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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 51 del 01 luglio 2025
Neoen Renewables Italia S.r.l. Impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e immissione pari a 19,525 MW Comune di Ceregnano (RO). Comune di localizzazione: Comune di Ceregnano (RO) e Villadose (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e immissione pari a 19,525 MW in Comune di Ceregnano e Villadose (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Neoen Renewables Italia S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 82302 del 17/02/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16/04/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/06/2025.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
VISTA la L.R. n. 17 del 22/07/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall’art. 47;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
TENUTO CONTO che nello specifico l’impianto è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera d-ter) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con n. 82302 del 17/02/2025, con la quale la società Neoen Renewables Italia S.r.l. (sede legale: Milano, via G. Rovani, 23; C.F. e P.IVA 11953710966), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la domanda di realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e in immissione pari a 19,525 MW in Comune di Ceregnano (RO);
VISTA la nota n. 113614 del 05/03/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/03/2025 è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che nella seduta del 19/03/2025 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato riconfermato il gruppo istruttorio precedentemente nominato, integrandolo con la Direzione Infrastrutture e Trasporti e la Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTE le note di richiesta integrazioni trasmesse dai seguenti Enti interessati:
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute le seguenti osservazioni:
VISTI i pareri pervenuti in merito al progetto in esame, e in particolare:
VISTA la nota n. 208468 del 24/04/2025 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16/04/2025, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTE le pec acquisite al prot. reg. n. 258395, 258413, 258439 e 258482 del 26/05/2025, con le quali il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con suindicata nota n. 208468 del 24/04/2025;
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e registrata con prot. reg. n. 305440 del 23/06/2025;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025, di cui all’art. 17 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato il modulo per la procedura di vinca valutazione preliminare – screening specifico (livello I);
VISTO il parere motivato positivo n. 12 del 22/05/2025, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto che l’istanza non determina un’incidenza significativa sul sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità dei Siti della rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/06/2025:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006; - il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003; - D.M. 10/09/2010; - Il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011; - il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021; - la Legge n. 41 del 21/04/2023; - il D.L. n. 13 del 24/05/2023; - Legge n. 11 del 02/02/2024; - il D.L. n. 63 del 15/05/2024; - il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024; - la L.R. n. 17 del 22/07/2022; - la L.R. n. 12 del 27/05/2024.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e di immissione pari a 19,525 MW in Comune di Ceregnano (RO) e che le opere di connessione interessano il Comune di Villadose (RO);
PRESO ATTO che l’area dell’impianto interessa un’area classificata sotto il profilo urbanistico come area agricola, per una superficie pari a 43,9 ha;
PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell’attività agricola mediante la coltivazione di rotazione di foraggere (medica, avena da foraggio), mirtillo nero ed essenze millifere;
PRESO ATTO che l’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale secondo uno schema di allacciamento che prevede la realizzazione di due nuove cabine di consegna connesse in antenna alla esistente Cabina Primaria AT/MT Ca’ Tron nel Comune di Villadose (RO);
VALUTATO che dall’analisi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, non risultano indicazioni ostative alla realizzazione dell’intervento;
VALUTATO che, con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):
VALUTATO che, con riferimento al PAT del Comune di Ceregnano:
