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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 45 del 03 giugno 2025
SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. con sede legale in Via Alto Adige, 40 39100 Bolzano (BZ), C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219. Permesso di ricerca per fluidi geotermici "Negrar" - Lavori minerari. Comune di localizzazione: Negrar (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 9/25. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato "Negrar", localizzato in Comune di Negrar (VR), presentato dalla ditta SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. con sede legale in Via Alto Adige, 40 39100 Bolzano (BZ), C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 26/02/2025; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 14/03/2025; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 04/02/2025, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio incaricato dell'approfondimento del progetto; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 28/05/2025, approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
ATTESO che l’intervento progettuale è riconducibile a quelli di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”,;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 101621 e 101635 in data 26/02/2025;
VISTA la nota protocollo regionale 133113 in data 14/03/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 04/02/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO del parere motivato n. 8 del 19/05/2025 espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I) per l'istanza in oggetto;
TENUTO CONTO che, considerati i tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque) anni;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 28/05/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
vista la normativa vigente in materia, in particolare:
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
tenuto conto che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque);
ritenuta congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, nonché da ARPAV, Veneto Acque S.p.A.;
preso atto del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 8 del 19/05/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è di 5 (cinque) anni;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale dalle quali si evince l’assenza di elementi vegetazionali di pregio (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);
considerato che le opere connesse al progetto di ricerca geotermica sono dichiarate di “pubblica utilità”.
considerato che la dichiarazione di pubblica utilità viene circostanziata all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge n. 99 del 23/07/2009 ”, in cui si indica che “(…) le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (…)” (Comma 1).
Nello stesso art. 15, al comma 3, viene inoltre chiarito che “(…) non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato (…)”;
preso atto che gli interventi di progetto prevedono l’impiego di una impiantistica già utilizzata, si ritiene tuttavia che, al fine di garantire un minore impatto acustico, la tipologia impianto per la terebrazione del pozzo dovrà essere di tipo idraulico e non meccanico;
considerato che la conformazione dei pozzi, così come prevista dal Proponente, sembra isolare adeguatamente il fluido geotermico dalle acque sotterranee dal punto di vista idraulico e termico;
considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari in questione, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:
considerato che nel Comune di Negrar (VR) è presente un punto di captazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi tramite pubblico acquedotto denominato “pozzo Calcarole”, gestito da Acque Veronesi S.p.A. e posizionato 1500 m a monte del sito prelievo e reimmisione del fluido geotermico in oggetto, che capta l’acquifero in roccia all’interno delle formazioni appartenenti al Gruppo dei Calcari Grigi ad una profondità compresa tra 314 e 350 m dal piano di campagna;
ritenuto che, non potendo escludere una possibile connessione tra l’acquifero in roccia captato dal sopracitato pozzo “Calcarole” e l’acquifero interessato dal prelievo del fluido geotermico di cui al presente progetto, localizzato all’interno della Formazione della Dolomia Principale la quale si trova in contatto stratigrafico con il Gruppo dei Calcari Grigi, la Ditta, unitamente ai risultati del permesso di ricerca, dovrà presentare una valutazione di non interferenza dal punto di vista quantitativo con l’acquifero in roccia captato dal pozzo “Calcarole”;
preso atto che l’istanza in questione riguarda esclusivamente i lavori minerari connessi al permesso di ricerca di fluidi geotermici (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV° - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) e non il loro sfruttamento, per il quale il Proponente dovrà presentare formale istanza per l’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato III° - lettera z), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006);
considerato che, qualora sia previsto un impianto di illuminazione esterna di cantiere, dovrà essere rispettato il comma 3, lettera f) dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 17/09, ovvero dovrà essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;
considerato inoltre che dovranno essere utilizzate sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K a causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevate temperatura di colore, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti);
preso atto che al paragrafo 4.1.2.1 dello “Studio Preliminare Ambientale” il Proponente riporta che “(...) Il fluido endogeno può presentarsi con caratteristiche di infiammabilità (…)” e che durante la fase mineraria potenzialmente si può verificare l’eventualità di incendi;
ritenuto pertanto che, in fase di rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere esplicitate le procedure di gestione delle acque di risulta: in particolar modo andranno descritte nel dettaglio le modalità di raccolta, di stoccaggio e di trattamento delle acque di spegnimento di un eventuale incendio. Si richiama a tal proposito quanto previsto dal comma 1 c dell’art. 39 del PTA per le acque di spegnimento.
ritenuto che i cementi e i fanghi di perforazione che verranno utilizzati, non dovranno prevedere la presenza di sostanze che siano:
ritenuto preferibile l’utilizzo come fluidi di supporto per la perforazione, di fluidi polimerici/biopolimerici water-based comunque non oil-based;
ritenuto inoltre che, prima dell’inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, il Proponente dovrà effettuare le analisi di questi ultimi al fine di verificare l’assenza delle sostanze di cui al precedente considerato. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi. Si annota che le analisi si ritengono necessarie poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell’1%;
considerato che nell'elaborato “C.GEN.1 - Studio preliminare ambientale - Pozzo Negrar 1”, la figura 21 di pagina 42 riporta l'estratto dell'elaborato b0510.4.2 del PI - Carta della fragilità del Comune di Negrar di Valpolicella, nella quale in corrispondenza di gran parte dell'area di intervento è rappresentata la campitura di aree idonee a condizione per problematiche di tipo idraulico di cui alla vcl e/N (tipo D) / aree a dissesto idrogeologico. Ciò premesso, al fine di porre in sicurezza le pertinenze del pozzo già nelle fasi di cantiere da potenziali fenomeni di allagamento, ritengo sia necessario prescrivere che i manufatti/impianti di testa pozzo vengano realizzati una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm rispetto al piano campagna circostante.
considerato che, nella fase di rilascio dell’autorizzazione, il Proponente presenterà la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico;
ritenuto che per redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico il Proponente dovrà tenere conto delle seguenti osservazioni:
preso atto che, nel caso in cui nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico venga confermato il mancato rispetto delle soglie di legge (come emerge dall’analisi sintetizzata nelle Tabelle a pag. 110 dello Studio Preliminare Ambientale), il Proponente dichiara che verrà richiesta l’autorizzazione in deroga al Comune di Negrar per l’attività temporanea di perforazione;
considerato che dal momento che i lavori verranno svolti anche nel periodo notturno, sarà necessario che la domanda di autorizzazione recepisca le prescrizioni del “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” del Comune di Negrar, in particolar modo l’art. 7, già citato nell’elaborato. Si sottolinea comunque, in caso di conferma dei superamenti, l’opportunità di agire in tal modo soltanto dopo avere valutato la fattibilità tecnica ed economica dell’installazione di barriere fonoassorbenti e della realizzazione di eventuali ulteriori, o alternative, misure mitigatrici;
considerato che, in merito alle misure di mitigazione per limitare l’impatto acustico, il Proponente dovrà tenere conto delle seguenti osservazioni:
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Negrar”, localizzato in Comune di Negrar (VR), presentato dalla SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/05/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
Cesare Lanna
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