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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 41 del 16 luglio 2025
Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di Bussolengo (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in variante sostanziale la cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR) mediante estrazione a compensazione.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza in data 05.04.2024, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 176835 del 10.04.2024, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” sita in Comune di Bussolengo (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 258 del 26.02.2025, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 31 del 24.03.2025 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 31 del 24.03.2025 contiene le seguenti determinazioni:
CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. n. 31/2025 ha una validità temporale pari a 12 (dodici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale trascorsa la quale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di variante sostanziale migliorativa dista circa 2,6 km dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” individuata con il codice IT3210043 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO quanto contenuto nel parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia il recepimento della presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 356/2024 del 17.09.2024, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000, con prescrizioni;
PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione comunale di Bussolengo sono state valutate ed inserite nella richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota prot. n. 500635 del 01.10.2024 e, parimenti, sono stati valutati nella medesima sede i pareri espressi dagli enti interessati;
DATO ATTO che con note acquisite al protocollo regionale n. 657847 e n. 657855 del 27.12.2024 la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 500635/2024;
VISTA la nota prot. n. 33866 del 21.01.2025 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 26.02.2025 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunali di Bussolengo e Sona, l’Amministrazione provinciale di Verona, A.R.P.A.V., il Consorzio di Bonifica Veronese, L’Azienda U.L.S.S, n. 9 Scaligera e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario, ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 26.02.2025 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso parere favorevole per posizioni prevalenti all’autorizzazione alla variante sostanziale migliorativa della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 258 del 26.02.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. vigente, prescrivendo alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l., ai fini dell’efficacia dell’atto autorizzativo alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI”, la presentazione alla struttura competente in materia di attività estrattive di una relazione tecnica che analizzi e giustifichi le scelte relative alla caratterizzazione del materiale scavato nonché dei parametri utilizzati per la verifica di stabilità dei fronti di scavo;
VISTA la nota in data 19.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 202452 del 22.04.2025, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso la documentazione a riscontro di quanto riportato nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria e che la medesima risulta esaustiva;
CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 25.04.2024;
CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D. Lgs;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade in vincolo paesaggistico e non ricade in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in variante sostanziale migliorativa della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” riguarda una porzione di cava già autorizzata che verrà scavata in approfondimento per un volume estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 335.000 mc., a compensazione della volumetria del medesimo materiale lasciata in posto nell’area attualmente occupata dagli impianti di lavorazione, quindi senza incremento volumetrico;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la Decreto n. 15/2025;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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