VALUTATO che con riferimento al P.R.G./PI del Comune di Ceregnano, l’area dell’impianto è classificata “Zona E2 – Zona di primaria importanza per la funzione agricolo – produttiva”; la medesima area non risulta interna a zone vincolate;
VALUTATO che, con riferimento al PAT del Comune di Villadose, interessato solamente dal percorso della linea di connessione dell’impianto agrivoltaico, la Carta dei Vincoli segnala la presenza del vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, riguardante il doppio filare di platani presenti lungo la stessa SR 443. Nella tavola delle Trasformabilità non si ravvisano indicazioni ostative alla realizzazione dell’intervento;
VALUTATO che, in merito all’eventuale presenza all’interno dell’area di intervento di aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, si dà atto che, come disposto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 27/06/2001 e indicato nel documento ivi allegato “Determinazione dei corsi d’acqua da escludere dal Vincolo paesaggistico – Provincia di Rovigo”, il corso d’acqua “Scolo Fossetta” che fiancheggia il lato nord, rientra fra quelli esclusi dal vincolo paesaggistico, secondo le disposizioni della L. n. 431/85 e poi D.Lgs. n. 42/2004, in quanto ritenuto irrilevante ai fini paesaggistici;
VALUTATO pertanto che, per quanto riguarda le tutele paesaggistiche, l’area dell’impianto fotovoltaico non ricade all’interno di aree soggette a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004; diversamente, le opere di connessione interrate interessano aree sottoposte a tutela paesaggistica, con riferimento al vincolo paesaggistico relativo al doppio filare di platani lungo la “Strada Regionale 443”;
VALUTATO pertanto che il progetto non presenta elementi di incompatibilità con i contenuti del P.T.R.C., del P.T.C.P. di Rovigo e dei piani regolatori comunali di Ceregnano e Villadose;
CONSIDERATO relativamente alla richiesta di verifica dell’idoneità delle aree ai sensi della normativa statale e regionale, il proponente ha fornito la documentazione richiesta, implementando il par. 3.2 della “Studio Preliminare Ambientale” evidenziando che, con riferimento alla presenza di aree idonee ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, risulta che l’area di intervento non ricade tra quelle espressamente individuate come “aree idonee” ai sensi dell’art. 20, comma 8 della medesima legge, ma rientra tra quelle definite dal D.M. 21/06/2024 come “superfici e aree ordinarie” ossia le superfici e le aree diverse dalle aree idonee e dalle aree non idonee ove si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l’area interessata dall’impianto è caratterizzata dalla presenza dei seguenti indicatori:
Articolo 3, comma 1, lettera A
Articolo 3, comma 1, lettera B
Articolo 3, comma 1, lettera C
VALUTATO che, con riferimento all’indicatore di presuntiva non idoneità di cui all’art. 3, comma 1, lettera A, punto 8) della L.R. n. 17/2022, il cavidotto interrato di progetto ricade completamente in ambiti tutelati per legge (SR 443) ai sensi dell’art. 136, comma 1 e che in base alle caratteristiche dell’intervento, e a quanto descritto nella documentazione di progetto, lo stesso risulta essere compreso tra gli interventi di cui all’Allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
PRESO ATTO che a oggi il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, non si è espresso in relazione al suindicato vincolo monumentale;
RITENUTO di dover inserire, una opportuna condizione ambientale finalizzata alla tutela degli apparati radicali delle alberature vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
VALUTATO che, con riferimento all’indicatore di presuntiva non idoneità di cui all’art. 3, comma 1, lettera B, punto 5) della L.R. n. 17/2022, le aree interessate dal progetto in questione ricadono nel territorio di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e come tali comprese nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni del Distretto padano 2021 – 2027 approvato con il D.P.C.M. del 01/12/2022;
VALUTATO che le aree in esame (dell’impianto fotovoltaico e dell’elettrodotto interrato) ricadono in aree interessate sia dallo scenario di pericolosità idraulica da alluvione legata alle piene del Fiume Po di scarsa probabilità (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, sia dallo scenario di pericolosità idraulica da alluvione legata alla rete idraulica secondaria di bonifica di scarsa probabilità (L), a cui è stata associata una pericolosità P1;
CONSIDERATO che per tali aree, localizzate all’interno dell’UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco), il piano non prevede restrizioni all’uso del suolo;
