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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 162 del 07 agosto 2025
Gestione produzione Docg Asolo Prosecco per la vendemmia 2025. Attingimento temporaneo straordinario superficie a Glera. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Asolo Montello relativa alla gestione della vendemmia 2025 che prevede l’attingimento temporaneo straordinario di superficie a Glera. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” assegna, all’articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell’offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.
VISTA la nota protocollo regionale n. 361153 del 23 luglio 2025 e successive integrazioni (n. 368537 del 28 luglio 2025) il Consorzio di tutela vini Asolo Montello (di seguito Consorzio) – il cui riconoscimento ai sensi dell’articolo 41 della Legge è stato confermato con D.M. del 19/10/2022 - chiede di adottare, per la vendemmia 2025, ai sensi del comma 3 dell’art. 39 della Legge, l’attingimento temporaneo straordinario ovvero di rendere disponibile alla rivendica a Docg Asolo Prosecco la superficie a Glera, sottoposta al blocco tipologia ai sensi del DDR n. 121/2025 e quindi normalmente esclusa a questa rivendicazione, piantata entro ill 31 luglio 2024, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione della citata Docg;
VISTA la Legge ed in particolare il comma 3 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica ad una data denominazione;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;
VISTO il DDR n. 121 del 26 giugno 2025 con cui viene prorogata la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate, coltivate a Glera, allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco” definita con DDR n 82 del 4 luglio 2019, per le campagne viticole 2025/2026, 2026/2027 e 2027/28;
TENUTO CONTO che le superfici vitate realizzate in vigenza della sospensione attivata con il DDR n 82 del 4 luglio 2019 sono state gestite secondo le procedure dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco che non ha impedito l’aggiornamento dello schedario aziendale, successivamente all’impianto, ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Docg “Asolo Prosecco”;
VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
VALUTATA la relazione tecnica a supporto della richiesta del Consorzio in cui sono esposti i dati delle produzioni e delle giacenze dei vini, l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 98 del 25 luglio 2025, non sono pervenute osservazioni;
ATTESO che la rivendica, per la vendemmia 2025, alla DOCG Asolo Prosecco dei vigneti potenzialmente idonei realizzati con la varietà Glera presenti nello schedario viticolo, nei limiti e condizioni individuati dal Consorzio con nota n. 361153 del 23 luglio 2025, viene disposta, al fine di conseguire l’obiettivo dell’equilibrio di mercato, in deroga temporanea per la sola vendemmia 2025 alle precedenti disposizioni direttoriali;
ATTESO che, stante il carattere straordinario dell’intervento limitato alla vendemmia 2025, eventuali analoghi provvedimenti per le campagne future dovranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, secondo le disposizioni del comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 238/2016;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico le misure in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;
decreta
Alberto Zannol
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