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Bur n. 57 del 02 maggio 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 25 del 07 aprile 2025

Ditta Eghel S.r.l. (con sede legale in Via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 03222220265). Cava di ghiaia denominata "San Gaetano". Riprofilatura del bacino a volume di scavo invariato. Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 57/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si autorizza alla ditta Eghel S.r.l la modifica, in variante sostanziale, del progetto di coltivazione della cava di ghiaia denominata “San Gaetano” in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzato con D.G.R. n. 2936 del 06.10.2009. 

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con D.G.R. n. 2936 del 06.10.2009 è stata rilasciata una nuova autorizzazione alla ditta Eghel s.r.l. riguardante la cava di sabbia e ghiaia denominata “SAN GAETANO” in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 2208 del 08.08.2005, stabilendo la conclusione dei lavori di coltivazione al 31.12.2014, successivamente prorogata al 31.12.2028;

VISTA l’istanza della ditta Eghel s.r.l. (P.IVA. 03222220265), con sede legale in Via Lancieri di Novara, 3 –Treviso (TV), trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale nn. 458202, 458240 e 458281 del 28.10.2020 e corredata dalla relativa documentazione progettuale, con la quale è stata richiesta l’attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), riguardante la variante sostanziale della cava di sabbia e ghiaia denominata “SAN GAETANO” in Comune di Montebelluna (TV);

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla  lettera ag) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”, e si riferisce ad un progetto elencato in Allegato IV, – punto 8), lettera i) di competenza regionale;

PRESO ATTO  che alla domanda è stato allegato l’elenco nel quale il Proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota regionale n. 492728 in data 18.11.2020, l’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, ha comunicato al Proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, richiedendo agli Enti ed alle Amministrazioni medesimi di comunicare eventuali richieste di integrazioni ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute all’Unità Organizzativa V.I.A. richieste di integrazioni da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • ARPAV - Area Tecnica e Gestionale – Servizio Coordinamento Istruttorie (protocollo regionale 506157 in data 27.11.2020);
     
  • Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia (protocollo regionale 534386 in data 16.12.2020);
     
  • Provincia di Treviso (protocollo regionale 536728 in data 17.12.2020);

PRESO ATTO che, a seguito della segnalazione da parte della Provincia di Treviso con la citata nota acquisita al prot. 536728/2020, l’Unità Organizzativa V.I.A. con nota n. 44364 del 01.02.2021 ha comunicato l’inserimento tra gli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto anche dei seguenti Enti:

  • Regione del Veneto – Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
     
  • Consorzio di Bonifica Piave.

Ai medesimi Enti è stato richiesto di:

  • verificare, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per i profili di rispettiva competenza e con riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi da acquisire nell’ambito del procedimento unico attivato la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dal proponente;
     
  • comunicare all’Unità Organizzativa V.I.A. eventuali richieste di integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti.

Nel termine assegnato, non risultano essere pervenute richieste di documentazione integrativa da parte dei succitati Enti;

PRESO ATTO che con nota n. 136676 del 25.03.2021 l’Unità Organizzativa V.I.A. ha formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dal Consorzio di Bonifica Piave (acquisite al protocollo regionale 196749 in data 29.04.2021) in merito alla documentazione agli atti per l’ottenimento dell’autorizzazione idraulica;

PRESO ATTO  che la ditta Eghel s.r.l. con nota acquisita al protocollo regionale 186786 del  23.04.2021, ha formulato richiesta di sospensione del procedimento amministrativo in oggetto, in quanto la prevista imminente apertura della Superstrada Pedemontana Veneta (tratto Bassano – Montebelluna), il cui tracciato interferisce marginalmente con la cava in questione, avrebbe comportato l’inevitabile aggiornamento delle valutazioni delle condizioni ambientali al contorno, per la predisposizione della documentazione integrativa richiesta da ARPAV;

PRESO ATTO che con nota regionale n. 221035 del 31.05.2021 è stata accordata la sospensione del procedimento, in attesa delle risultanze conseguenti agli approfondimenti da effettuare, a cura del proponente, solo a seguito del completamento delle opere e della messa in esercizio del tratto di viabilità sopracitato;

