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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 41 del 22 aprile 2025
AMBROSI ANGELO SCAVI SRL Rinnovo autorizzazione cava "Preosa" Decreto n. 826 del 23/03/1999. - Comune di localizzazione: Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 153 del 17/10/2024, art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società AMBROSI ANGELO SCAVI SRL relativo al rinnovo dell'autorizzazione cava "Preosa"- Decreto n. 826 del 23/03/1999, sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 11/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da AMBROSI ANGELO SCAVI SRL (con sede legale in San Pietro in Cariano, via Cà Brusà n. 10 – 37029 San Pietro in Cariano (VR), C.F. e P. IVA 03578380234), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo nn. 619351 - 619362 in data 06/12/2024 e successiva consegna cartacea acquisita con protocollo n. 632336 del 12/12/2024;
VISTA la nota protocollo regionale n. 629877 del 11/12/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO che in data 18/12/2024 i delegati di AMBROSI ANGELO SCAVI SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;
CONSIDERATO che in data 18/12/2024 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n.647597 del 19/12/2024;
CONSIDERATO che l’istanza è riferita al completamento dei lavori di coltivazione, estrazione e sistemazione, della cava di marmo denominata PREOSA;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 12/2025 – Pratica n. 6068 del 23/01/2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV nella quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza;
VISTA la nota prot. n. 61777 del 05/02/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la trasmissione delle risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 29/01/2025, consistenti in una richiesta di integrazioni ed approfondimenti;
PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 103237 del 27/02/2025;
CONSIDERATA la nota prot. n. 174801 del 04/04/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 61777 del 05/02/2025, con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO della nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 180404 del 08/04/2025, con la quale è stata indicata una durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 13 anni, giustificata da una stima di 1 anno per l’iter autorizzativo e 12 anni per il completamento delle operazioni di coltivazione della cava, comprensive delle attività di estrazione e di sistemazione ambientale;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 16/04/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava come contenuto nella L.R. 13/2018 all’art. 16, comma 1 che prevede “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;
PRESO ATTO che la cava denominata “PREOSA”, è stata autorizzata con la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 826 del 23.03.1999;
TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione, ha presentato l’istanza in argomento finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;
PRESO ATTO che il proponente dichiara che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere ed autorizzato con provvedimento n. 826 del 23.03.1999;
PRESO ATTO che trattasi di un nuovo progetto da individuare come fattispecie nelle varianti sostanziali al progetto di coltivazione autorizzato in quanto l’intervento prevede, rispetto al progetto originario, un incremento della volumetria del materiale utile estraibile e commercializzabile, con conseguente necessità di un apporto dall'esterno di terre e rocce da scavo per la realizzazione della ricomposizione morfologica ambientale;
PRESO ATTO che il piano di coltivazione proposto è relativo sostanzialmente alla prosecuzione e completamento di quanto sino ad oggi realizzato nel sito di cava;
PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale un rinnovo di autorizzazione di 12 anni;
PRESO ATTO che la coltivazione in oggetto prevede:
PRESO ATTO che le modalità di coltivazione della cava permettono di effettuare progressivamente le operazioni di coltivazione di un lotto e contemporaneamente il ripristino del precedente a quello di coltivazione;
PRESO ATTO che il progetto di ricomposizione ambientale riconferma i contenuti tecnici di indirizzo, gli obiettivi ed il modello finale del ripristino ambientale già autorizzato; sono confermate le linee guida e gli obiettivi della ricomposizione ambientale:
CONSIDERATO che l’intervento ricade:
VISTA la nota dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. n. 331/2025 del 10/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 12820 del 10/01/2025, con la quale ha comunicato che l’intervento è compatibile con l’attuale pianificazione distrettuale in quanto:
PRESO ATTO che il proponente in riferimento al quadro progettuale, a seguito della richiesta integrazioni, ha risposto in maniera esaustiva integrando e aggiornando lo Studio Preliminare Ambientale;
PRESO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni il proponente dichiara che “sarà necessario acquisire circa 45.000 mc. di materiale derivante da terre e rocce da scavo, che rispondano alle caratteristiche individuate nel D.P.R. 120/2017, Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
CONSIDERATO che ai fini della futura valutazione di impatto acustico che verrà prodotta dalla Ditta in fase di coltivazione della cava, per le fasi di coltivazione dei lotti 2 e 3 devono essere disposti opportuni monitoraggi in ambiente esterno (di durata pari a 1 settimana) presso i ricettori R1 e R2 e nel periodo prescelto dovrà essere eseguita anche una rilevazione strumentale (di durata pari a 1 giorno), orientata alla verifica del rispetto del limite differenziale di immissione, presso il solo ricettore R1;
CONSIDERATO che nel caso in cui insorgessero superamenti dei limiti di rumore (valutando anche il limite differenziale di immissione), la Ditta dovrà attuare un piano di interventi atto a riportare i livelli di rumore al di sotto dei limiti amministrativi, informando il Comune ed ARPAV;
CONSIDERATO che il possibile impatto dovuto alle emissioni di polveri possa essere contenuto grazie all’attuazione di opportune misure di mitigazione quali:
CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha inviato, la relazione tecnica n. 12/2025 – Pratica n. 6068 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
CONSIDERATO che in fase di autorizzazione relativamente alle opere di mitigazione il proponente dovrà:
VISTA la nota del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella prot. n. 462/2025 del 09/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 12395 del 10/01/2025, con la quale ha presentato osservazioni e prescrizioni;
CONSIDERATO che le osservazioni presentate dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella sono state considerate e hanno contribuito all’analisi del progetto e sono state utili alfine della definizione del parere;
CONSIDERATO che le prescrizioni elencate dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella sono state considerate nell’istruttoria e saranno ricomprese nella fase successiva autorizzativa;
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 180404 del 08/04/2025, con la quale è stata indicata una durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 13 anni;
RITENUTA congrua la durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA indicata dal proponente;
VISTI i contributi istruttori di:
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 12/2025 – Pratica n. 6068
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 16/04/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 16/04/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 13 (tredici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla AMBROSI ANGELO SCAVI SRL (C.F. 03578380234), con sede legale in Via Cà Brusà, 10 a San Pietro in Cariano (VR), - (PEC: ambrosiangeloscavi@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), alla Provincia di Verona, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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