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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 146 del 29 luglio 2025
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare alla Doc Valdadige per la campagna vitivinicola 2025/26 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini del Trentino per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot grigio ai fini della produzione del vino Doc Valdadige – Pinot grigio, per la campagna vitivinicola 2025/26.
Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge n. 238/2016 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” nel seguito Legge) ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il Decreto ministeriale del 28/04/2025 pubblicato in G.U. n. 109 del 13/5/2025, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini del Trentino (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge per la Doc Valdadige;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige approvato con DPR del 24/03/1975 e modificato da ultimo con DM del 15/09/2023;
VISTI i DDR n. 162/2020 e n. 111/2022 integrato dal DDR n. 128/2022, rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Valdadige – Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2020/21 alla 2024/25;
ACQUISITA la nota prot. n. 59/2025, prot. regionale n. 344341 del 14/07/2025, con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo veneto ai fini della produzione dei vini Doc Valdadige - Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/26, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate successivamente al 31/07/2021;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 18 luglio 2025, non sono pervenute osservazioni;
VALUTATA la documentazione allegata alle sopramenzionate nota e tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo che evidenziano:
TENUTO CONTO che il Consorzio è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Valdadige e legittimato all’inoltro alle regioni e province autonome delle proposte per la gestione della produzione afferente alla denominazione stessa;
TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che di fatto esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc “Valdadige” o “Etschaler” – Pinot grigio;
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Valdadige con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;
decreta
Alberto Zannol
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