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Bur n. 101 del 29 luglio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 41 del 16 luglio 2025

Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di Bussolengo (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in variante sostanziale la cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR) mediante estrazione a compensazione.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.D.A. n. 43 del 29.09.2020 la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. è stata autorizzata, da ultimo, a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR);
  • il medesimo provvedimento n. 43 del 29.09.2020 stabilisce il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) al 29.09.2035;

VISTA l’istanza in data 05.04.2024, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 176835 del 10.04.2024, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” sita in Comune di Bussolengo (VR);

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 258 del 26.02.2025, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 31 del 24.03.2025 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 31 del 24.03.2025 contiene le seguenti determinazioni:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, si è espresso in luogo della C.T.R.A.E.;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. n. 31/2025 ha una validità temporale pari a 12 (dodici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale trascorsa la quale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di variante sostanziale migliorativa dista circa 2,6 km dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” individuata con il codice IT3210043 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO quanto contenuto nel parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia il recepimento della presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 356/2024 del 17.09.2024, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000, con prescrizioni;

PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione comunale di Bussolengo sono state valutate ed inserite nella richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota prot. n. 500635 del 01.10.2024 e, parimenti, sono stati valutati nella medesima sede i pareri espressi dagli enti interessati;

DATO ATTO che con note acquisite al protocollo regionale n. 657847 e n. 657855 del 27.12.2024 la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 500635/2024;

VISTA la nota prot. n. 33866 del 21.01.2025 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 26.02.2025 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunali di Bussolengo e Sona, l’Amministrazione provinciale di Verona, A.R.P.A.V., il Consorzio di Bonifica Veronese, L’Azienda U.L.S.S, n. 9 Scaligera e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario, ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 26.02.2025 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso parere favorevole per posizioni prevalenti all’autorizzazione alla variante sostanziale migliorativa della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. vigente, prescrivendo alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l., ai fini dell’efficacia dell’atto autorizzativo alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI”, la presentazione alla struttura competente in materia di attività estrattive di una relazione tecnica che analizzi e giustifichi le scelte relative alla caratterizzazione del materiale scavato nonché dei parametri utilizzati per la verifica di stabilità dei fronti di scavo;

VISTA la nota in data 19.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 202452 del 22.04.2025, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso la documentazione a riscontro di quanto riportato nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria e che la medesima risulta esaustiva;

CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 25.04.2024;

CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D. Lgs;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade in vincolo paesaggistico e non ricade in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” riguarda una porzione di cava già autorizzata che verrà scavata in approfondimento per un volume estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 335.000 mc., a compensazione della volumetria del medesimo materiale lasciata in posto nell’area attualmente occupata dagli impianti di lavorazione, quindi senza incremento volumetrico;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la Decreto n. 15/2025;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 258 del 26.02.2025 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto di variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), di cui alla domanda in data 05.04.2024, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 176835 del 10.04.2024;
  3. di prendere atto del decreto n. 31 del 24.03.2025, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha ratificato le determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 26.02.2025, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel parere n. 258 /2025 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e successivamente confermate dalla Conferenza di Servizi;
  4. di prendere atto che il decreto n. 31 del 24.03.2025 ha una efficacia temporale pari a 12 (dodici) anni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e che, decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
  5. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 26.02.2025 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
  6. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. – C.F. 02028830236 con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, la variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), di cui alla domanda in data 05.04.2024, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 176835 del 10.04.2024 e successive integrazioni, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Elaborato 01);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (Elaborato 02);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (Elaborato 03);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – IMPATTI (Elaborato 04);
  • SINTESI NON TECNICA (Elaborato 05);
  • RELAZIONE TECNICA DI V.INC.A. (Elaborato 06);
  • MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (V.INC.A.) (Allegato Elaborato 06);
  • MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.INC.A.) (Allegato Elaborato 06);
  • IMPATTO SULLA VIABILITA’ – RELAZIONE (Elaborato 07);
  • IMPATTO SULLA VIABILITA’ – ALLEGATO: FLUSSI DI TRAFFICO (Elaborato 08);
  • RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDROGRAFICA E GEOTECNICA (Elaborato P.01);
  • RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E VIABILISTICO (Elaborato P.02);
  • RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO (Elaborato P.03);
  • RELAZIONE AGRONOMICA E FORESTALE (Elaborato P.04);
  • RELAZIONE TECNICA MINERARIA A (Elaborato P.05);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (Elaborato P.06) integrazione;
  • RELAZIONE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (Elaborato P.07);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (Elaborato P.08);
  • ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (Elaborato P.09);
  • RILIEVO DELLO STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DEI CAPOSALDI (scala 1:1000) (Elaborato P.10);
  • PLANIMETRIA DI PROGETTO AUTORIZZATO (scala 1.1000) (Elaborato P.11);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA AUTORIZZATA (scala 1:1000) (Elaborato P.12);
  • PLANIMETRIA DI PROGETTO IN VARIANTE (scala 1:1000) (Elaborato P.13);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA IN VARIANTE (scala 1:1000) (Elaborato P.15);
  • SEZIONI COMPARATIVE 1 – 2 - 3 (scala 1:500) (Elaborato P.15);
  • SEZIONI COMPARATIVE 4 – 5 - 6 (scala 1:500) (Elaborato P.16);
  • SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI INTERVENTI (scala 1:10000) (Elaborato P.17) integrazione;
  • TAVOLA PARTICOLARI COSTRUTTIVI (scala 1:10000) (Elaborato P.18) integrazione;
  • RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (Elaborato P.19) integrazione;
  • RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (Elaborato P.20) integrazione;
  • RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDROGRAFICA E GEOTECNICA (Elaborato P.01.Rev.02) integrazione;
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa che il presente atto modifica il precedente D.D.A. n. 43 del 29.09.2020 di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI”;
  2. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da Dichiarazione di non necessita di V.INC.A. da parte della ditta e confermata dalla struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 356/2024 del 17.09.2024;
  3. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 29.09.2035, scadenza già stabilita nel provvedimento autorizzativo di cui al D.D.A. n. 43 del 29.09.2020, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nelle temporalità assegnate;
  4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava integrativo pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 313179 del 01.07.2024, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di variante sostanziale al piano di coltivazione di cava, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  5. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da sabbia e ghiaia per una volumetria estraibile in approfondimento rispetto al piano di scavo finale attualmente autorizzato, a compensazione della volumetria del medesimo materiale lasciata in posto nell’area attualmente occupata dagli impianti di lavorazione, non superiore a 335.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  6. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni, funzionali a rendere efficace la presente autorizzazione:
  1. presentare, a garanzia del rispetto anche degli obblighi contenuti nel presente provvedimento, una appendice al deposito cauzionale attualmente versato (di importo di euro 4.467.227,76 – quattromilioni-quattrocentosessanta-settemiladuecentoventisette/76), nella quale venga esplicitato che la garanzia copre tutti gli adempimenti e oneri necessari alla ricomposizione ambientale della cava, ivi compresi quelli previsti nel presente provvedimento, a partire dalla data di avvio dei lavori di coltivazione dell’autorizzazione originaria;
  2. provvedere alla modifica della scheda di pag.17 del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione armonizzandola con le dichiarazioni contenute nel piano medesimo;
  3. aggiornare la Relazione di sistemazione ambientale della cava con la seguente documentazione:
  • verifica, relativamente al rinverdimento con copertura erbacea, della compatibilità delle scelte operate e proposte con le linee guida “ambiti agricoli” prodotte nell'ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web:
    https://www.lifepollinaction.eu/wpcontent/uploads/2025/02/LINEEguida_agrico1o_IT_lr.pdf;
  • recepimento dell'utilizzo di materiale vivaistico giovane (1-2 anni) e di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D. Lgs. n. 386 del 10/11/2003, nonché l'esplicitazione delle previste modalità di pacciamatura;
  • rappresentazione grafica delle opere previste al fine di favorire una visione d’insieme della mitigazione complessiva, in relazione alla modalità di impianto prevista per le quinte vegetative lungo il confine di cava occidentale, meridionale e Sud-orientale e delle modalità di realizzazione delle macchie boscate;
