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Bur n. 106 del 05 agosto 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 58 del 23 luglio 2025

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. Impianto di depurazione in comune di Treviso sito in via Cesare Pavese. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per integrazione codici CER ai fini della valorizzazione energetica. Comune di localizzazione: Treviso. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Alto Trevigiano Servizi S.p.A., per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per integrazione codici CER ai fini della valorizzazione energetica dell'impianto di depurazione di Treviso sito in via Cesare Pavese.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il Regolamento attuativo regionale n. 2 del 09.01.2025 in materia di VIA;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (P.IVA 04163490263), con sede legale a Montebelluna (TV) – Via Schiavonesca Priula 86, acquisita agli atti di questa Amministrazione con note prot. n. 1824 e n. 1826 del 03.01.2025;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, con riferimento alla tipologia ricadente nel punto 7 lettera v) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 37633 del 23.01.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella nota sopra citata è stato altresì richiesto al proponente di formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e che il proponente non ha dato riscontro alla richiesta;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29.01.2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 62271 del 05.02.2025 la ULSS 2 Marca Trevigiana ha comunicato che dal punto di vista igienico-sanitario non si rilevano osservazioni;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 72130 del 11.02.2025 la U.O. Genio Civile di Treviso ha comunicato la non competenza sul progetto in parola;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 82558 del 17.02.2025 il Consorzio di Bonifica Piave ha comunicato la non competenza sul progetto in parola;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 92370 del 21.02.2025 l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA, acquisito agli atti, di cui alla relazione tecnica n. 61/2025 del 17.03.2025;

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19.03.2025, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 19.03.2025 sono state approvate seduta stante.

VISTO che con nota prot. n. 149551 del 24.03.2025 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con note acquisite agli atti con prot. n. 209488 del 24.04.2025 e n. 211644 del 28.04.2025, il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 246385 del 19.05.2025 è pervenuto il parere favorevole dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 25.06.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. n. 12/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

- il Regolamento regionale n. 2 del 09/01/2025 “Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025 ed entrato in vigore in data 20.01.2025.

VISTO che per la procedura in oggetto trovano applicazione la L.R. n. 12/2024 ed il Regolamento attuativo regionali n. 2 del 09.01.2025 in materia di VIA, poiché la medesima Legge regionale n. 12/2024, all’art. 23, comma 3, prevede che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti in materia di VIA per i quali non sia ancora stato comunicato l’avvio procedimento alla data di entrata in vigore del succitato regolamento.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto approvato con DCR n. 107 del 05.11.2009.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

VISTO che l’impianto di depurazione di Treviso presenta una potenzialità di trattamento pari a 70.000 A.E. ed è autorizzato alla ricezione ed al trattamento di acque reflue urbane e rifiuti (“spremuto di FORSU” e rifiuti liquidi non pericolosi).

CONSIDERATO che la Società ATS ha appurato che la potenzialità massima dell’impianto, ad oggi, non viene completamente sfruttata.

CONSIDERATO che con il presente progetto il Proponente richiede di poter ricevere e trattare in presso l’impianto di depurazione di Treviso 8 nuovi codici EER di natura biodegradabile, senza apportare alcuna modifica alle linee d’impianto né alle quantità massime trattabili.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

- ULSS 2 Marca Trevigiana - prot. n. 62271 del 05.02.2025;

- U.O. Genio Civile di Treviso - prot. n. 72130 del 11.02.2025;

- Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 82558 del 17.02.2025;

- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - prot. n. 92370 del 21.02.2025;

- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - prot. n. 246385 del 19.05.2025.

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 61/2025 del 17.03.2025, si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

B. le modalità attuative non determinino anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario;

C. sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati dalle specie di interesse comunitario (Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii).

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA e NUVV entro 15 giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che:

- i nuovi EER proposti possono essere considerati di caratteristiche analoghe alla FORSU, in regione della loro recuperabilità congiunta presso gli impianti di digestione anaerobica ai sensi della DGRV 568/05;

- le emissioni afferenti al C1, provenienti dalle aspirazioni dell’Area di raccolta e miscelazione ove saranno conferiti anche i nuovi CER, sono trattate nello scrubber;

- le emissioni di cui al C2 provengono dalle aspirazioni dell’Area disidratazione ed essiccazione digestato, che sarà prodotto a partire anche dai nuovi rifiuti (trattate al biofiltro);

- le emissioni C3 e C4 sono tutte afferenti alla combustione del biogas (caldaia e turbine);

 non si ritiene che l’introduzione dei nuovi EER possa avere significativa influenza sulla composizione delle arie aspirate dalle aree di conferimento e di disidratazione del digestato, né sulla composizione dell’emissione proveniente dalla combustione del biogas.

CONSIDERATO che, in ogni caso, al fine di prevenire l’eventuale variazione delle caratteristiche delle emissioni da abbattere nei presìdi già installati, dovrà essere posta una maggior attenzione, controllo e manutenzione degli stessi con il relativo aggiornamento del PMC/PGO.

CONSIDERATO che per i nuovi codici (EER 020701- 020705 - 020603 - 020301 - 020502 - 020305 - 020204 - 020501) dovrà essere prevista la procedura di omologa come richiamata dalla DRGV n. 119/2018 e come peraltro riportato dal proponete al paragrafo 5.7 della Relazione Tecnica “Controlli e campionamenti previsti”.

VALUTATO quindi che, in sede di modifica dell’autorizzazione, il PMC dovrà essere aggiornato, anche con riguardo alle valutazioni sui nuovi rifiuti in ingresso e ai controlli e alle manutenzioni dei sistemi di abbattimento.

CONSIDERATO che la definizione delle modalità specifiche di gestione dei nuovi rifiuti in ingresso, con l’implementazione dei controlli e dei monitoraggi, dovranno definirsi nell’ambito dell’aggiornamento dell’AIA regionale.

RITENUTO che in merito all’eventuale presenza di composti perfluoroalchilici elencati nel D.Lgs. n. 18/2023 sui rifiuti conferiti, sia necessario che, in sede di aggiornamento dell’autorizzazione, per i nuovi codici (EER 020701- 020705 - 020603 - 020301 - 020502 - 020305 - 020204 - 020501) sia previsto, oltre alla procedura di omologa, un monitoraggio con cadenza trimestrale per i primi 2 anni sui suddetti composti, al fine di confermarne l’assenza di tali sostanze.

RITENUTO che le integrazioni documentali pervenute a seguito della richiesta di prot. n. 149551 del 24.03.2025, abbiano consentito di poter giungere ad una sufficiente valutazione dell’intervento.

CONSIDERATO che il Proponente non ha formulato alcuna richiesta sull’efficacia temporale del provvedimento di VIA e che pertanto, ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, lo stesso avrà una durata pari a 5 anni.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.06.2025, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25.06.2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni di cui in premessa.
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., con sede legale in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna (TV) – pec: azienda@ats-pec.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Treviso; Provincia di Treviso; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 6 Marca Trevigiana; Consiglio di Bacino Veneto Orientale; Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Treviso; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese

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