Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 123 del 19 settembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 316 del 29 agosto 2025

Parziale cessazione dell'efficacia della Deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura (Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 348 del 5 novembre 2024), modifica e integrazione (DGR n. 7 del 4 gennaio 2019 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisticavenatoria n. 175 del 24 febbraio 2022), conseguente al perfezionamento del titolo abilitativo alla riconversione dell'impianto termoelettrico alla produzione di biometano. "Gazzo Veronese EMB società agricola" - Comune di Gazzo Veronese (VR). Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 art. 8 e lettera l, Sezione II, allegato B.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto dell’avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo alla riconversione dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas alla produzione di biometano di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata presso il Comune di Gazzo Veronese (VR), e della conseguente parziale cessazione di efficacia della DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura, modifica e integrazione, limitatamente alla costruzione e esercizio dell’impianto termoelettrico assentito alla società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” (CUAA 17635781002), con sede legale via Lungotevere della Vittoria, 9 - Roma e operativa (sede impianto) in via Porto, n. 3 - Comune di Gazzo Veronese (VR).

Il Direttore

VISTI:

  • l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale prevedeva che l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, fosse rilasciata dalla Regione o dalle Province dalla medesima delegate;
  • gli artt. 6 e 8-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, con i quali è stato definito il regime semplificato per la nuova costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di biometano, nonché per la riconversione degli impianti termoelettrici alla produzione di biometano;
  • altresì, l’art. 8 e l’allegato B del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con i quali è stato definito il nuovo regime semplificato per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica in impianti di produzione di biometano (Procedura Abilitativa Semplificata);

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale erano state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 253/2012, con la quale è stata dettagliata la disciplina delle garanzie per la messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione di energia e biometano;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione, tra altro, del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

PRESO ATTO che, in base alle disposizioni regionali citate, la competenza relativa al rilascio - compresa la decadenza - delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in base all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004, è stata assegnata al Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport e, per i provvedimenti di modifica, integrazione, voltura e subentro delle autorizzazioni già rilasciate, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTA la DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura (Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 348 del 5 novembre 2024), modifica e integrazione (DGR n. 7 del 4 gennaio 2019 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica–venatoria n. 175 del 24 febbraio 2022), con la quale la società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” (CUAA 17635781002), con sede legale via Lungotevere della Vittoria, 9 - Roma e operativa (sede impianto) in via Porto, n. 3 - Comune di Gazzo Veronese (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Gazzo Veronese (VR), di un impianto di produzione di energia, alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine agricola;

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 182/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto termoelettrico;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di perfezionamento del titolo abilitativo denominato Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. C) del D. Lgs. n. 190/2024, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 67 del 30 maggio 2025;

CONSIDERATO che la conclusione della procedura abilitativa semplificata comporta l’avvio della riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico, assentito con DGR n. 182/2011 e succ. voltura, modifica e integrazione;

RICHIAMATA la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, protocollo regionale n. 330546 del 4 luglio 2025, con la quale è stato comunicato al Comune di Gazzo Veronese (VR), l’avvio delle procedure di parziale cessazione dell’efficacia della DGR n. 182/2011 e succ. voltura, modifica e integrazione;

DATO ATTO che in data 9 luglio 2025 è stato comunicato a tutte le Amministrazioni e Enti interessati e titolari di specifico endoprocedimento il perfezionamento del titolo abilitativo (codice pratica SUAP n. 17635781002-11072024-1706), ai sensi dell’articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011, ora art. 8 del D. Lgs. n. 190/2024), a favore della società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” per la riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, assentito in origine con DGR n. 182/2011 e succ. voltura, modifica e integrazione;

DATO ATTO che con il nuovo assetto produttivo del sito in argomento è fatto obbligo da parte del Soggetto istante, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 190/2024, fornire all’Amministrazione comunale interessata idonea garanzia fideiussoria, conforme alla DGR n. 253/2012, finalizzata al ripristino dei luoghi una volta cessata la vita utile dell’impianto;

CONSIDERATO che l’attuale assetto produttivo (produzione e immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nazionale) può coesistere durante i lavori di riconversione dell’impianto alla produzione di biometano, a condizione che non vi sia alcuna manomissione delle opere e dei manufatti assentiti con DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura (DDR n. 348/2024), modifica e integrazione (DGR n. 7/2019 e DDR n. 175/2022) e sia, al contempo, garantito il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nei piani operativi di sicurezza (POS) del cantiere;

