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Bur n. 132 del 03 ottobre 2025


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 301 del 15 settembre 2025

Ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 Venezia. Impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 Porto Marghera in comune di Venezia. Piattaforma polifunzionale SG31. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021 e ss.mm.ii. Modifica modalità collaudo impianto di trattamento emissioni convogliate approvato con decreto n. 269 del 13/12/2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano, su istanza di parte, i punti di campionamento previsti per il collaudo dell'impianto di trattamento emissioni convogliate approvato con decreto n. 269/2023.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021, è stata rilasciata – a seguito di procedura di riesame con valenza di rinnovo - in capo alla ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – in comune di Venezia denominato “Piattaforma polifunzionale SG31” rientranti ai punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 10 del 13/07/2021, è stato autorizzato il ricevimento di rifiuti provenienti dalla stazione di travaso situata presso la discarica di Jesolo, via Pantiera, gestita dalla stessa VERITAS ed il recepimento di altre due discariche nell’elenco dei siti di provenienza del percolato di discarica, che per mero errore materiale non erano state inserite nell’ambito del rilascio del provvedimento di Riesame dell’AIA;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 39 del 8/03/2022, sono stati approvati dei limiti provvisori alle emissioni per il punto di emissione n. 772, nelle more dell’effettuazione di un monitoraggio dei flussi gassosi, e della progettazione, realizzazione e messa in esercizio di una proposta progettuale di adeguamento;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 269 del 13/12/2023 è stato approvato il progetto di modifica dell’impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato modificando, di conseguenza, i limiti alle emissioni in atmosfera, relativamente al Punto di Emissione n. 772, ed esteso l’attività IPPC autorizzata anche al punto 6.11 dell’Allegato VIII alla Parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006;

Realizzazione e avvio dell’impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera

DATO ATTO CHE con nota n. 449234 del 5/09/2024, la validità del decreto n. 39/2023 ed il termine per la messa a regime dell’impianto modificato secondo quanto previsto dal decreto n. 269/2023, sono stati prorogati fino al 13/04/2025, sulla base della richiesta del Gestore del 27/08/2024;

DATO ATTO CHE con nota n. 195595 del 16/04/2025, i termini per la messa a regime dell’impianto modificato secondo quanto previsto dal decreto n. 269/2023, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31/08/2025, sulla base della richiesta del Gestore del 10/04/2025;

DATO ATTO CHE con nota n. 65046/25 del 14/07/2025, assunta al prot. n. 345670 in data 14/07/2025, il Gestore ha comunicato la messa fuori servizio dell’impianto di trattamento delle emissioni esistenti dal 21 al 28 luglio per consentire la connessione e l’avvio del nuovo impianto autorizzato con decreto n. 269/2023;

DATO ATTO CHE con nota n. 73839/25 del 11/08/2025, assunta al prot. n. 392697 in data 11/08/2025, il Gestore ha comunicato la messa a regime dell’impianto per il giorno 27/08/2025;

Iter amministrativo

PREMESSO CHE con nota n. 79658/25 del 1/09/2025, assunta al prot. n. 422937 in data 1/09/2025, il Gestore ha trasmesso una richiesta di chiarimenti per le analisi di monitoraggio da eseguire secondo il pt. 2.3 del Decreto della Regione Veneto n. 269 del 13/12/2023;

DATO ATTO CHE con nota n. 82026/25 del 9/09/2025, assunta al prot. n. 436800 in data 09/09/2025, il Gestore, ad integrazione e sulla base delle motivazioni già addotte nella propria precedente nota n. 79658/25 del 1/09/2025, ha chiesto la modifica del Decreto della regione Veneto n. 269 del 13/12/2023 limitatamente al punto 2.3.2.;

DATO ATTO CHE la richiesta di cui sopra riguarda la definizione dei punti di campionamento individuati dal decreto n. 269/2023, il quale richiama la precedente nota del Gestore n. 29653 del 6/04/2022, assunta al prot. n. 162012 in data 07/04/2022, che individuava dei punti di campionamento finalizzati a caratterizzare i diversi contributi alle emissioni delle varie sezioni impiantistiche presenti nell’installazione che confluiscono al punto di emissione E772 mentre, per consentire la valutazione dell'efficienza di abbattimento degli effluenti gassosi, sono sufficienti i punti di ingresso ed uscita dal sistema di abbattimento, oltre che ad un punto intermedio tra la sezione a “umido” e quella a “secco” dell’impianto;

Considerazioni finali e conclusioni

CONSIDERATO CHE dal punto di vista tecnico e di valutazione dell’efficienza di trattamento del nuovo impianto di abbattimento delle emissioni possa essere sufficiente il campionamento, oltre all’uscita dal camino, del punto di ingresso al sistema di trattamento;

RILEVATO inoltre che al punto 2.5 del decreto n. 269/2023, in relazione ai nuovi limiti di emissione in atmosfera, è stato erroneamente richiamato il punto 4.4 in luogo del punto 5.4;

RITENUTO pertanto di:

  • accogliere la richiesta del Gestore di modificare i punti su cui effettuare i campionamenti al fine del monitoraggio degli effluenti gassosi a seguito della messa a regime del nuovo impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera;
  • di correggere il riferimento in relazione ai nuovi limiti di emissione in atmosfera
  • di modificare, di conseguenza, le prescrizioni nn. 2.3.2. e 2.5 del decreto n. 269 del 13/12/2023;

VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO CHE la modifica dei punti di campionamento per il collaudo dell’impianto di abbattimento delle emissioni di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014;

CONSIDERATO CHE il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla DGRV n. 2721/2014 è individuato nella Città Metropolitana di Venezia;

RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sottoforma di nuova fideiussione o di appendice di contratto esistente;

CONSIDERATA la scarsa complessità del procedimento amministrativo, la non necessità di acquisire pareri intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni diversi da quelli già acquisiti e la necessità di concludere in tempi brevi il procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 241/1990 per poter non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” stesso;

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 12/2024 e loro ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 269 del 13/12/2023 di modifica del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021, con cui è stata rilasciata al Gestore VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – in comune di Venezia denominato “Piattaforma polifunzionale SG31”, come di seguito specificato:

2.1  il punto 2.3.1 è così completamente sostituito:

2.3.1. la frequenza sarà di 1 campionamento alla settimana per un periodo di 6 settimane, da effettuare sui seguenti punti di campionamento afferenti al punto di emissione E772:

  • ingresso al sistema di trattamento delle emissioni;
  • un punto intermedio al sistema di trattamento delle emissioni prima dell’ingresso al trattamento a secco sui filtri a carbone;
  • uscita dal sistema di trattamento delle emissioni (punto di prelievo fiscale);”;

2.2  al punto 2.5 le parole “4.4” sono sostituite da “5.4”;

3. di fare salvo quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021, come già modificato dai decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 10 del 13/07/2021, n. 39 del 8/03/2022 e n. 269/2023, per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento,

4. di comunicare il presente provvedimento alla società VERITAS S.p.A., alla società S.I.F.A. S.c.p.a., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino A.A., il Friuli V.G. - Ufficio tecnico per l’antinquinamento della laguna di Venezia e al R.U.C. del Progetto Integrato Fusina c/o Direzione Progetti Speciali per Venezia della Regione del Veneto;

5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

6. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010

Paolo Giandon



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