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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 62 del 11 agosto 2025
BERTOLA CAVE SRL Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata "CENGIO A" - Comune di localizzazione: Zovencedo (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 19/2025. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società BERTOLA CAVE SRL relativo al rinnovo dell'autorizzazione della cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata "CENGIO A", sita nel Comune di Zovencedo (VI).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA, n. 2 di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, entrato in vigore il 21/01/2025;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da BERTOLA CAVE S.R.L. (con sede legale in Sossano, via Monticelli n. 25 – 36040 Sossano (VI), C.F. e P. IVA 02696450242), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo nn. 204217 – 204221 - 204225 del 22/04/2025;
CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, rilasciata con D.G.R. n. 269 del 15/03/2011, della cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “CENGIO A” secondo il medesimo progetto di coltivazione;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota protocollo regionale n. 216214 del 30/04/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive la verifica di procedibilità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018;
VISTA la nota protocollo regionale n. 231552 del 09/05/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa hanno comunicato che l’istanza relativa alla cava in oggetto risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C. aggiornate con D.G.R. n. 279 del 24/04/2025;
VISTA la nota protocollo regionale n. 226709 del 07/05/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO inoltre, che con la medesima nota sopracitata gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2024, di formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 235008 del 12/05/2025, con la quale è stata proposta un’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 21 (ventuno) anni;
VISTO che in data 14/05/2025 i delegati di BERTOLA CAVE SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;
CONSIDERATO che in data 14/05/2025 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n.248009 del 19/05/2025;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
VISTA la nota prot. n. 298441 del 18/06/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso le risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 11/06/2025, consistenti in una richiesta di integrazioni ed approfondimenti;
PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 342178 del 11/07/25;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 06/08/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava come indicato nella L.R. 13/2018 all’art. 16, comma 1 che prevede “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;
PRESO ATTO che la cava denominata “CENGIO A”, è stata autorizzata con la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 269 del 15/03/2011 e prorogata con D.G.R. n. 162 del 10/11/2021 con scadenza dell’autorizzazione prevista in data 31/10/2025;
TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione, ha presentato l’istanza in argomento finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;
PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale un rinnovo di autorizzazione di 20 anni;
PRESO ATTO che il proponente dichiara che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere ed autorizzato con provvedimento n. 269 del 15/03/2011;
PRESO ATTO che per gli aspetti minerari l’intervento riguarda la prosecuzione dei lavori della cava in atto secondo il medesimo schema progettuale e risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C. aggiornate con D.G.R. n. 279 del 24/04/2025;
PRESO ATTO che la coltivazione in oggetto prevede:
CONSIDERATO che l’area estrattiva oggetto di intervento ricade all’interno di un contesto territoriale di elevato valore paesaggistico, ambientale e naturalistico, come evidenziato dai principali strumenti di pianificazione sovraordinata:
CONSIDERATO inoltre, che nonostante parte dell’area di cava autorizzata ricada nella fascia destra di rispetto idraulico della valle demaniale denominata “Scaranto del Travegno”, l’attività estrattiva sotterranea non andrà ad interferire con suddetto corso d’acqua;
VISTA la nota dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. n. 7673/2025 del 05/06/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 277651 del 05/06/2025, con la quale esprime il proprio parere favorevole all’intervento previsto in quanto non rileva condizioni di criticità in riferimento al Piano di gestione del rischio di Alluvioni, né profili di interesse per la tutela quali-quantitativa delle acque;
PRESO ATTO che il proponente in riferimento al quadro progettuale, a seguito della richiesta integrazioni, afferma che le modeste differenze riscontrate nella posizione delle gallerie e degli ambiti di ripiena sono da imputare al fisiologico scostamento che si può verificare in fase operativa, soprattutto operando in sotterraneo, differenze per l’appunto “modeste” ricadenti all’interno del margine di errore accettabile;
CONSIDERATO che il proponente ha presentato solo le previsioni dei costi estrattivi per i prossimi venti anni di attività della cava, il progetto in fase autorizzativa andrà integrato con il quadro economico come previsto dalla L.R. n. 13/2018;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la documentazione integrativa presentata dal proponente in merito al radon i monitoraggi indicati non rispondono a quanto stabilito dalla normativa (D.lgs 101/2020, Piano Nazionale d’Azione per il Radon PNAR) in quanto:
CONSIDERATO che il proponente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dall'inizio dell'attività;
VALUTATO quindi necessario che ai fini autorizzativi il proponente presenti la lettera di incarico per la misurazione di concentrazione di attività del gas radon in aria ad un servizio di dosimetria accreditato, o riconosciuto ai sensi dell’art. 155 del D.lgs. 101/2020, assieme alla lettera di accettazione da parte del servizio di dosimetria stesso;
CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dall’impianto nell’ambiente circostante, considerando anche le emissioni di rumore dell’intero polo estrattivo “Cengio”;
RITENUTO comunque opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure, i cui risultati dovranno essere inviati al Comune di Zovencedo, al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio;
CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
PRESO ATTO che l’ambito di escavazione avviene in sotterraneo;
PRESO ATTO che il progetto di ricomposizione ambientale riconferma i contenuti tecnici di indirizzo, gli obiettivi ed il modello finale del ripristino ambientale già autorizzato; sono confermate le linee guida e gli obiettivi della ricomposizione ambientale:
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento Regionale n. 4, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha inviato, il parere motivato n. 46 del 01/08/2025– Procedura di Vinca, Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello 1) nel quale si evidenzia che:
VISTA la nota prot. n. 226709 del 07/05/2025, con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2024, di formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 235008 del 12/05/2025, con la quale è stata indicata una efficacia temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 21 anni;
RITENUTA congrua l’efficacia temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA proposta dal proponente;
VISTI i contributi istruttori di:
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 06/08/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese
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