PRESO ATTO che, con riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’art. 3, comma 1, lettera C, punto 1) della L.R. n. 17/2022, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente relativamente al fatto che il pereto esistente è in fase di dismissione da parte della medesima società conduttrice del fondo, Società Semplice Agricola F.lli Spreafico, a causa di fenomeni di diffusa moria risalenti già al 2019, e che tale società ha già avviato un riordino colturale fondato sulla progressiva sostituzione del pero con il mirtillo nero;
VISTA nel merito la nota registrata al prot. reg. n. 156272 del 26/03/2025, con la quale la Provincia di Rovigo trasmetteva il proprio parere sul progetto in esame;
CONSIDERATO che, nella medesima nota la Provincia di Rovigo dichiarava che:
CONSIDERATO che l’intenzione di modificare il piano colturale aziendale, da parte della società attualmente conduttrice del fondo, è motivata dall’elevata mortalità delle piante di pero, che caratterizza anche altri siti della stessa zona e delle aree contermini (provincie di Rovigo e Ferrara);
CONSIDERATO che, come anche evidenziato dalla stessa Provincia di Rovigo, è facoltà della società conduttrice del fondo, optare per soluzioni colturali diverse, anche a scapito del detrimento del valore ambientale originatosi con la presenza della coltura legnosa medesima, tanto più quando quelle presenti risultano compromesse;
RITENUTO che, nella documentazione di progetto sia stata dimostrata la continuità dell’attività agricola e il mantenimento dell’indirizzo produttivo, con il passaggio da una coltivazione frutticola a portamento arboreo a una coltivazione frutticola a portamento arbustivo;
CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto dichiarato dal proponente, il cambio di specie frutticola coltivata non comporterà una riduzione delle opportunità lavorative offerte dal sito in termini di unità lavorative per anno (ULA);
PRESO ATTO che, con riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, punto 4) della L.R. n. 17/2022, il Consiglio della Provincia di Rovigo con deliberazione n. 31 del 11/11/2024 ha proceduto all’individuazione delle aree agricole di pregio di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, della medesima L.R. n. 17/2022 indicando l’area in oggetto come area agricola di pregio di classe 2 (in una scala di quattro classi che vanno da 1 a 4);
PRESO ATTO che la futura conduzione del fondo avverrà ad opera degli attuali proprietari nonché attuali conduttori, e che l’impianto agrivoltaico proseguirà la coltivazione, già iniziata, di mirtillo nero (Vaccinium corymbosum) in sostituzione del pero;
CONSIDERATA la necessità di formalizzare, prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica, l’“accordo di cooperazione” firmato in via preliminare dal legale rappresentante pro tempore della Neoen Renewables Italia S.r.l. e il legale rappresentante pro tempore della Spreafico Società Semplice Agricola, inerente la coltivazione delle superfici agricole di progetto;
PRESO ATTO che nella revisione dell’elaborato “Relazione Aspetti Pedo Agronomici” vengono previste lavorazioni agrarie che raggiungono una profondità di massima di 40 cm, mantenendo l’obbiettivo di preservare la struttura e la fertilità del suolo;
VISTE le Linee guida in materia di impianti agrovoltaici, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022;
CONSIDERATO che con riferimento al rispetto dei requisiti di cui alle suindicate Linee Guida del MITE in materia di impianti agrovoltaici si rileva che l’impianto agrivoltaico così come proposto rispetta tali requisiti;
CONSIDERATO quanto dichiarato dal proponente relativamente allo stato di avanzamento della progettazione delle opere di rete, previste dalla STMG (Codice Pratica n. 400527018):
CONSIDERATO che il proponente afferma che tale documentazione, essendo stata oggetto di modifica a seguito delle richieste di integrazioni da parte del CTR VIA del 16/04/2025, verrà ritrasmessa nella stessa versione agli atti, anche a e-distribuzione;
RITENUTO che, per quanto sopra, in fase di A.U. potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso;
VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 171742 del 03/04/2025, con la quale il Comune di Ceregnano ha presentato le proprie osservazioni in merito al progetto in esame chiedendo, nello specifico, di prestare la massima attenzione alle valutazioni legate al sovrapporsi degli effetti impattanti sul territorio sotto il profilo della viabilità, del traffico e della trasformazione del territorio vista la consistente richiesta di installazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso un’integrazione volontaria con nota registrata al prot. reg. n. 305440 del 23/06/2025 al fine di controdedurre alle suindicate osservazioni del Comune di Ceregnano, così come richiesto con nota n. 208468 del 24/04/2025;