PRESO ATTO che la ditta Eghel S.r.l., a seguito dell’apertura del citato tratto di Superstrada Pedemontana Veneta, ha potuto predisporre anche la documentazione previsionale di impatto acustico ambientale, la quale  è stata acquisita al protocollo regionale nn. 83768 e 83775 del 13.02.2023 assieme all’ulteriore documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato l’avviso al pubblico sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento con nota n. 126124 del 07.03.2023;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Comune di Montebelluna (TV) (acquista al protocollo regionale n. 190106 in data 06.04.2023);

VISTA la nota regionale n. 241887 del 05.05.2023 con la quale sono state richieste alla ditta, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per concludere l’iter procedurale relativo all’intervento in oggetto, come da valutazioni espresse nella seduta del 03.05.2023 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che la ditta medesima ha provveduto a depositare, nei termini previsti dal comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 505295, 505296 e 505298 in data 15.09.2023), tenuto conto della sospensione dei termini per la durata di 180 (centottanta) giorni richiesta della ditta  Eghel S.r.l. con istanza acquisita al protocollo regionale 306890 in data 07.06.2023 e concessa con nota regionale n. 318292 in data 13.06.2023;

PRESO ATTO che, successivamente, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall’art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno provveduto ad informare, in data 18.09.2023 (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA e che era stata avviata una nuova consultazione del pubblico di durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, pari a quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.”;

CONSIDERATO  che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 87/2023 del 28.04.2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

PRESO ATTO che, con nota in data 26.09.2023 - protocollo regionale 520049, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Rregionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

PRESO ATTO della documentazione tecnica integrativa volontaria inoltrata dalla ditta Eghel s.r.l., acquisita al protocollo regionale n. 615143 del 15.11.2023, successivamente integrata e sostituita con ulteriore documentazione depositata in data 28.11.2023 al protocollo regionale n. 634665; 

PRESO ATTO del parere favorevole ai soli fini idraulici (con prescrizioni/raccomandazioni) espresso dal Consorzio di Bonifica Piave, acquisito al protocollo regionale 615355 in data 15.11.2023;

PRESO ATTO della documentazione tecnica integrativa depositata dalla Società proponente (acquisita al protocollo regionale 622051 in data 20.11.2023), relativa alla verifica di stabilità delle scarpate Nord, Est ed Ovest interessate dalla presenza delle canalette consortili, come richiesto con il parere del Consorzio di Bonifica Piave;

VISTO il parere n. 225 in data 06.12.2023, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 06.12.2023, ha espresso parere favorevole:

  • al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso, con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 87/2023 del 28.04.2023 condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
     
  • al rilascio dell’autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. n. 13/2018, in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla DGR n. 2963 del 06.10.2009, e all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) dettagliate nel parere stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 06.12.2023, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente all’unanimità delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza in merito, al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in questione, facendo proprio il parere favorevole n. 225 in data 06.12.2023 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.:

VISTO il decreto n. 95 del 18.12.2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all’istanza in oggetto riguardante la variante sostanziale della cava “San Gaetano” e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 225 in data 06.12.2023, che viene integralmente recepito ;

CONSIDERATO che con decreto n. 95 del 18.12.2023 è stato inoltre stabilito:

  • di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 06.12.2023;
     
  • che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento stesso ha efficacia temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 18.06.2024, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente all’unanimità delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza in merito, al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente,  con le prescrizioni per gli aspetti minerari di cui al parere n. 225 del 06.12.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con l’aggiunta delle prescrizioni di cui al parere della Provincia di Treviso acquisito al protocollo regionale n. 291858 del 18.06.2024 e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni/raccomandazioni del Consorzio di Bonifica, integrate dalle disposizioni  di carattere generale previste dalla normativa statale e regionale in materia di miniere e con la precisazione che la stessa non approva alcuna nuova viabilità sulla fascia di rispetto della Superstrada Pedemontana Veneta (Allegato B);

