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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 46 del 03 giugno 2025
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. Risoluzione di ostacoli alla navigazione di V° classe CEMT, lungo la linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco mediante risezionamenti straordinari della cunetta navigabile presso l'interporto di Rovigo, Adria e Torretta in comune di Legnago (VR). Decreto Ministeriale n. 538 del 29 dicembre 2021, successivo Decreto n. 87 del 08.04.2022 e Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto n. 83 del 14/02/2023. Comuni di localizzazione: Legnago (VR), Villa Bartolomea (VR), Bagnolo di Po (RO), Canda (RO), Castelguglielmo (RO), Arquà Polesine (RO), Bosaro (RO), Rovigo, Adria (RO), Gavello (RO), Ceregnago (RO) e Loreo (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., dell'intervento presentato da Infrastrutture Venete S.r.l., riguardante la risoluzione di ostacoli alla navigazione di V° classe CEMT, lungo la linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco mediante la realizzazione di lavori di escavo in ambiti localizzati e con interventi puntuali, ai fini di ripristinare il franco di sicurezza necessario alla navigazione dell'asta fluviale.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 14/01/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTA la DGR n. 568/2018;
VISTA la DGR n. 1620/2019;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t) come modifica di un’opera prevista in allegato IV, punto 7, lettera o);
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Infrastrutture Venete S.r.l., con sede in Padova, Piazza G.Zanellato n. 5 - CAP 35131, e la relativa documentazione trasmessa in data 19/12/2024 (acquisita al protocollo regionale 645261, 645356, 645344, 645333, 645328 e 645316) e successivamente perfezionata con nota prot 16146 del 13/01/2025;
VISTA la nota prot. n. 19614 del 14/01/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
VISTA la nota prot. n. 63132 del 05/02/2025 con la quale, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 dalla L. 191/2024, gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno chiesto al proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento, congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, alla quale non è stato dato riscontro;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/01/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
VISTA la DGR n. 1120 del 17/08/2021 dal titolo “Adozione di indirizzi operativi nei confronti della società Infrastrutture Venete S.r.l., al fine di assicurare il soddisfacimento dell'interesse sotteso alle funzioni delegate in materia di navigazione interna”, e in particolare l’Allegato A - Elenco delle idrovie in gestione a Infrastrutture Venete S.r.l. ai fini della navigazione - punto 8: “Linea Fiume Tartaro, Canalbianco e Po di Levante dal bastione di San Michele allo sbocco a mare”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 538 del 29/12/2021 e il successivo Decreto n. 87 del 08/04/2022, nonché il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto n. 83 del 14/02/2023;
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è relativa alle opere di risoluzione di ostacoli alla navigazione di V° classe CEMT, lungo la linea navigabile Fissero-Tartaro –Canalbianco mediante risezionamenti straordinari della cunetta navigabile presso l’interporto di Rovigo, Adria e Torretta in comune di Legnago;
CONSIDERATO che le opere consistono in sintesi nella realizzazione dei lavori di escavo della linea Fissero-Tartaro-Canalbianco in ambiti localizzati e con interventi puntuali, ai fini di ripristinare il franco di sicurezza necessario alla navigazione dell’asta fluviale in relazione al traffico commerciale effettivo individuato in -3,50 metri;
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le seguenti osservazioni:
TENUTO CONTO del contributo istruttorio fornito dalla U.O. Genio civile di Rovigo e trasmesso con nota prot. n. 94711 del 24/02/2025;
CONSIDERATO che nella seduta del 26/02/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 112066 del 04/03/2024;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con PEC del 03/04/2025, acquisite al prot regionale n. 173888 e 173891 del 04/04/2025;
VISTA la nota prot. n. 184889 del 10/04/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno comunicato agli Enti e Amministrazioni interessate al procedimento l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e a richiedere nel contempo a coloro che nel corso dell’iter istruttorio hanno formulato osservazioni ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs 152/06, a volersi determinare ai fini della conclusione del procedimento in oggetto;
CONSIDERATO che a seguito del deposito delle citate integrazioni documentali sono pervenuti i seguenti pareri:
PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 184926 del 10/04/2025 con la quale viene comunicata la proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 140/2025 in data 22/05/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 28/05/2025, premesse le valutazioni di seguito indicate: “…]
- l’intervento prevede lavori di escavo e ripristino della cunetta navigabile per la risoluzione degli ostacoli alla navigazione di V° classe CEMT, lungo la linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco allo scopo di garantire condizioni adeguate alla navigazione in sicurezza di unità di trasporto commerciali;
- il franco di sicurezza necessario alla navigazione dell’asta fluviale è stato individuato in -3,50 metri e prevede una cunetta minima della larghezza di 28 m;
- il rilievo batimetrico ha permesso di individuare 10 aree di escavo in cui risulta necessario intervenire per ristabilire la cunetta navigabile;
- al fine dell’ottenimento della sezione di progetto è previsto uno scavo complessivo di circa 134.700 mc per ripristinare la sezione minima della cunetta navigabile;, nel caso si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, è ipotizzato un ulteriore intervento che consentirebbe l’ottimizzazione della cunetta navigabile a garanzia di un mantenimento a medio-lungo termine delle condizioni di sicurezza; qualora venisse realizzato anche questo ulteriore intervento lo scavo complessivo sarebbe pari a 200.200 mc di materiale;
- L’intervento ha individuato 3 aree di deposito del materiale lungo l’asta fluviale del Fissero-Tartaro- Canalbianco;
- Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in circa 450 giorni naturali e consecutivi;
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con nota del 04/04/2025, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/02/2025;
CONSIDERATO che le valutazioni riportate nello SPA sono riferite allo scenario di massimo scavo concernente sia l’intervento per l’ottenimento della sezione minima che l’intervento opzionale di ottimizzazione della cunetta navigabile per uno scavo riferito in prima istanza pari a circa 220.000 mc di sedimento;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento e delle relative controdeduzioni rese dal proponente con nota del 04/04/2025;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;
CONSIDERATO che, in relazione ai vincoli emersi dall’analisi programmatica dell’intervento, dovranno essere acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata al fine dell’approvazione del progetto;
PRESO ATTO del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - nota acquisita al prot. regionale n. 243616 del 16/05/2025 – e del parere favorevole con prescrizioni reso dall’U.O. Genio civile di Rovigo - nota prot. n. 245287 del 16/05/2025 - ai fini degli esiti dell’istruttoria della pratica;
RITENUTO che le successive fasi progettuali dovranno tener conto delle indicazioni rese dai suddetti enti i quali verranno altresì chiamati ad esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi convocata al fine dell’approvazione del progetto;
CONSIDERATO che per quanto riguarda le modalità di gestione del materiale di scavo il Proponente dichiara che gestirà i sedimenti ai sensi dell’art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
CONSIDERATO tuttavia che ogni trasferimento dei materiali depositati all’esterno delle acque superficiali e/o dalle rispettive pertinenze idrauliche dovrà essere considerato, secondo quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come rifiuto (sulla scorta di debite autorizzazioni), ovvero come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, qualora applicabile;
CONSIDERATO che il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione dei sedimenti in funzione dell’art. 185, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ai fini di provare che i sedimenti stessi non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione e ss.mm.ii., inviando all’Autorità competente e ad ARPAV gli esiti della caratterizzazione;
RITENUTO che, qualora sia necessario apportare modifiche progettuali che possano comportare possibili impatti non valutati con la presente progettualità, le modifiche dovranno essere sottoposte alle procedure previste dalla Parte II del D.Lgs.n. 152/06;
CONSIDERATO che, al fine di tutelare il normale clima acustico intorno all'area "Deposito 3 - Collettore Padano Polesano", i rilievi fonometrici effettuati durante la fase di lavorazione dovranno essere eseguiti con l'impiego di strumentazione avente le caratteristiche riportate all'art. 2 del D.M. 16/03/1998 e con le tecniche di misurazione descritte nell'allegato B allo stesso, per la parte applicabile;
CONSIDERATO che il Proponente ha svolto un approfondimento relativo alle dinamiche di dispersione della torbidità, messa in azione dalle operazioni di scavo;