RILEVATO che gli impianti di produzione di energia rinnovabile citati nella nota del Comune di Ceregnano del 03/04/2025, sono stati interessati dalle relative fasi di valutazione ambientale, quando necessaria, e autorizzazione in base alla tipologia di impianto;
RILEVATO che alcuni procedimenti sono attualmente in fase di istruttoria di valutazione ambientale e/o autorizzazione, a oggi non vi è evidenza del fatto che potranno essere realizzati in futuro;
CONSIDERATO che tali procedure, laddove previsto, hanno visto l’interessamento del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, deputato, tra l’altro, alla valutazione degli aspetti paesaggistici, il quale è il soggetto incaricato alla tutela del paesaggio e dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
CONSIDERATO che, nel caso in esame, il Ministero della Cultura non si è ad oggi espresso;
CONSIDERATO quanto dichiarato dal proponente a seguito della trasmissione della documentazione integrativa del 26/05/2025:
CONSIDERATO che il proponente ha previsto la realizzazione di una fascia di mitigazione avente profondità pari a 10 m, e diversificazione sia strutturale che floristica al fine di ridurre sia l’impatto visivo che acustico, con le seguenti specie: Fraxinus ornus, Carpinus betulus, Frangula alnus, Prunus spinosa;
VALUTATO che, anche alla luce delle integrazioni prodotte, per quanto attiene la scelta delle specie a composizione della fascia di mitigazione, le stesse sono compatibili con quanto previsto dell’Allegato C della D.G.R. del Veneto n. 1242/2020 Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della L.R. n. 13/2003 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”;
PRESO ATTO che, anche alla luce delle integrazioni prodotte, la modalità di realizzazione della fascia mitigativa risulta ora semplificata e a tal proposito si raccomanda che lo spazio tra le file del sesto d’impianto sia sufficientemente dimensionato a garantire un’adeguata manutenzione (anche meccanizzata) che potrà meglio assicurare il successo dell’intervento, e che tipologia e provenienza del materiale vivaistico rispettino quanto previsto anche dal succitato allegato normativo;
RITENUTO di suggerire, con l’obiettivo di favorire e supportare gli insetti impollinatori, la semina di un miscuglio erbaceo ad hoc, al di sotto della fascia di mitigazione prevista, secondo quanto descritto dalle linee guida “ambiti agricoli” prodotte nell’ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web: https://www.lifepollinaction.eu/wp-content/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf;
VALUTATO che gli aspetti sopra richiamati hanno portato al superamento delle criticità emerse in fase di istruttoria per quanto riguarda la matrice paesaggio e gli aspetti agronomici;
CONSIDERATO che, fatta eccezione per l’impianto di digestione anaerobica, gli impianti fotovoltaici generano impatti sulla viabilità solamente in fase di realizzazione/dismissione e, non essendo note particolari condizioni di criticità legate al traffico locale, si ritiene che, mediante un’accorta programmazione comunale dei diversi interventi, attraverso opportune indicazioni/prescrizioni, da inserire nei provvedimenti autorizzatori sia di competenza regionale che comunale, volte a gestire opportunamente la movimentazione dei materiali da costruzione nelle fasce orarie ritenute più opportune, la viabilità sarà in grado di supportare l’aumento di traffico temporaneo già valutato singolarmente all’interno dei rispettivi procedimenti ambientali;
CONSIDERATO che al fine di tutelare il bene vincolato presente lungo la SR 443, e limitare gli aggravi alla viabilità in questione relativamente alla realizzazione delle opere di connessione è stata prevista una specifica condizione ambientale;
PRESO ATTO che la soluzione prevista dal proponente, relativamente all’installazione delle strutture di sostegno dei tracker, prevede l’infissione del supporto nel terreno e che nel merito si rende edotto fin d’ora il proponente relativamente al fatto che eventuali variazioni a tale modalità di installazione rappresenteranno variante sostanziale al progetto che dovrà essere sottoposto a nuova procedura di valutazione ambientale;
CONSIDERATO che, in riferimento alla biodiversità, il proponente ha previsto la realizzazione di varchi nella recinzione per il passaggio della piccola fauna;
PRESO ATTO dell’aggiunta all’interno del progetto, di una vasca di laminazione di ampiezza 5.890 m3, la quale comporterà uno scavo aggiuntivo di 3.534 m3 di terreno, tutte le indicazioni all’interno del documento “C24046-FV304 -R01 Gestione Terre e rocce da scavo”, relative ai quantitativi di terra movimentata, in fase di autorizzazione dovranno essere aggiornate in funzione di tale variazione progettuale;
