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Bur n. 101 del 29 luglio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 140 del 24 luglio 2025

Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Arcole Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021, campagna viticola 2025/2026. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Arcole per quanto riguarda il mantenimento per la campagna viticola 2025/2026, della sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Arcole – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino – nel seguito Legge) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione dei vigneti nello schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica;

VISTO il DM n. 220165 del 19 maggio 2025 pubblicato in GU n. 121 del 27 maggio 2025, con cui è stato confermato, al Consorzio tutela vini Doc Arcole (nel seguito solo Consorzio), l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge per la Doc Arcole;

VISTI i DDR n. 106/2020 e n. 104/2022 rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Arcole – Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2020/21 alla 2024/25;

ACQUISITA quindi la nota, prot. regionale n. 336915 del 8 luglio 2025, integrata con nota prot. n. 346483 del 15 luglio 2025, con cui il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della Legge, chiede il mantenimento, per la campagna 2025/26, della sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Arcole – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio realizzati dopo il 31/07/2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto verbale assemblea del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2025;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta la congiuntura relativa alla Doc Arcole Pinot grigio;
  • le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative come da verbale del 7 luglio 2025;

TENUTO CONTO che la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Arcole – Pinot grigio, di cui ai DDR n. 106/2020 e n. 104/2022, per le campagne viticole dalla 2020/2021 alla 2024/2025, ha conseguito i risultati auspicati;

TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per la prossima campagna nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio Arcole  contemperando una semplificazione, al fine di risolvere le difficoltà riscontrate nella gestione delle produzioni di vino DOC Pinot grigio sia in fase dichiarativa (superi) che in fase di gestione di cantina (riclassificazioni), ricomprendendo tra la superficie non sottoposta a blocco tipologia quella realizzata entro il 31/07/2021;

TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 91 del 11 luglio 2025, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Arcole – Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/2026, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021;
  3. di stabilire che non rientrano nella limitazione di cui al punto 2., le operazioni atte ad assicurare l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Arcole - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc Arcole - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  4. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  5. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a ICQRF, all’Agenzia veneta per i pagamenti, alla Società Siquria spa e al Consorzio tutela vini Doc Arcole;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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