Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 58 del 06 maggio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 40 del 22 aprile 2025

Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222. Permesso di ricerca di fluidi geotermici "Montecchio Maggiore" Lavori minerari. Comune di localizzazione: Montorso Vicentino (VI). Comune interessato: Arzignano (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 67/2024. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato "Montecchio Maggiore", localizzato in Comune di Montorso Vicentino (VI), presentato dalla ditta Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222. 

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale 18/11/2024;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 22/11/2024;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 04/12/2024, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio incaricato dell'approfondimento del progetto;
- richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 15/01/2025 e notificata al Proponente con nota in data 17/01/2025;
- in data 14/02/2025 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste;
- in data 24/03/2025 è stata comunicata la proroga di (20) venti giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 16/04/2025, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 22/11/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019;

ATTESO che l’intervento progettuale è riconducibile tra quelli di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”,;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 584555, 587890 e 587939 in data 18/11/2024;

VISTA la nota protocollo regionale 594178 in data 22/11/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 04/12/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 1/2025 in data 08/01/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nella seduta del 15/01/2025, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 17/01/2025, protocollo regionale 26769;

TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 78954 in data 14/02/2025) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 05/02/2025 – protocollo regionale 63123 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte del Proponente alla succitata richiesta;

CONSIDERATA la necessità di svolgere degli approfondimenti istruttori legati alla natura e alle caratteristiche del progetto, con nota in data 24/03/2025 – protocollo regionale 149529 gli Uffici regionali dalla U.O. VIA (ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006) hanno comunicato al Proponente e a tutti glie Enti ed Amministrazione interessate nel procedimento che il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità veniva prorogato di (20) venti giorni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 16/04/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 1/2025 in data 08/01/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale dalle quali si evince l’assenza di elementi vegetazionali di pregio (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che le opere connesse al progetto di ricerca geotermica sono dichiarate di “pubblica utilità”.

considerato che la dichiarazione di pubblica utilità viene circostanziata all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge n. 99 del 23/07/2009 ”, in cui si indica che “(…) le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (…)” (Comma 1).

Nello stesso art. 15, al comma 3, viene inoltre chiarito che “(…) non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato (…)”;

preso atto che gli interventi di progetto prevedono l’impiego di una impiantistica già utilizzata, si ritiene tuttavia che, al fine di garantire un minore impatto acustico, la tipologia impianto per la terebrazione del pozzo dovrà essere di tipo idraulico e non meccanico;

considerato che la conformazione dei pozzi, così come prevista dal Proponente, sembra isolare adeguatamente il fluido geotermico dalle acque sotterranee dal punto di vista idraulico e termico.

La Ditta, in fase di predisposizione del progetto di esecuzione dei lavori minerari, dovrà assicurare l’isolamento dal punto di vista termico e idraulico sufficiente per garantire la salvaguardia della risorsa idropotabile, considerata anche la presenza dei pozzi acquedottistici “Roggia 1” e “Roggia 2” gestiti da Acque del Chiampo S.p.A., situati nel Comune di Montorso Vicentino e posizionati rispettivamente a circa 870 m e 900 m a valle della zona interessata dal prelievo e reimmisione del fluido geotermico;

considerato che in riferimento alla richiesta della Regione Veneto circa il dimensionamento delle vasche di recupero/stoccaggio temporaneo il Proponente ha fornito i relativi dati di riscontro, che si ritengono esaustivi;

considerato che le vasche dell’impianto saranno anche utilizzate, una volta conclusa la fase di perforazione/completamento del pozzo, per il recupero/stoccaggio temporaneo delle acque di risalita e che l’eventuale scarico delle stesse previo trattamento andrà autorizzato, o in alternativa i suddetti reflui saranno considerati rifiuti;

considerato che per quanto riguarda la richiesta della Regione Veneto di fornire le informazioni relative al “panel analitico” completo delle metodologie esecutive di campionamento che si prevedono di utilizzare per la caratterizzazione dei fluidi stoccati nelle vasche di accumulo, si concorda con quanto riportato nella relazione integrativa dove vengono elencati i parametri di monitoraggio chimico fisico dichiarando altresì di implementare il set analitico con i parametri previsti dalla Tabella 3 All.5, Parte III, D.Lgs. 152/06 (acque reflue);

preso atto che, per quanto riguarda il documento “Allegato 4 - Prodotti fango e cemento”, i materiali descritti potrebbero non essere quelli effettivamente impiegati nelle attività di cantiere, in ragione del fatto che non è ancora certo il fornitore ufficiale;

considerato che in mancanza della completa definizione delle caratteristiche di pericolosità dei materiali utilizzati:

