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Bur n. 101 del 29 luglio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 137 del 24 luglio 2025

Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Venezia Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/26. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Venezia per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Pinot grigio ai fini della produzione del vino DOC “Venezia – Pinot grigio”, per la campagna viticola 2025/26.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” – nel seguito Legge) ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV del 17 ottobre 2022 (G.U. N. 251 del 26/10/2022), che ha confermato l’incaricato al Consorzio vini Venezia (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge per la DOC “Venezia”;

VISTI i DDR n. 92/2020 e n. 117/2022 rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Venezia – Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2020/21 alla 2024/25;

VISTA la nota del 8 luglio 2025, prot. regionale n. 335569, integrata con nota prot. n. 348066 del 15 luglio 2025, con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della Legge, il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31/07/2021 allo schedario viticolo ai fini della produzione del vino DOC Venezia – Pinot grigio, per la campagna viticola 2025/26;

VALUTATA la documentazione allegata alla nota sopra richiamata

  • relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale del vino DOC Venezia – Pinot grigio;
  • le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative come da verbale del 7 luglio 2025;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 91 del 11 luglio 2025, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo del vino DOC Venezia – Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il mantenimento, per la campagna viticola 2025/2026, della sospensione temporanea dell’idoneità ai fini della rivendicazione alla DOC Venezia - Pinot grigio, per le superfici della varietà Pinot grigio realizzate successivamente il 31/07/2021;
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Venezia - Pinot grigio; nel reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOC Venezia - Pinot grigio la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  4. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Venezia;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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