EVIDENZIATO, altresì, che è necessario assicurare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 96.197334180 del 19 gennaio 2024 e relativo Atto di variazione (Appendice n. 3) del 4 ottobre 2024 emessa dalla Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” a favore della Regione del Veneto, alla data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 182/2011;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che in data 30 maggio 2025 è stato pubblicato sul BUR Veneto n. 67 l’avviso di avvenuto perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata o PAS (codice pratica SUAP n. 17635781002-11072024-1706), ai sensi dell’articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011, ora art. 8 del D. Lgs. n. 190/2024, a favore della società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” (CUAA 17635781002), con sede legale via Lungotevere della Vittoria, 9 - Roma e operativa (sede impianto) in via Porto, n. 3 - Comune di Gazzo Veronese (VR), per la riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, assentito in origine con DGR n. 182 del 22 febbraio 2011;

3. di prendere atto, altresì, che l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato da biogas di origine agricola, nonché delle opere ad esso connesse - DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura (DDR n. 348/2024), modifica e integrazione (DGR n. 7/2019 e DDR n. 175/2022) rilasciata alla Società agricola meglio identificata al punto precedente, cessa di essere efficace a partire dalla data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico;

4. di confermare nel contempo l’autorizzazione rilasciata alla società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), per l’esercizio dell’elettrodotto pubblico connesso all’impianto termoelettrico, giusto quanto previsto al punto 4. di cui al dispositivo della DGR n. 182 del 22 febbraio 2011;

5. di autorizzare la società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” ad avviare, in caso di necessità, i lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico prima della data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto medesimo, per la produzione e immissione dell’energia elettrica nella rete di distribuzione nazionale, a condizione che non vi sia alcuna manomissione delle opere e dei manufatti assentiti e sia garantito il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nei piani operativi di sicurezza (POS) del cantiere;

6. che è fatto obbligo al Soggetto intestatario della PAS, meglio identificata al precedente punto 2., di comunicare alla Regione del Veneto - Giunta regionale (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) l’inizio dei lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico alla produzione di biometano, nonché la data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico;

7. che è fatto, altresì, obbligo al Soggetto intestatario della PAS presentare, prima dell’avvio dei lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico, una polizza fideiussoria/fideiussione a favore del Comune di Gazzo Veronese (VR), a copertura dei costi di dismissione dell’impianto e di messa in pristino dei luoghi conforme all’allegato B alla DGR n. 253/2012, in sostituzione della polizza fideiussoria n. 96.197334180 del 19 gennaio 2024 e relativo Atto di variazione (Appendice n. 3) del 4 ottobre 2024 emessa dalla compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” a favore della Regione del Veneto;

8. che, altresì, è fatto obbligo alla società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.” di comunicare alla Regione del Veneto l’eventuale variazione della ragione sociale ovvero il cambio di intestazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Gazzo Veronese (VR) nel periodo antecedente l’avvio in esercizio dell’impianto di produzione di biometano;

9. che per effetto di quanto previsto al precedente punto 2., gli Uffici competenti regionali avvieranno lo svincolo della polizza fideiussoria n. 96.197334180 del 19 gennaio 2024 e relativo Atto di variazione (Appendice n. 3) del 4 ottobre 2024 alla data di avvenuta comunicazione di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 182/2011;

10. che qualora alla data del 19 gennaio 2029, termine di scadenza della polizza fideiussoria meglio identificata al precedente punto 7., il Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico non avesse avviato i lavori di riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e successiva voltura (DDR n. 348/2024), modifica e integrazione (DGR n. 7/2019 e DDR n. 175/2022) e pertanto stipulato una garanzia fideiussoria a favore del Comune di Gazzo Veronese (VR) conforme alle vigenti disposizioni regionali, il medesimo è tenuto a rinnovare la polizza fideiussoria/fideiussione a favore della Regione del Veneto in coerenza con gli importi garantiti e indicizzati previsti dall’allegato A alla DGR n. 253/2012;

11. di notificare il presente provvedimento alla società “Gazzo Veronese EMB - società agricola s.r.l.”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

Torna indietro