  1. applicare pedissequamente tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto delle polveri sui ricettori riportati al punto Emissioni in atmosfera, pagina 6 e 7 del documento P.20_RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo le recinzioni di cui alla precedente lettera a) un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D. Lgs. 624/1996);
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata esistenti e riferibili alle quote del progetto di coltivazione autorizzato con il presente provvedimento, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che si tratti di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero ai valori di fondo;
  4. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all’interno dell’area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona. Il tutto seguendo le indicazioni riportate in premessa;
  6. installare, al fine di potenziare l'effetto di mascheramento della cava per la visuale dalla strada provinciale e laddove non già presente, lungo perimetro di cava prospiciente la strada, una fitta siepe alberate di altezza pari ad almeno metri 4;
  7. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  8. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
  9. realizzare, entro 3 (tre) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo e laddove non già presente, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  10. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40º rispetto al1'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  11. utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, successivamente all'efficacia del provvedimento autorizzativo, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D. Lgs. n. 117/2008 e seguendo le indicazioni riportate in premessa:
  • terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
    a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ovvero ai maggiori valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 1.050.000 mc. Tutto ciò ne1 rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/2006 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al temine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
  2. regolamentare, qualora non già effettuato, gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  3. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente da11'esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, le previste macchie boscate che dovranno essere composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona e che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
  2. eseguire la realizzazione delle macchie boscate sulle scarpate di cava sotto il controllo dei funzionari del U.O. Servizi Forestali di Verona, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
  3. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 21 della L.R. n. 13/2018, una dichiarazione della U.O. Servizi Forestali di Verona, relativa all'attecchimento delle Specie arboree messe a dimora;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti prescrizioni di natura ambientale contenute nel provvedimento di cui al D.D.A. n. 43 del 29.09.2020, nel decreto n. 31 del 24.03.2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di ratifica delle determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 26.02.2025 e presa d’atto del parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A.:
  1. trasmettere a Comune, Provincia ed ARPAV, entro 6 (sei) mesi dall'avvio delle attività inerenti la variante sostanziale al piano di coltivazione della cava, un monitoraggio acustico, al fine di confermare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento de11'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico di cui al progetto originario;
  2. garantire, durante i lavori di coltivazione, opportuna umidificazione dei percorsi dei mezzi d'opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro sei mesi dall'efficacia del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V. Nel caso di segnalazioni o esposti conseguenti alle emissioni di polveri, l'Autorità Competente (Regione Veneto - U.O. Servizio geologico e attività estrattive) potrà comunque disporre di far rivalutare ad ARPAV quanto finora trasmesso, prevedendo eventualmente di introdurre un piano di monitoraggio ambientale per la matrice qualità dell'aria;
  3. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
  4. mantenere i macchinari in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  5. effettuare regolarmente la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
  6. conservare in cava, per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  7. dotare le pale meccaniche poste al servizio dell’impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate ed i macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
  8. utilizzare serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  9. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
  10. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  11. garantire la corretta tracciabilità del materiale in ingresso quali terre e rocce da scavo provenienti da lavori di realizzazione e ammodernamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche, idrauliche e cantieri edili, etc. utilizzando un file di gestione contenente anche le seguenti informazioni:
  • analisi di caratterizzazione di ogni sito di scavo;
  • indicazione dell'area di cava dove le terre saranno depositate
  • WBS di provenienza dei materiali (da compilare nel caso in cui le TRS provengano da Grandi Opere);
  1. rispettare quanto prescritto nell’Allegato C “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” di cui alla D.G.R. n. 1242/2020 “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della L.R. n. 13/2003” ed in particolare, rispetto alle specie arbustive proposte in relazione, non dovranno essere utilizzate specie quali il Nocciolo e il Biancospino poiché potenziali vettori intermedi di malattie fungine;
  2. rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/201 7, 1709/2017);
  3. impiegare per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone dichiarando, per gli interventi in oggetto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 nonché del rispetto delle prescrizioni di cui alle successive lettere o), p), q) ed r);
  4. non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Zervnthtia polyxena, Coenonympha oedippus, Bufo viritdis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Milvas Migrans, Falco columbarius, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;
  5. utilizzare per la ricomposizione ambientale dell'area di cava specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli), secondo le specificità locali;
  6. di eseguire le lavorazioni preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la Direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico. naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  7. verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dame adeguata informazione al1’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  8. inviare, entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia del presente provvedimento, alla Regione del Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l'attuazione delle prescrizioni di cui alle lettere n), o), p), q) ed r);
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  2. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
  3. stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. n. 13/2018, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui a11'art. 1 della L.R. n. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Bussolengo, alla Provincia di Verona e alla U.O. Servizi Forestali;
  7. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici all’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

Decreto_41_All_A_560704.pdf
Decreto_41_All_B_560704.pdf

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