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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 48 del 18 giugno 2025
SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 SRL Impianto agrivoltaico denominato "ARCOLE 1-2" e opere di connessione alla rete 20 kV, potenza nominale impianto 13.384,80 kWp. Comuni di localizzazione: Arcole e San Bonifacio (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di realizzazione dell'impianto agrivoltaico denominato "ARCOLE 1-2" e opere di connessione alla rete 20 kV, potenza nominale impianto 13.384,80 kWp, nei Comuni di Arcole e San Bonifacio (VR), presentato dalla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l. acquisita agli atti con prot. nn. 27257, 27266, 27276, 27278, 27283 e 27287 del 17/01/2025; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 23/01/2025 con prot. n. 37918; - richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/03/2025 e formalizzata al proponente con nota del 10/03/2025 prot. n. 121216; - documentazione integrativa inviata dal proponente in data 08/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181143 e 181148) e in data 09/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181484, 181486, 181489, 181492 e 181494); - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/05/2025 e del 11/06/2025.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e che il presente procedimento è stato avviato in data 23/01/2025, trova applicazione la nuova disciplina regionale;
VISTA la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall’art. 47;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L.12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera d-quater) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata “Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. nn. 27257, 27266, 27276, 27278, 27283 e 27287 del 17/01/2025, con la quale la società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l. (sede legale: Roma, Via Angelo Secchi 8; P.IVA 17212281004), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Arcole (VR), di potenza nominale pari a 13.384 kWp;
PRESO ATTO che l’area di intervento risulta essere classificata area agricola dal vigente Piano degli Interventi del comune di Arcole;
VISTA la nota prot. n. 37918 del 23/01/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
TENUTO CONTO che con la succitata nota prot. n. 37918 del 23/01/2025, è stato contestualmente chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e comunicato che, in caso di mancato riscontro, verrà stabilita nel provvedimento di verifica l’efficacia temporale pari a 5 anni;
PRESO ATTO che la ditta non ha fornito riscontro alla richiesta di formulazione di una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2025 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, risultano pervenute osservazioni e pareri presentati dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/03/2025 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 10/03/2025 prot. n. 121216;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 08/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181143 e 181148) e in data 09/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181484, 181486, 181489, 181492 e 181494);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 135/2025 trasmessa dalla competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS, Vinca e NUVV, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;
CONSIDERATA la nota prot. n. 241481 del 15/05/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il Comune di Arcole ha trasmesso ulteriori osservazioni in data 30/05/2025 ricevute con prot. reg. n. 268521;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 11/06/2025:
“VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Arcole (VR), di potenza nominale pari a 13.384 kWp;
VISTA la nota prot. n. 121216 del 10/03/2025 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 06/03/2025;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l. in data 08/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181143 e 181148) e in data 09/04/2025 (acquisita con prot. nn. 181484, 181486, 181489, 181492 e 181494);
TENUTO CONTO per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai soggetti interessati, rispetto ai quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti a seguito della richiesta integrazioni;
CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;
PRESO ATTO che a seguito della richiesta integrazioni il proponente ha controdedotto ai pareri e osservazioni pervenute e pubblicate nel sito regionale;
CONSIDERATO che l’area dell’impianto risulta riconducibile alle fattispecie di idoneità di cui al D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”), articolo 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater) in quanto gli ambiti di progetto ricadono all’interno del buffer di 500 ml dalle zone produttive, non sono ricompresi nel perimetro di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e sono esterni alle fasce di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II o dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2022 gli indicatori di presuntiva non idoneità applicabili al caso in esame sono i seguenti:
CONSIDERATO che, con riferimento all’indicatore di presuntiva non idoneità di cui alla lett. B), numero 4 (zona di ripopolamento e cattura (ZRC) individuata dal vigente Piano Faunistico-Venatorio), il proponente ha chiarito, nelle integrazioni presentate, che “con riferimento alla particella n. 844 del foglio 13 si specifica che tale terreno, se pur facente parte della stessa proprietà, è escluso dall’ambito progettuale per la realizzazione di impianto agrivoltaico, ma manterrà l’attuale destinazione agricola, al fine di garantire i requisiti di cui l’art. 10, comma 8 lettera b) della Legge 157/92 e ss. mm. ii.”;
RISCONTRATO che dalla documentazione integrativa si evince che le aree di progetto non ricadono in ambiti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. B, punto 4), della L.R. n. 17/2022, ossia le “aree boscate di compensazione” non risultano riconducibili alla tipologia “aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità” ai sensi della legge regionale sopracitata;
TENUTO CONTO che l’area di intervento risulta essere classificata area agricola dal vigente Piano degli Interventi del comune di Arcole;
VERIFICATO che l’intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale vigente;
RISCONTRATO che le Norme Tecniche del PAT del comune di Arcole, all’art. 13.6, per l’ATO 4 appartenente all’insieme “con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, fanno divieto “di installare impianti fotovoltaici a terra fatta eccezione per impianti subordinati a stipula di accordi pubblico/privato, art. 6 L.R. 11/2004, con compensazioni atte a ristorare il territorio”.
