATO che in fase autorizzativa dovrà essere chiarito quanto segue:
CONSIDERATE le criticità di drenaggio dei suoli che si verificherebbero con lo stendimento del terreno di scavo in esubero sui suoli limitrofi a quelli interessati dalle opere si ritiene ragionevolmente accoglibile l’istanza consortile relativa allo spargimento del suolo in esubero dall’attività di cantiere anche sul sedime dell’idrovia non soggetto a scavo per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che una parte dell’intervento ricade sul sedime della futura idrovia Padova-Venezia e che conseguentemente il proponente dovrà ottemperare le eventuali disposizioni regionali nel momento in cui verrà effettivamente realizzata l’idrovia e che gli eventuali oneri di smantellamento dei manufatti saranno a carico del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
CONSIDERATO che alla luce delle simulazioni effettuate dal Consorzio e delle caratteristiche chimico-biologiche dei processi di fitodepurazione, l’intervento proposto presenta una efficacia in termini di abbattimento dei nutrienti, in particolare dell’azoto totale, che deve essere correlata con l’area umida già esistente e operativa. La concentrazione degli inquinanti in ingresso verrà quindi ulteriormente abbattuta dalla nuova porzione di area umida risultando ragionevolmente coerente con quanto previsto dalla Scheda di Progetto B-3 (allegata alla D.G.R. n. 1380 del 20 novembre 2023);
PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal Consorzio proponente alle Osservazioni del Comune di Dolo con nota del 17/04/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 207431 del 23/04/2025;
RITENUTO che dovranno essere applicate le disposizioni del R.D. n. 368/1904 per quanto riguarda l’individuazione delle aree di salvaguardia idraulica dell’area umida e che in fase autorizzativa il Consorzio dovrà trasmettere al Comune di Dolo idonea documentazione ai fini del recepimento dell’opera e delle relative fasce di rispetto e aree di salvaguardia idraulica negli strumenti urbanistici comunali;
PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal Consorzio proponente alle Osservazioni della Città Metropolitana di Venezia con nota del 08/05/2025 n. 30266, acquisita al protocollo regionale con n. 231829 del 09/05/2025;
RITENUTO opportuno che nell’ambito della fase esecutiva e/o del procedimento autorizzativo, venga contemplata la possibilità di prevedere la realizzazione di un’area di sosta dedicata, finalizzata al supporto delle attività didattiche e ricreative connesse alla fruizione dell’area;
RITENUTO che tutti gli impegni assunti dal proponente nella documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera;
RITENUTO sulla base della nota dell’ULSS 3 n. 172385 del 26/08/2025, che al fine di evitare la proliferazione di zanzare dovrà essere previsto un adeguato piano di valutazione ed eventuale disinfestazione con idonei prodotti larvicidi, da attuarsi qualora le condizioni lo richiedano (ad esempio acqua stagnante), facendo riferimento a quanto riportato nell’allegato B della DGR n. 421 del 22 aprile 2025 per il censimento e la mappatura dei focolai larvali;
CONSIDERATO che dall’esame degli strumenti normativi, nonché dall’analisi degli elaborati progettuali, non si rilevano ragionevoli elementi ostativi alla realizzazione degli interventi in parola;
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D. Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 10/09/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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