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Bur n. 103 del 01 agosto 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 144 del 29 luglio 2025

Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021, per la campagna viticola 2025/26. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ per quanto riguarda la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, per la campagna 2025/26, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica dei vigneti;

VISTO il DM del 18/08/2023 pubblicato in GU n. 203 il 31/08/2023, con cui è stato confermato al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito solo Consorzio) l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc ‘delle Venezie’;

VISTI i Decreti n. 81/2019 e n. 83/2022, rispettivamente di attivazione e di mantenimento della misura di sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della Doc ‘delle Venezie’– Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2019/20 alla 2024/25;

ACQUISITA quindi la nota, prot. regionale n. 348682 in data 16/07/2025 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, chiede il mantenimento della sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, per una campagna viticole 2025/2026;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del consorzio del 27 giugno 2025;
  • le risultanze dell’incontro del 7 luglio 2025 tra i diversi rappresentanti degli organismi di categoria a cui aderiscono anche i soggetti della filiera produttiva del Pinot grigio Doc ‘delle Venezie’;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO che i provvedimenti di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio già adottati per le campagne viticole dalla 2019/2020, alla 2024/2025, hanno conseguito i risultati auspicati;

TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per la prossima campagna, 2025/26, nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio ‘delle Venezie’;

TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 18 luglio 2025, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in accordo con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/2026, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021;
  3. di stabilire che non rientrano nella limitazione di cui al punto 2., le operazioni atte ad assicurare l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  4. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposi-zioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  5. di comunicare il presente decreto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ICQRF, all’Agenzia veneta per i pagamenti, alla società Triveneta e al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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