CONSIDERATO che l’intervento ricade in ambiti preferenziali per aree boscate di compensazione e mitigazione delle azioni del PAT, con la finalità di ridisegnare il paesaggio, riducendo gli impatti visivo/acustico e da polveri, e di configurare una cintura verde a raccordo con l’ambito fluviale dell’Alpone e con l’organizzazione degli spazi a verde della rete dei servizi e delle reti di connessione ciclo-pedonale-equestre, previsti dal Piano;
TENUTO CONTO che tali ambiti sono riconfermati dal PI, ancorché non si sia provveduto ad individuare in tali ambiti una o più aree da destinare a rimboschimento di dimensione corrispondente al consumo di nuovo suolo per sviluppo insediativo residenziale;
DATO ATTO altresì che l’art. 9, comma 10, del D Lgs 190/2024 dispone che “La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi (relativa all’Autorizzazione Unica - ndr) costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:…omissis….c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;
CONSIDERATO che l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nella cui area di competenza ricade il progetto in oggetto, ha comunicato il proprio parere in data 10/02/2025 (ricevuto con prot. n. 70414), nel quale viene comunicato che “esaminata la documentazione resa disponibile, si rileva che il PGRA non individua condizioni di criticità nell’area interessata dall’intervento proposto e si esprime, pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole”.
PRESO ATTO che in data 05/02/2025 la Soprintendenza Archeologia, Bella Arti, e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato, con nota ricevuta con prot. n. 62659, che:
“per quanto riguarda la parte II del D.Lgs 42/2004 (beni culturali) non sussistono provvedimenti di tutela, né procedimenti in itinere.
Per quanto riguarda la tutela archeologica si segnala tuttavia che le aree interessate dagli impianti agrovoltaici sono da considerarsi a rischio archeologico perché insistono (Arcole 2) o sono prossimi (Arcole 1) all’area di loc. Nogarole, nota per rinvenimenti di materiali del I millennio a.C. (C. A. V. II, 1990, F. 49, N. 307.) e segnalata nel PAT comunale (Carta delle Fragilità).
Considerato dunque che l’opera potrebbe avere un impatto sull’eventuale patrimonio archeologico esistente, ancorché attualmente non noto, al fine di ridurre di conseguenza il rischio di sospensioni dei lavori in corso d’opera ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii, è necessario che l’opera in progetto sia preceduta da una verifica della consistenza archeologica dei terreni, a cura di archeologi con adeguata professionalità, con oneri non carico di questo Ufficio, a cui compete la direzione delle indagini.
Resta inteso che in caso di rinvenimento di resti archeologici dovranno essere garantite modalità e tempistiche idonee per effettuare eventuali indagini estensive, la cui presenza potrà condizionare la realizzabilità delle opere in progetto o richiedere un’eventuale variante.
Per quanto riguarda l'elettrodotto, trattandosi di intervento di interesse pubblico, resta fermo il disposto dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs 42/2004 (misure cautelari e preventive”.
CONSIDERATO che RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato con nota del 17/02/2025 (ricevuta con prot. n. 82222) il proprio “parere favorevole circa l’intervento per come illustrato nel progetto” precisando inoltre che “ai sensi del l’art. 58 del DPR 753/80, eventuali interventi di pubblica utilità che si configurino come attraversamento degli impianti ferroviari e/o stretto parallelismo che possano creare interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio ferroviario dovranno essere conformi ai disposti normativi del DM del 04/04/2014, DM n. 449 del 21/03/1988, CEI 11-17 e altre specifiche norme di progettazione nazionali e ferroviarie in materia. Inoltre, per ogni interferenza di attraversamento e/o parallelismo, l’autorizzazione ad eseguire i lavori sarà subordinata alla stipula di specifica convenzione, che sarà a titolo oneroso e che il gestore dell’opera dovrà sottoscrivere con questa società”.