CONSIDERATO tuttavia che il Proponente non ha descritto: - le attività di verifica della torbidità da svolgere sulla base degli esiti della modellazione, prevedendo un campionamento periodico delle acque in transito nel tratto, per le fasi di ante operam e corso d’opera; - l’individuazione di una soglia di attenzione e la proposta delle eventuali misure di mitigazione da adottare in caso di superamento della stessa; - la caratterizzazione del fondo dell’alveo, mediante campionamento del sedimento, in fase di post operam
e che per tale motivo è stata inserita una specifica Condizione ambientale;
CONSIDERATO che il Proponente prevede la decantazione del materiale dragato in vasche di raccolta sulle sponde e che tale decantazione produrrà delle acque che verranno riconvogliate nel Canalbianco, nel caso in cui la re-immissione delle acque nel Canalbianco dovesse configurarsi come scarico, il Proponente dovrà acquisire dall’Ente competente l’eventuale autorizzazione temporanea allo scarico;
CONSIDERATO che in merito alla perdita di vegetazione dovuta al taglio del bosco nel sito di deposito di “Torretta” si condivide la misura di mitigazione proposta dal proponente, in merito alla componente “Paesaggio”, di mantenere la vegetazione arborea esistente sugli argini esterni così da mitigare la modifica percettiva del territorio;
RITENUTO che al fine della mitigazione di tale impatto concorrono altresì le prescrizioni rese nel parere della Soprintendenza di cui alla nota acquisita al prot. regionale n. 243616 del 16/05/2025 nonché nella Relazione istruttoria n. 140/2025 in materia di VINCA;
CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 140/2025 del 22/05/2025, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV che riconosce “[…] per il progetto di risoluzione di ostacoli alla navigazione di V classe CEMT, lungo la linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbinaco mediante risezionamenti straordinari della cunetta navigabile presso l’interporto di Rovigo, Adria e Torretta in Comune di Legnago (VR) una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE
1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Lycaena dispar, Bufo viridis, Emys orbicularis, Alcedo atthis, Ardea puruprea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata. A tal fine si dovrà prevedere:
a) nel sito di deposito di Torretta Veneta il mantenimento degli esemplari arborei-arbustivi autoctoni esistenti lungo il perimetro del sito; b) la ricomposizione ambientale dei siti di deposito al termine dei lavori, facendo ricorso a specie erbacee, arbustive e arboree autoctone e coerenti con il geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae);
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”;
CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 140/2025 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;
DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017) e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;
CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte; […]”
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
n.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Ante Operam
Oggetto della condizione
Il Proponente dovrà presentare ad ARPAV una Relazione in cui siano descritte: - le attività di verifica della torbidità da svolgere sulla base degli esiti della modellazione, prevedendo un campionamento periodico delle acque in transito nel tratto, per le fasi di ante operam e corso d’opera; - l’individuazione di una soglia di attenzione e la proposta delle eventuali misure di mitigazione da adottare in caso di superamento della stessa; - la caratterizzazione del fondo dell’alveo, mediante campionamento del sedimento, in fase di post operam.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle opere di precantierizzazione
Soggetto verificatore
Regione del Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 28/05/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28/05/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006, la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale.
4. che l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
6. Di trasmettere il presente provvedimento a Infrastrutture Venete S.r.l. (CF e P.IVA 03792380283), con sede legale in Piazza Zanellato n. 5, 35131 Padova, (PEC: info@pec.infrastrutturevenete.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, alla Provincia di Verona, al Comune di Legnago (VR), al Comune di Villa Bartolomea (VR), al Comune di Bagnolo di Po (RO), al Comune di Canda (RO), al Comune di Castelguglielmo (RO), al Comune di Arquà Polesine (RO), al Comune di Bosaro (RO), al Comune di Rovigo, al Comune di Adria (RO), al Comune di Gavello (RO), al Comune di Ceregnano (RO), Comune di Loreo (RO), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici, Direzione Infrastrutture e Trasporti, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Rovigo e U.O. Genio Civile di Verona, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Parco Regionale del Delta del Po, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Consorzio di Bonifica Adige Po, al Consorzio di Bonifica Veronese;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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