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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 42 del 19 maggio 2025
Servizi Integrati Bellunesi S.p.A. Ex BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A. Potenziamento e miglioramento funzionale dell'impianto di trattamento acque reflue di Cortina d'Ampezzo sito in località "Socol". Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL). Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di Potenziamento e miglioramento funzionale dell'impianto di trattamento acque reflue di Cortina d'Ampezzo sito in località "Socol", presentato dalla ditta "BIM Gestione Servizi Pubblici SPA", ora incorporata nella società "Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da "BIM Gestione Servizi Pubblici SPA", acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 649737, 649748 e 649758 del 20/12/2024; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA prot. n. 656608 del 24/12/2024; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14/05/2025, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla L. n. 91/2024.
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”.
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 24/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina.
VISTA la DGR n. 568/2018.
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta “BIM Gestione Servizi Pubblici SPA”, acquisita con prot. nn. 649737, 649748 e 649758 del 20/12/2024.
CONSIDERATO che il progetto prevede il potenziamento e miglioramento funzionale dell’impianto di trattamento acque reflue urbane sito in Comune di Cortina d’Ampezzo, località “Socol”.
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 8, lett. t) denominato “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, e si riferisce a un progetto di cui all’Allegato IV – punto 7, lettera v), denominato “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”.
VISTA la nota prot. n. 656608 del 24/12/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/01/2025, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:
PRESO ATTO della nota del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi prot. n. 1903 del 16/12/2024, inviata a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale n. 19393 del 14/01/2025, con cui il proponente comunica che a far data dal 01/01/2025 la società “BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.” è stata fusa mediante incorporazione alla società “BIM Belluno Infrastrutture S.p.A”, costituendo la società “Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.”; rimangono invariati i dati fiscali, la sede legale, i riferimenti interni della società e il nominativo del dichiarante per l’istanza in oggetto.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997.
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”.
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 38/2025 della UO VAS, VINCA e NUVV, agli atti degli uffici regionali.
CONSIDERATO che il giorno 05/02/2025 il Gruppo Istruttorio ha effettuato un sopralluogo, convocato con nota prot. n. 49659 del 29/01/2025, presso il depuratore in oggetto, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo, della Provincia di Belluno e del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi.
PRESO ATTO della presentazione del progetto inviata dal proponente il giorno 11/02/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 71749 della stessa data.
CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/02/2025 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 78588 del 13/02/2025, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra.
VISTE le integrazioni inviate dal proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 133604 del 14/03/2025.
VISTA la nota prot. n. 198767 del 17/04/2025 con cui gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno disposto, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di ulteriori venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
VISTE le precisazioni volontarie trasmesse dal proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 221092 del 05/05/2025.
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 14/05/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento.
VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.
CONSIDERATO che il progetto prevede il potenziamento e miglioramento funzionale dell’impianto di trattamento acque reflue urbane sito in Comune di Cortina d’Ampezzo, sito in località “Socol”, compreso anche la stazione di sollevamento in loc. “Socus”, a circa 1 km a monte dell’impianto.
CONSIDERATO che il potenziamento dell’impianto prevede un aumento della capacità nominale fino a 25.000 Abitanti Equivalenti, consentendo di trattare il carico totale pari a 19.627 A.E. generato dagli agglomerati di Cortina d’Ampezzo, Zuel-Pian da Lago e Acquabona, e di far fronte a eventuali picchi dovuti a eventi o sviluppi urbanistici futuri.
VISTA la nota prot. n. 78588 del 13/02/2025 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito del Comitato Tecnico Regionale del 11/02/2025.
VISTE le integrazioni presentate dal proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 133604 del 14/03/2025.
CONSIDERATO che tali integrazioni sono considerate esaustive.
CONSIDERATO che l'ambito d'intervento rientra tra le “Zone destinate ad impianti tecnologici e speciali pubblici o di interesse pubblico”, in particolare nella zona individuata dal codice F/17 “Impianti tecnologici e speciali” nel Piano Regolatore Generale (PRG) di Cortina d’Ampezzo.
CONSIDERATO che per l’impianto di depurazione in oggetto la società BIM GSP S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Belluno n. 11 del 07/02/2014, più volte rinnovato, all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua Torrente Boite.
CONSIDERATO che per l’impianto esistente, nella configurazione allo stato di fatto, il Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto ha inoltre rilasciato il Decreto n. 1051 del 14/12/2020 di compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Belluno, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016.
CONSIDERATO che la rete fognaria di Cortina d’Ampezzo è formata da una dorsale di raccolta, denominata collettore “lungo Boite”, che raccoglie le acque reflue in sinistra Boite ed è direttamente collegato all’impianto di depurazione, e da collettori sparsi, principalmente in destra Boite, che invece, non sono collegati al sistema di trattamento e quindi scaricano direttamente in acque superficiali.
CONSIDERATO che nella rete è evidente una diffusa commistione tra acque di rete e acque parassite che arrivano fino al depuratore diluendo il carico organico anche in tempo secco.
CONSIDERATO che l’intervento di potenziamento e miglioramento funzionale dell’impianto di depurazione di Cortina d’Ampezzo si inserisce nell’ambito di una strategia più ampia di razionalizzazione e ampliamento fognario e depurativo dell’agglomerato di Cortina.
VISTA la Convenzione sottoscritta il 01/02/2024 tra il gestore del Servizio Idrico Integrato, il Consiglio di Bacino e il Comune di Cortina d’Ampezzo, che ha per oggetto l’intervento coordinato tra i soggetti contraenti per l’eliminazione delle acque parassite dalle acque reflue e la separazione delle acque bianche dalle nere nel Comune di Cortina d’Ampezzo.
DATO ATTO che è stato altresì attivato un “Tavolo tecnico di coordinamento per il superamento della problematica acque parassite in Comune di Cortina d’Ampezzo”, di cui si sono tenute due sedute nei giorni 25/03/2023 e 12/06/2024, con il coinvolgimento anche della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Cortina d’Ampezzo.
VISTI i risultati dello Studio commissionato anche a seguito di quanto emerso nel sopra richiamato “Tavolo tecnico” da BIM GSP Spa, ora Servizi Integrati Bellunesi S.p.A., per stimare la quantità di acque parassite circolanti in rete e nei diversi distretti fognari che compongono il centro abitato di Cortina D’Ampezzo e le località limitrofe, al fine di poter definire successivamente la tipologia di interventi per la risoluzione della problematica in esame e una loro quantificazione economica.
CONSIDERATO che in tale studio sono stati ipotizzati i principali interventi per ridurre la presenza di queste acque parassite di 48 L/sec su circa 80 L/sec presenti, per un investimento necessario pari a 38 milioni di euro.
RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente portare a depurazione gli esistenti collettori fognari che scaricano direttamente nel T. Boite, procedendo progressivamente, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessarie tempistiche, all’eliminazione delle acque parassite.
RITENUTO opportuno che il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi e il Comune di Cortina d’Ampezzo redigano un regolamento sugli allacciamenti alla fognatura esistenti / futuri per contribuire alla riduzione della quantità di acque parassite.
CONSIDERATO che l’area nella quale si effettua l’intervento interessa aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.
CONSIDERATO che il progetto prevede interventi realizzati all’interno dell’area già destinata a tale funzione senza occupazione di nuovo suolo vergine, pertanto l’impatto visivo non sarà modificato rispetto alla situazione attuale.
CONSIDERATO che l’area in oggetto è soggetta a vincolo forestale ai sensi della L.R. n. 52/78, ma la realizzazione degli interventi non interessa aree coperte da boschi.
CONSIDERATO che l’area dell’impianto non è soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico (PTCP), non ricade in aree a pericolosità o rischio idraulico ai sensi del PGRA del Distretto delle Alpi Orientali e non ricade all’interno di nessuna zona alla quale è associato un livello di Pericolosità Geologica ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Piave.
CONSIDERATO che lo sfioratore in località Socus è ubicato all’interno di un campeggio privato, a cui il personale della società proponente ha sempre goduto del libero accesso per tutti gli interventi finora necessari alla gestione e al corretto funzionamento dello stesso.
RITENUTO comunque che sia indispensabile l’accesso allo sfioratore in ogni condizione, e che pertanto il proponente debba sottoscrivere una convenzione con i proprietari dell’area per regolamentare l’accesso ai manufatti ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
CONSIDERATO che in caso di mancanza di alimentazione elettrica del sollevamento di Socus, è previsto l’utilizzo di un gruppo elettrogeno trasportabile da 30 kW a servizio di tutti gli impianti del S.I.I. della Provincia di Belluno gestiti dal proponente, con una tempistica di intervento dal manifestarsi della problematica pari a 2-3 ore.