CONSIDERATO che il proponente ha aggiornato la caratterizzazione del clima acustico dell’area di progetto con dati recenti, risalenti a marzo 2025;
PRESO ATTO della decisione cautelativa del proponente di dislocare le cabine di campo/consegna sul confine sud dell’ambito “Arcole 1”;
RITENUTO esaustivo e completo quanto presentato dal proponente in merito all’impatto acustico ed elettromagnetico;
CONSIDERATO che dato il posizionamento dei due campi agrivoltaici in aree distinte e non contigue, questi dovranno essere considerati siti distinti, secondo la definizione di sito fornita a pag. 15 delle Linee Guida 22/2019 SNPA sull’Applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo;
CONSIDERATO che la documentazione concernente la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere prodotta nelle successive fasi autorizzative, secondo le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del DPR 120/2017;
RITENUTA condivisibile la scelta del proponente di non implementare un impianto di illuminazione perimetrale e di installare i punti luce internamente alle cabine. Tale casistica esula dal campo di applicabilità della Legge Regionale 17/09, pertanto per i soli casi di punti luce interni, non è necessario presentare documentazione ai sensi di tale normativa;
CONSIDERATO che, come dichiarato dal proponente, la documentazione relativa all'impianto di illuminazione ordinario e di emergenza verrà presentata e trattata approfonditamente in fase di progettazione esecutiva;
CONSIDERATO che per quanto riguarda le misure di mitigazione:
CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha inviato la relazione tecnica n. 135/2025 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”; e “che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
CONSIDERATO che in fase di Autorizzazione Unica potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e pertanto qualsiasi variante progettuale, che dovesse essere presentata successivamente nell’ambito del procedimento di A.U. dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall’autorità competente in materia di VIA;
CONSIDERATO che il Comune di Arcole ha trasmesso ulteriori osservazioni in data 30/05/2025 ricevute con prot. reg. n. 268521, con le quali è stata trasmessa la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 14/01/2025 di approvazione in linea tecnica il progetto esecutivo per la messa in sicurezza idraulica da rischio idrogeologico del territorio comunale e contestualmente viene richiesto di rivedere la progettazione dell’impianto agrivoltaico in relazione alla progettazione approvata dal comune;
TENUTO CONTO che le interferenze del progetto per la messa in sicurezza idraulica del comune di Arcole con l’impianto agrivoltaico proposto riguardano esclusivamente le aree marginali dell’impianto Arcole 1 per una larghezza di circa 5 metri;
RITENUTO che il progetto definitivo dell'intervento proposto dovrà tener conto del progetto per la messa in sicurezza idraulica del comune di Arcole; a tal fine si fa presente che le eventuali modifiche che verranno apportate al progetto, conseguenti alle opere di scavo dei canali previsti (e relative fasce di rispetto da questi generate) potranno incidere sulle superfici agricole del progetto, rendendo pertanto necessari nuovi calcoli per ciò che riguarda la rispondenza ai requisiti A1 e A2 delle Linee Guida Ministeriali in materia di Impianti Agrivoltaici;
VISTA la nota prot. n. 37918 del 23/01/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e comunicato che, in caso di mancato riscontro, verrà indicata nel provvedimento di verifica un’efficacia temporale pari a 5 anni;
PRESO ATTO che la ditta non ha fornito riscontro alla richiesta di formulazione di una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di realizzazione dell’impianto agrivoltaico denominato "ARCOLE 1-2" e opere di connessione alla rete 20 kV, potenza nominale impianto 13.384,80 kWp, nei Comuni di Arcole e San Bonifacio (VR), presentato dalla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l., in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 135/2025. A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
2
Ante operam
Nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere adeguato il progetto al fine di recepire la progettualità del Comune di Arcole di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 8 del 14/01/2025, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la messa in sicurezza idraulica da rischio ideologico del territorio comunale. In relazione alle modifiche apportate dovrà essere verificato il permanere del rispetto dei requisiti A1 e A2 di cui alle linee guida MITE di giugno 2022..
Prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Regione Veneto - Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica con il supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/6/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 11/06/2025 in merito all’intervento di realizzazione dell’impianto agrivoltaico denominato "ARCOLE 1-2" e opere di connessione alla rete 20 kV, potenza nominale impianto 13.384,80 kWp, nei Comuni di Arcole e San Bonifacio (VR), presentato dalla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l., così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006, la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale.
4. L’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società SOLTERRA BRAND RE ITALY 1 S.r.l. (P.IVA e C.F. 17212281004), con sede legale in Via Angelo Secchi 8, Roma (Pec: solterrabrandreitalysrl@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Arcole e San Bonifacio (VR), alla Provincia di Verona, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all’ ULSS 9 Scaligera, a Terna S.p.A., a E-Distribuzione S.p.A., a RFI SpA , alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Pianificazione Territoriale e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria.
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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