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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 63 del 29 aprile 2025
Istituzione del Comitato Regionale ex art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni / triennio 2019-2021, recepito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25/07/2024 (rep. Atti n. 132/CSR).
Con il presente provvedimento si procede all’istituzione del Comitato regionale previsto dall’art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta.
Il Direttore generale
PREMESSO CHE:
L’art. 11 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni /triennio 2019-2021, recepito in data 25/07/2024, disciplina in modo dettagliato le modalità di istituzione, durata in carica e funzionamento del Comitato Regionale, disponendo quanto segue:
1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da pediatri di libera scelta operanti nella Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale.
3. La componente sindacale del Comitato è costituita dal rappresentante legale pro tempore di ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato. Il delegato deve accreditarsi presso la Regione prima di ciascun incontro. Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica l’indirizzo di posta elettronica certificato dove ricevere le convocazioni ed ogni altra informazione.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento periodico dei compiti assegnati al Comitato regionale, il quale si riunisce almeno due volte l’anno. Il Comitato regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente ACN.
CONSIDERATO CHE la successiva Dichiarazione a verbale n. 1 dispone, altresì, che «Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un’unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento.»
PRESO ATTO CHE risultano firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Pediatri di Libera Scelta vigente FIMP, SIMPEF, FEDERAZIONE CIPE- SISPE- SINPSE e che a livello regionale FIMP risulta rappresentativa in Veneto con il 99,15 e la Federazione CIPE con lo 0,43% sulla base della rilevazione SISAC delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale all’1/01/2024 (ex art. 15, comma 3 e 5), alle quali, pertanto, con nota prot. n. 71243 dell’11/02/2015 e nota prot. n. 114135 del 5/03/2025 è stato chiesto di inviare:
PRESO ATTO CHE le citate Organizzazioni Sindacali hanno comunicato i rispettivi rappresentanti dei medici da nominare nel suddetto Comitato regionale, come da comunicazioni agli atti degli uffici regionali preposti; pertanto, individuati anche i rappresentanti della Regione, si può procedere alla nomina del Comitato regionale della Pediatria di Libera Scelta ex Accordo Collettivo Nazionale dei Pediatri di Libera Scelta del 2024 vigente;
PRECISATO CHE:
decreta
Componenti titolari, in rappresentanza della Regione del Veneto:
Componenti sostituti, in rappresentanza della Regione del Veneto:
Componenti titolari di parte medica:
Componenti sostituti di parte medica:
Massimo Annicchiarico
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