RITENUTO che sia fondamentale evitare sversamenti della fognatura anche pur per brevi periodi in caso di mancanza di energia elettrica, e che pertanto è necessario prevedere l’installazione nella suddetta stazione di sollevamento di un gruppo elettrogeno dedicato. A tal fine è stata prevista una specifica Condizione Ambientale.
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto sono previsti due fermi totali dell’impianto di durata massima tra le 24 e le 48 h, finalizzati alla realizzazione di interventi di completamento dei collegamenti idraulici ed elettrici e di tutte le momentanee operazioni funzionali all’attivazione e/o messa fuori servizio delle unità operative.
RITENUTO che di tali “fermo impianto” dovrà essere data notizia agli Enti di controllo con congruo anticipo individuando momenti dell’anno durante i quali è minimo l’afflusso verso l’impianto (acque reflue urbane e acque parassite). Per tali periodi gli Enti di controllo potranno, se ritenuto opportuno, chiedere l’effettuazione di monitoraggi ambientali sul corpo idrico recettore.
CONSIDERATO che la portata massima afferente ai pretrattamenti ed al processo biologico dell’impianto è assunta rispettivamente pari a 3 volte e 2 volte la portata media nera effettiva, comprensiva del contributo derivante dalla componente di acque parassite presenti nell’intero reticolo fognario di Cortina, mentre l’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto al comma 1, nel definire il rapporto minimo consentito, non si riferisce alla “portata nera” ma alla “portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore”.
RITENUTO tuttavia che, tenuto conto di quanto già avviato in termini di programmazione, pianificazione e stanziamento di risorse per la riduzione delle acque parassite, e richiamata l’urgenza di portare a depurazione gli esistenti collettori fognari che scaricano direttamente nel T. Boite, possa essere ritenuta condivisibile la scelta progettuale avanzata dal proponente e la quantificazione delle portate da avviare alle varie fasi di trattamento.
RITENUTO opportuno che siano installati dei misuratori delle portate sfiorate che consentano la registrazione dei dati; a tal fine è stata prevista una specifica Condizione Ambientale.
CONSIDERATO che, in sede di autorizzazione degli interventi, lo scarico del depuratore dovrà essere oggetto di concessione per gli aspetti idraulici da parte del Genio Civile di Belluno.
CONSIDERATO che, a seguito della documentazione prodotta a valle della richiesta di integrazioni, non si ravvisano particolari criticità riguardo all’impatto odorigeno.
PRESO ATTO che il vano tecnico occupato attualmente dall’impianto di deodorizzazione, ora non in esercizio, con il nuovo progetto sarà occupato da nuove apparecchiature.
PRESO ATTO che il proponente, nelle integrazioni di marzo 2025, ha dichiarato che verrà realizzata da subito una rete interna di captazione dell’aria predisposta per l’installazione futura di un impianto di abbattimento degli odori nel caso risulti necessario.
CONSIDERATO che qualora in futuro dovessero pervenire segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione, ove le stesse siano puntualmente comprovate, la Ditta dovrà intervenire per attuare idonee misure di abbattimento degli odori, ovvero provvedere a presentare, ove necessario, il progetto esecutivo per l’installazione di un nuovo impianto di trattamento dell’aria. A tal fine è stata prevista una specifica Condizione Ambientale.
RITENUTO a tal fine opportuno che in sede di progetto esecutivo il proponente preveda, come studio di massima, la eventuale futura installazione di un nuovo impianto di trattamento dell’aria.
RITENUTO inoltre opportuno che le misure di mitigazione dell’impatto odorigeno previste debbano essere integrate con misure di tipo gestionale legate alle aperture e ai ricambi d’aria dei locali.
CONSIDERATO che il proponente al fine di mitigare gli impatti sulla matrice atmosfera durante le lavorazioni di cantiere dovrà attuare in aggiunta alle misure già dichiarate all’interno della documentazione presentata, anche le seguenti misure:
RITENUTO che sia in fase di cantiere che di esercizio dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cortina d’Ampezzo, approvato con DCC n. 68 del 18/12/2000.
CONSIDERATO che nel caso il proponente voglia utilizzare le terre e rocce come sottoprodotto avviandole a sito esterno, trattandosi di un cantiere di piccole dimensioni, è da ritenersi valido il regime di autodichiarazione previsto dagli artt. 20/21 del DPR 120/2017.
CONSIDERATO che la Regione del Veneto effettua annualmente la verifica ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 106 – comma 2, che dal comma 3 dell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque per dimostrare che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito - recapitanti in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante - è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.
CONSIDERATO che per l’impianto di cui trattasi, a servizio di un agglomerato con carico generato superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti, la percentuale di abbattimento dell’azoto totale prevista dal progetto resta al di sotto della succitata percentuale.
RITENUTO tuttavia che, tale percentuale potrà verosimilmente migliorare con la graduale riduzione delle acque parassite ed il conseguente incremento delle concentrazioni in ingresso.
CONSIDERATO che l’area interessata dall’impianto risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000, ma che secondo il proponente il progetto in esame non risponde ad alcuna delle fattispecie di esclusione dalla VINCA individuate nella Fase 1 – Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza, di cui all’Allegato A della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017, e pertanto ha trasmesso la documentazione di cui alla Fase 2 - Descrizione del Piano, progetto o intervento –Individuazione e misura degli effetti, dello stesso Allegato.
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 38/2025 della UO VAS, VINCA e NUVV, agli atti degli uffici regionali, in cui:
RITENUTO che l’impianto non abbia impatti significativi negativi sul biotopo di interesse provinciale "Confluenza Costeana - Boite", poiché esso si trova a monte dell’impianto, e poiché lo sfioro a monte dell’impianto, nonostante si trovi nei pressi del biotopo, si attiverà solo in caso di precipitazioni abbondanti e quindi il refluo scaricato risulterà diluito.
RITENUTO che il proponente, di concerto con il Consiglio di Bacino competente, debba valutare l’opportunità di realizzare sistemi di approvvigionamento di energia proveniente da fonti rinnovabili ovvero di rifornirsi da gestori che certifichino l’utilizzo di tali fonti di energia.
PRESO ATTO che il proponente ritiene che un’efficacia temporale del provvedimento di Screening pari a cinque anni risulta congrua con quanto previsto nel Programma degli Interventi vigente, approvato con Deliberazione Assemblea Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” n.7 del 04/07/2024, assentito da ARERA con propria Deliberazione n.359/2024/R/idr del 10 settembre 2024, per l’opera in oggetto.
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
In corso di realizzazione
Oggetto della condizione
Al fine di evitare sversamenti della fognatura anche pur per brevi periodi in caso di mancanza di energia elettrica, la Ditta è tenuta ad installare nella stazione di sollevamento esterna, ubicata in località Socus, un gruppo elettrogeno dedicato
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Nell’ambito della presentazione del collaudo funzionale dell’impianto nella configurazione di progetto
Soggetto verificatore
Provincia di Belluno
2
In fase di approvazione
Il Progetto dovrà prevedere l’installazione di misuratori delle portate sfiorate in corrispondenza del sollevamento, ubicato in località Socus, e della vasca di accumulo che consentano la registrazione dei dati.
Nell’ambito della presentazione del Progetto per l’approvazione da parte del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”.
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”.
3
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione
In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o pervenute al Comune di Cortina d’Ampezzo, alla Regione del Veneto, all’AULSS o ad ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una caratterizzazione olfattometrica e/o chimica delle sorgenti emissive, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto direttoriale del 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati al soggetto verificatore della condizione ambientale. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà attuare idonee misure di abbattimento degli odori, ovvero inviare alla Provincia di Belluno il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dell’aria.
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Belluno.
Provincia di Belluno avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 14/05/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 14/05/2025, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o pervenute al Comune di Cortina d’Ampezzo, alla Regione del Veneto, all’AULSS o ad ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una caratterizzazione olfattometrica e/o chimica delle sorgenti emissive, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto direttoriale del 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati al soggetto verificatore della condizione ambientale. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà attuare idonee misure di abbattimento degli odori, ovvero inviare alla Provincia di Belluno il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dell’aria.
3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale.
4. che, tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2024, l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Servizi Integrati Bellunesi S.p.A. (CF e P.IVA 00971870258), con sede legale in Via T. Vecellio n. 27/29, 32100 Belluno (BL), (PEC: sibspa@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), alla Provincia di Belluno, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Βelluno, Padova e Treviso, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - UO Servizio idrico integrato e tutela delle acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Belluno.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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