  1. si ribadisce innanzitutto che i fanghi e cementi utilizzati non dovranno prevedere la presenza di sostanze che siano:
  1. caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nella eventuale forma degradata o metabolizzata;
  2. persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (es. PFAS);
  3. in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina;
  1. si ritiene opportuno che prima dell’inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, il Proponente effettui le analisi di quest’ultimi al fine di verificare l’assenza delle sostanze di cui al punto 1. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi. Si annota che le analisi si ritengono necessarie poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minore dell’1%;

preso atto che il Proponente garantisce che le acque di spegnimento incendi, verranno convogliate, stoccate in vasca unitamente alle acque di lavaggio canalette, per il successivo prelievo ed avvio ad opportuno smaltimento;

valutato esaustivo dal punto di vista documentale e appropriato sotto il profilo tecnico quanto dichiarato dal Proponente relativamente alla gestione delle acque di spegnimento di eventuali incendi;

considerato che, relativamente alle acque derivanti dall’umidificazione dei terreni e dei materiali, si concorda con l’assimilazione delle acque di risulta dell’umidificazione della soletta in C.A. della sottostruttura impianto alle acque di prima e seconda pioggia, nonché con i previsti trattamenti di sedimentazione e disoleatura, previsti dall’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque per le acque di prima pioggia, ai quali saranno sottoposte anche le acque di umidificazione del cantiere;

considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta “Geotermia Futura S.b.a r.l.” per i futuri pozzi geotermici denominati “Roggia di Sopra 1” e “Roggia di Sopra 2” Montorso Vicentino, è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dalla ditta nell’ambiente circostante;

valutato opportuno che, a conferma dello studio previsionale, ad impianto a regime, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di perforazione, il Proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione con le modalità di cui alla specifica condizione ambientale prevista;

considerato che, nel caso in cui sia previsto un impianto di illuminazione esterna di cantiere, dovrà essere rispettato il comma 3, lettera f) dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 17/2009, ovvero deve essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;

considerato inoltre che dovranno essere utilizzate sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K a causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-lineeguida-1);

considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari in questione, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • tutta la documentazione attinente alla disponibilità delle aree presso le quali andrà allestito il cantiere per la realizzazione dei lavori minerari;

tenuto conto che nell'elaborato “D.GEN1 - INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) – CODICE PROGETTO 67/2024” la figura 3 di pagina 13 riporta l'estratto della Carta Idrogeologica dello Studio geologico del P.A.T.I. del Comune di Montorso Vicentino, nella quale in corrispondenza del doppietto di pozzi è rappresentata la campitura di "area soggetta a inondazioni periodiche”;

ciò premesso, al fine di porre in sicurezza le pertinenze del pozzo già nelle fasi di cantiere da potenziali fenomeni di allagamento, si ritiene necessario prescrivere che i manufatti/impianti di testa pozzo vengano realizzati una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm rispetto al piano campagna circostante;

preso atto che l’istanza in questione riguarda esclusivamente in lavori minerari connessi al permesso di ricerca di fluidi geotermici (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV° - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) e non al loro sfruttamento, per il quale il Proponete dovrà presentare formale istanza per l’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato III° - lettera z), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006);

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 23/01/2025 – protocollo regionale 37965 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;

preso atto del mancato riscontro da parte del Proponente alla succitata richiesta, l’efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sarà di 5 (cinque) anni;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, nonché da ARPAV, Veneto Acque S.p.A.;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Montecchio Maggiore”, localizzato in Comune di Montorso Vicentino (VI), presentato dalla ditta Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam - in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 1/2025 in data 08/01/2025 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 67/2024).

A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Montecchio Maggiore”, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. VAS, VINCA e NUVV

2

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it); la verifica dovrà essere effettuata presso i recettori maggiormente esposti al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale. I risultati della verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni.

Nel caso si rilevassero dei superamenti dei limiti normativi, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti, o presentare domanda al Comune al fine di potere svolgere le attività di cantiere anche in deroga ai limiti di legge vigenti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Le misurazioni dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dei lavori di perforazione; entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso i ricettori abitativi più esposti, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16/04/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 16/04/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam - in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 1/2025 in data 08/01/2025 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 67/2024).

A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Montecchio Maggiore”, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. VAS, VINCA e NUVV

2

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it); la verifica dovrà essere effettuata presso i recettori maggiormente esposti al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale. I risultati della verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni.

Nel caso si rilevassero dei superamenti dei limiti normativi, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti, o presentare domanda al Comune al fine di potere svolgere le attività di cantiere anche in deroga ai limiti di legge vigenti.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Le misurazioni dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dei lavori di perforazione; entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso i ricettori abitativi più esposti, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 
  1. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  2. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (anni) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222 (PEC: geofut@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Montorso Vicentino (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro