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Bur n. 130 del 30 settembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 68 del 16 settembre 2025

DE.MO.TER. S.r.l. con sede legale in Via Pasubio, 67 36031 Dueville (VI). P.IVA 01990670240. Rinnovo autorizzazione con modifica planimetrica della cava di quarzite denominata "Pozzerle" in Comune di Schio (VI) autorizzata con D.G.R. n. 2270 del 19/04/1988. Comune di localizzazione: Schio (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 14/25. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per gli interventi di prosecuzione della coltivazione e ricomposizione ambientale (con modifica planimetrica) della cava di quarzite denominata "Pozzerle" localizzata in Comune di Schio (VI) autorizzata con D.G.R. n. 2270 del 19/04/1988, presentati dalla ditta DE.MO.TER. S.r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale in data 01/04/2025; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 04/04/2025; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 16/04/2025, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/05/2025 e notificata al Proponente nella medesima data; - integrazioni presentate dal Proponente in data 27/06/2025; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 10/09/2025, approvate seduta stante

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”,

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’art. 13 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da DE.MO.TER. S.r.l. con sede legale in Via Pasubio, 67 – 36031 Dueville (VI). P.IVA 01990670240, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 165812 e 165825 in data 01/04/2025;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota protocollo regionale 174033 in data 04/04/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 16/04/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO della documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Società proponente e acquisita al protocollo reginale 221065, 221074 e 221079 in data 05/05/2025;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006:

  • VIACQUA S.p.A. acquisita al protocollo regionale 220593 in data 05/05/2025;

CONSIDERATO che nella seduta del 28/05/2025, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 28/05/2025, protocollo regionale 265369;

TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a trasmettere in data 27/06/2025 la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 319249, 319254, 319258, 319245 in data 30/06/2025) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

CONSIDERATA la necessità di svolgere degli approfondimenti istruttori legati alla natura e alle caratteristiche del progetto e sulla documentazione integrativa pervenuta, ai sensi dell’art. 19 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con nota in data 04/07/2027 – protoclllo regionale 330647 è stata comunicata la proroga, di (20) venti giorni, del termine per l’adozione del provvedimento di verifica;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;

PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 61 del 08/09/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di VIA.;

TENUTO CONTO dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, che il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;

RITENUTA congrua la proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 10/09/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 12/2024, il Regolamento regionale n. 2/2025;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

tenuto conto che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;

ritenuta congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, nonché da ARPAV, dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque, dalla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che gli interventi non ricadono all’interno di habitat tutelati o in aree caratterizzate da una significativa sensibilità a perturbazioni ambientali;

preso atto che per quanto riguarda la componente vibrazioni, come riportato dal Proponente nella documentazione progettuale agli atti, le modalità di coltivazione della cava non prevedono l’utilizzo di esplosivi;

preso atto che l’assetto naturale si presenta modificato dall’attività estrattiva che è in atto da decenni;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che nell’area analizzata e oggetto dei lavori di coltivazione di cava non sono presenti grotte, geositi, sorgenti o trincee risalenti alla prima guerra mondiale;

preso atto del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 61 del 08/09/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di VIA.;

preso atto che l’U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza, con nota in data 07/07/2025 – protocollo regionale 332922, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente, ha comunicato l’approvazione del progetto in esame ai soli fini della normativa forestale (L.R. 52/78, art. 15 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), limitatamente agli aspetti relativi il rimboschimento successivo alla ricomposizione morfologica, prescrivendo in particolare che:

  • la prevista percentuale d’impianto di Corylus Avellana sia interamente sostituita da Sorbus Aria e non venga impiegato Faggio;
  • sia sempre effettuato lo sfalcio dell’erba, oltre al controllo delle infestanti, nel periodo previsto per le cure colturali. Con l’occasione si quantifica l’importo di € 185.000,00= (euro centottanta cinque mila/00) quale deposito cauzionale che dovrà essere richiesto alla Ditta come garanzia per la regolare esecuzione del rimboschimento in esame. Il sopralluogo di verifica finale, propedeutico allo svincolo della cauzione, potrà essere richiesto a questo Servizio Forestale non prima che siano trascorse almeno due intere stagioni vegetative dal termine delle operazioni d’impianto, da comunicare tempestivamente alla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza;

ritenuto altresì che, qualora il Proponente preveda di realizzare opere per le quali si renda necessario l’utilizzo di sostanze cementizie, le miscele e/o additivi utilizzati non dovranno contenere PFAS né altre sostanze pregiudizievoli per l’ambiente;

considerato che il ripristino ambientale della cava prevede la restituzione ad uso agricolo, le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.M n. 46/2019 integrato con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento;

considerato che durante il corso dell’istruttoria è stata rilevata e censita una nuova sorgente che interessa l’area sulla quale insiste il progetto. Tale nuova sorgente è stata considerata all’interno dell’ultima revisione degli elaborati presentati dal proponente e non risulta ad oggi impiegata per usi acquedottistici;

considerato che il Proponente, nella documentazione integrativa a riscontro di quanto richiesto dal CTRVIA nella seduta del giorno 28/05/2025, dichiara che l’area di cava, caratterizzata dalla presenza della Formazione a nodosus, non risulta in contatto con le formazioni calcaree sottostanti, potenziali sedi dell’acquifero in roccia alimentante la sorgente Pornaro – S. Maria;

considerato che il Proponente dichiara che la sorgente “Canova” non è inteferita né dalle lavorazioni né da eventuali fenomeni di ruscellamento;

considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • uniformare i valori delle portate richieste dal gestore, indicati all’interno della relazione Idrogeologica e della relazione geologica presentate;
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo la D.G.R. n. 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano eventuali materiali pulverulenti;
  • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB;
  • l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera, dei i contesti circostanti e dei i punti potenzialmente generatori di polveri, in particolare nei periodi più secchi;
  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • siano omologati i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;

considerato che la relazione acustica previsionale presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta “DE.MO.TER s.r.l.” per le attività della “Cava Pozzerle” a Schio è da ritenersi corretta ed esaustiva;

ritenuto comunque che, ad attività a regime, dovrà essere effettuata una campagna di misure nelle condizioni più gravose dell’attività e presso i ricettori individuati, al fine di dare conferma degli esiti della Valutazione previsionale di impatto acustico, secondo le modalità indicata nell’apposita con condizione ambientale;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto per il rinnovo dell’autorizzazione con modifica planimetrica della cava di quarzite denominata “Pozzerle” autorizzata con D.G.R. n. 2270 del 19/04/1988, localizzata in Comune di Schio (VI) presentato dalla ditta DE.MO.TER. S.r.l., in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONE AMBIENTALI

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche.
Il Proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori individuati e in condizioni di massima gravosità dell’attività prevista al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Schio (VI).
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici delle modifiche previste progetto, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/09/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 10/09/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche.
Il Proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori individuati e in condizioni di massima gravosità dell’attività prevista al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Schio (VI).
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici delle modifiche previste progetto, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

  1. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  2. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta DE.MO.TER. S.r.l. con sede legale in Via Pasubio, 67 – 36031 Dueville (VI). P.IVA 01990670240 (PEC: demoter@bepec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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