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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 163 del 12 agosto 2025
Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2024, destinate alla produzione dei vini delle DOC Arcole, Colli Berici, 'delle Venezie', Garda, Venezia, Vicenza.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta congiunta dei Consorzi di Tutela delle delle DOC Arcole, Colli Berici, ‘delle Venezie’, Garda, Venezia e Vicenza per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTA l’istanza prot. n. 393709 del 11 agosto 2025 presentata congiuntamente da Consorzio tutela vini Arcole, Consorzio tutela vini ‘delle Venezie’, Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza, Consorzio tutela vini Garda e Consorzio tutela vini Venezia corredata dalla relazione tecnica del Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA), da cui risulta come il caldo primaverile abbia indotto un anticipo rispetto alla media storica, che pur riducendosi leggermente nel corso della stagione, permane anche nella fase attuale, prospettando una vendemmia in leggero anticipo. Inoltre, la combinazione di eccezionale disponibilità idrica nei suoli e temperature elevate ha stimolato una crescita vegetativa continua sino alla fase di inizio invaiatura. Questo ha portato alla formazione di chiome molto dense con conseguente competizione (nutritiva e idrica) tra apici vegetativi e grappoli, creando inoltre microclimi favorevoli allo sviluppo delle avversità biotiche. In considerazione di tali condizioni climatiche, al fine di consentire agli operatori di raccogliere le uve integre con l’idoneo tenore di acidità, salvaguardando e valorizzando la qualità che contraddistingue i vini delle denominazioni di origine, risulta opportuno consentirne la raccolta anticipata rispetto alla normalità e, quindi, con un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari di produzione;
VISTA quindi la richiesta, formulata con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 dei rispettivi disciplinari delle DOC Arcole, Colli Berici, delle Venezie, Garda, Venezia, Vicenza, raccolte nella vendemmia 2025 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai medesimi disciplinari;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;
RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;
decreta
destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Lucio Della Bianca
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