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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 60 del 07 agosto 2025
Frigo Livio Pietro & Figlio S.n.c. con sede legale in Via XXVII Aprile, 94 36010 Roana (VI), P.IVA 00484290242. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "Rasta" in Comune di Roana (VI) autorizzata con D.G.R. n. 298 del 12/02/2008. Comune di localizzazione: Roana (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 7/25. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per gli interventi di prosecuzione della coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "Rasta" localizzata in Comune di Roana (VI), presentato dalla ditta Livio Pietro & Figlio S.n.c. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 06/02/2025; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 20/02/2025; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 26/02/2025, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 30/04/2025 e notificata al Proponente con nota in data 30/04/2025; - in data 29/05/2025 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/08/2025, approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’art. 13 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Frigo Livio Pietro & Figlio S.n.c. con sede legale in Via XXVII Aprile, 94 – 36010 Roana (VI), P.IVA 00484290242, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 64792 e 64800 in data 06/02/2025;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota protocollo regionale 90010 in data 20/02/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26/02/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che nella seduta del 30/04/2025, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 30/04/2025, protocollo regionale 217895;
TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 267471 in data 29/05/2025) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 27 del 20/06/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di VIA.;
TENUTO CONTO dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, che il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 7 (sette) anno;
RITENUTA congrua la proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/08/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
vista la normativa vigente in materia, in particolare:
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V° alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
tenuto conto che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 7 (sette) ANNI;
ritenuta congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, nonché da ARPAV e dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario;
dato atto che la coltivazione di cava non comporta possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d’acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell’ambito locale e territoriale.
dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali;
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che gli interventi non ricadono all’interno di habitat tutelati o in aree caratterizzate da una significativa sensibilità a perturbazioni ambientali;
preso atto che per quanto riguarda la componente vibrazioni, come riportato dal Proponente nella documentazione integrativa presentata, le modalità di coltivazione della cava non prevedono l’utilizzo di esplosivi;
preso atto che l’assetto naturale si presenta profondamente modificato dall’attività estrattiva che è in atto da decenni e che ha avuto nell’ultimo periodo un notevole sviluppo: nella zona insistono infatti numerose attività di cava, sia attive che non attive o dismesse; la zona di intervento infatti è ubicata nell’ampio contesto estrattivo del Ghelpach in località Kaltaprunno;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto che nell’area analizzata e oggetto dei lavori di coltivazione di cava non sono presenti grotte, geositi, sorgenti o trincee risalenti alla prima guerra mondiale;
preso atto del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 27 del 20/06/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di VIA.;
considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:
considerato che nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area di cava con la sua restituzione ad uso agricolo, non sia sufficiente il materiale accantonato dallo scotico, le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.M. n. 46/2019;
ritenuto che il Proponente dovrà prevedere di:
ritenuto altresì che, qualora il proponente preveda di realizzare opere per le quali si renda necessario l’utilizzo di sostanze cementizie, le miscele e/o additivi utilizzati non dovranno contenere PFAS nè altre sostanze pregiudizievoli per l’ambiente.
considerato che il Proponente, in seguito alla richiesta di integrazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA, ha presentato una Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e che la relazione presentata si ritiene corretta ed esaustiva;
ritenuto comunque che, ad attività a regime, dovrà essere effettuata una campagna di misure nelle condizioni più gravose dell’attività e presso i ricettori individuati, al fine di dare conferma degli esiti della Valutazione previsionale di impatto acustico, secondo le modalità indicata nell’apposita con condizione ambientale;
preso atto che La Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza, con nota in data 17/07/2025 – protocollo reginale 350848, esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente esprime parere favorevole al progetto in questione ai soli fini della normativa forestale (art 4 del D.Lgs. n. 34/2018, ar.t 15 della L.R. n. 52/1978 (Legge forestale regionale) Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e limitatamente agli aspetti relativi il rimboschimento successivo alla ricomposizione morfologica, come descritti e illustrati negli elaborati agli atti.
Avendo preso atto che la variazione delle specie arboree da utilizzarsi per il rimboschimento compensativo, come richiesto dalla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza, non ha comportato variazione del computo metrico estimativo, i medesimi Uffici regionali hanno quantificato l’importo di € 41.505,00= (euro quarantunmilacinquecentocinque/00) quale deposito cauzionale che dovrà essere richiesto alla Ditta come garanzia per la regolare esecuzione del rimboschimento in esame.
Il sopralluogo di verifica finale, propedeutico allo svincolo della cauzione, potrà essere richiesto alla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza, non prima che siano trascorse almeno due intere stagioni vegetative dal termine delle operazioni d’impianto, che dovrà essere comunicato tempestivamente alla medesima Unità Organizzativa;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata “Rasta” autorizzata con D.G.R. n. 298 del 12/02/2008, localizzato in Comune di Roana (VI) presentato dalla ditta Frigo Livio Pietro & Figlio S.n.c., in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e della seguente condizione ambientale:
CONDIZIONI AMBIENTALI
NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Corso d'opera
Oggetto della condizione
Emissioni acustiche.
Il Proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori individuati e in condizioni di massima gravosità dell’attività prevista al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Roana.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici delle modifiche previste progetto, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/08/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/08/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
3. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 7 (sette) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Frigo Livio Pietro & Figlio S.n.c. con sede legale in Via XXVII Aprile, 94 – 36010 Roana (VI), P.IVA 00484290242 (PEC: frigol@lamiapec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Roana (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese
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