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Bur n. 120 del 09 settembre 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 187 del 04 settembre 2025

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2025, destinate alla produzione dei vini DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.

Il Direttore


VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. regionale n.427177 del 3 settembre 2025 presentata dal Consorzio di tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco con cui viene richiesta la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve motivando tale richiesta con la relazione tecnica dalla quale in considerazione degli eventi climatici dell’ultimo periodo che hanno determinato una sostenuta disponibilità idrica nel periodo di fine maturazione, che porta a prevedere la necessità di una raccolta anticipata delle uve, al fine di salvaguardarne lo stato sanitario e la qualità tecnologica, con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di mezzo grado inferiore a quello definito all’articolo 4 del disciplinare di produzione;

VISTA quindi la richiesta, formulata con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco, raccolte nella vendemmia 2025 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del medesimo disciplinare;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire per la vendemmia 2025, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto all’articolo 4 del disciplinare di produzione purché la destinazione di queste uve, atte ad essere elaborate, venga indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
     
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società, alla società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
     
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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