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Bur n. 103 del 01 agosto 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 145 del 29 luglio 2025

Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Garda Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Garda per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio, per la campagna vitivinicola 2025/26.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” – nel seguito Legge) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica dei vigneti;

VISTO il DM n. 3113847 del 14/07/2022, pubblicata nella G.U. n. 171 del 23/07/2022 con cui è stato confermato, per il Consorzio tutela vini Doc Garda (nel seguito Consorzio), l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge, per la Doc Garda;

VISTI i DDR n. 82/2021 n. 112/2022 rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Garda – Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2021/22 alla 2024/25 ;

ACQUISITA la nota 18/2025 (prot. regionale n. 342387 del 11/07/2025) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della Legge, chiede il mantenimento della sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Garda – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/07/2025;
  • l’estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 10/07/2025;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta  la congiuntura relativa alla Doc Garda Pinot grigio;
  • le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, come da verbale del 07/07/2025;

TENUTO CONTO che i decreti del direttore della Direzione agroalimentare n. 82/2021 e n. 112/2022, di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Garda – Pinot grigio adottati per le campagne viticole dalla 2021/2022 alla 2024/2025, hanno conseguito i risultati auspicati;

TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per la prossima campagna nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio Garda per le superfici a Pinot grigio realizzate oltre il 31/07/2021 nelle modalità definite con decreto n 112/2022;

TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 18  luglio 2025, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire, in accordo con la regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Garda – Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/2026, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021;
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Garda - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc Garda - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  4. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  5. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a ICQRF, all’Agenzia veneta per i pagamenti, alla società Siquria spa e al Consorzio tutela vini Doc Garda;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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