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Bur n. 120 del 09 settembre 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 188 del 04 settembre 2025

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2025, destinate alla produzione dei vini DOC Prosecco.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOC Prosecco per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. n.155 del 28 agosto 2025 prot. regionale 417670 del 28 agosto 2025, presentata dal Consorzio di tutela della DOC Prosecco con cui viene richiesta la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve motivando tale richiesta con la relazione tecnica dalla quale in considerazione:

  • dell’andamento climatico fino alla seconda decade di agosto, favorevole allo sviluppo fogliare e produttivo dei vigneti della DOC Prosecco ed un andamento regolare, se non ottimale, delle dinamiche di maturazione, fino alle precipitazioni del 20-21 agosto;
  • dell’andamento climatico successivo a quel periodo che ha determinato
    • un dimezzamento rispetto alle condizioni normali dell’accumulo di sostanze zuccherine
    • una sostenuta disponibilità idrica nel periodo di fine maturazione, che potenzialmente, potrebbe portare ad una raccolta posticipata per favorire il raggiungimento della gradazione minima del disciplinare, compromettendo nel contempo, la componente acidica delle uve

risulta opportuno raccogliere le uve a 13,4° Babo (= 8,5% vol. di titolo alcolometrico naturale) al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni circa la corretta maturità tecnologica e lo stato sanitario delle uve;

VISTA quindi la richiesta, formulata con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare della DOC Prosecco, raccolte nella vendemmia 2025 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del medesimo disciplinare;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire per la vendemmia 2025, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Prosecco destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del disciplinare di produzione;
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società, alla società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela DOC Prosecco;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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