CONSIDERATO che nel sito di interesse (dichiarato dal proponente in colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006), possono essere utilizzati solo i materiali con valori inferiori a quelli della colonna di riferimento. Per tutti quei siti nei quali verranno individuati livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, sarà necessario comunicare tale situazione alla regione, alla provincia e al comune competente secondo quanto previsto dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
RITENUTA con le considerazioni sopra riportate, esaustiva la documentazione prodotta in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo;
CONSIDERATO che per i cavidotti (interni e esterni) e per le cabine di trasformazione sono verificate le DPA come previsto dal DMA 29/05/2008;
CONSIDERATO che le discrepanze temporali riscontrate tra l’orario indicato e quello riportato nei grafici del clima acustico, sono dovute a un errore di impostazione dello strumento, che non causa alterazioni all’esito dei rilievi, e considerato che sono state specificate le posizioni degli inverter di stringa, si ritiene che la documentazione trasmessa sia esaustiva e che siano rispettato i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;
CONSIDERATO che sono previsti punti luce solamente a servizio delle singole cabine e che questi saranno accesi esclusivamente in presenza di operatori, si ritiene esaustiva la documentazione prodotta in merito all’inquinamento luminoso, purché vengano rispettate le indicazioni della L.R. n. 17/2009;
PRESO ATTO che tutte le opere previste per l’impianto fotovoltaico saranno collocate a una distanza minima di 10 metri dall’argine del canale Fossetta;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 12 del 22/05/2025, che l’istanza non determina un’incidenza significativa sul sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità dei Siti della rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Società Acquevenete S.p.A., con nota registrata al prot. reg. n. 169267 del 02/04/2025;
PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dalla L. n. 191/2025, il proponente è tenuto a formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e che laddove non indicato verrà considerata un’efficacia temporale pari a 5 anni;
PRESO ATTO che il proponente ha indicato un’efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 anni;
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute le seguenti osservazioni:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e immissione pari a 19,525 MW in Comune di Ceregnano e Villadose (RO), presentato dalla società Neoen Renewables Italia S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
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Macrofase
Ante operam – In corso d’opera
Oggetto della condizione
Al fine di preservare l’apparato radicale delle alberature vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, presenti lungo la SR 443, e di limitare gli aggravi di traffico alla medesima viabilità, il proponente, prima della presentazione dell’istanza per l’autorizzazione dell’intervento, dovrà trasmettere alla Regione del Veneto un aggiornamento delle opere di connessione prevedendo che il tracciato di collegamento sia traslato all’esterno della sede stradale, mantenendo una distanza minima di almeno 3 metri dalle alberature vincolate, e comunque tale da evitare interferenze significative con il loro apparato radicale superficiale e profondo.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Prima della presentazione dell’istanza di AU.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto con il supporto di Veneto Strade S.p.A. e dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 25/06/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/06/2025 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Neoen Renewables Italia S.r.l. relativo all’intervento di realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 21,320 MWp e immissione pari a 19,525 MW in Comune di Ceregnano e Villadose (RO), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale;
4. l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Neoen Renewables Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 11953710966) con sede legale a Milano (MI), Via G. Rovani 23, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Ceregnano (RO), al Comune di Villadose (RO), alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-venatoria, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, a Snam Rete Gas S.p.A., a E-distribuzione, ad Acquevenete S.p.A., a Veneto Strade S.p.A., ad AP Reti Gas, a OpenFiber S.p.A. e a Telecom S.p.A.;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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