PRESO ATTO che l’ulteriore documentazione integrativa, costituita da tavola catastale aggiornata, è stata acquisita in Regione al prot. n. 129991 del 13.03.2025, in riscontro alla richiesta di cui alla nota regionale n. 33498 del 21.01.2025;

DATO ATTO che l’area di intervento si colloca all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che i siti più prossimi sono individuati come ZPS IT3240004 “Montello”, che dista circa  5,5 km in direzione Nord Est,  e SIC IT 3240002 "Colli Asolani " che dista circa 9,3 km in direzione Nord Ovest,  e che al riguardo l’istruttoria tecnica n. 87/2023 del 28.04.2023 condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV si è conclusa con esito favorevole;

PRESO ATTO che l’intervento prevede una riduzione dell’area di scavo  di circa 9.101 mq, da circa 149.555 mq a circa 140.854, e un leggero incremento di circa 2,52 m. della profondità massima di scavo, passando dagli attuali  24,00 m. a 26,52 m. dal p.c.,  mantenendo invariato il volume di materiale utile autorizzato;

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 31.10.2023 è stata inoltrata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Eghel s.r.l.  ed i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, sono trascorsi i termini di cui all’art. 92 – comma 2 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi è possibile procedere anche in assenza della informazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di  cui  all'art. 27-bis  del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTI il D.Lgs. 42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 1400/2017;

VISTA   la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;

VISTI  il D.P.R. n. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 225 del 06.12.2023 (Allegato A), con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria sul progetto di variante sostanziale della cava di sabia e ghiaia denominata “SAN GAETANO” in Comune di Montebelluna (TV), di cui alla domanda in data 20.10.2020 dalla ditta Eghel s.r.l. e acquisita in  Regione in data 28.10.2020;
     
  3. di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 95 del 18.12.2023 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativamente all’istanza di cui al punto 2 del presente provvedimento, dando atto delle determinazioni finalizzate al rilascio del provvedimento di VIA assunte dalla Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 06.12.2023, e subordinatamente al rispetto della condizione ambientale e delle prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 225 del 06.12.2023;
     
  4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/1990 del 18.06.2024 svolta in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo, come da relativo verbale (Allegato B), con la quale sono state confermate le prescrizioni per gli aspetti minerari espresse dal Comitato Tecnico V.I.A. con parere n. 225 del 06.12.2023, con l’integrazione delle prescrizioni di cui al parere della Provincia di Treviso acquisito al protocollo regionale n. 291858 del 18.06.2024 e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni/raccomandazioni, del Consorzio di Bonifica e con la precisazione che la stessa non approva alcuna nuova viabilità sulla fascia di rispetto della Superstrada Pedemontana Veneta;
     
  5. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Eghel s.r.l. (P.IVA. 03222220265), con sede legale in Via Lancieri di Novara, n. 3, Treviso (TV), la variante sostanziale della cava di sabbia e ghiaia denominata “SAN GAETANO” in Comune di Montebelluna (TV), di cui alla domanda acquisita in data 28.10.2020 al protocollo regionale nn. 458202, 458240 e 458281, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, provvisti di firma digitale del Direttore dell’Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito elencati:

n.

Elaborato

Tipo

Data Prot.

1

A01 bis

Relazione tecnica

13.02.2023

2

A02

Relazione geologica idrogeologica

26.10.2020

3

A03

Piano Gestione Rifiuti Estrazione

26.10.2020

4

A04

Relazione di compatibilità idraulica

06.09.2023

5

Tav. B01 ter

Inquadramento territoriale -. Estratti cartografici

06.09.2023

6

Tav. B02 ter

Mappa catastale

13.03.2025

7

Tav. B03 ter

Planimetria Stato di fatto – Rilievo topografico

06.09.2023

8

Tav. B04

Planimetria Stato autorizzato - scavo

26.10.2020

9

Tav. B05

Planimetria Stato autorizzato Ricomposizione morfologica

26.10.2020

10

Tav. B06 ter

Planimetria Stato di Progetto - scavo

06.09.2023

11

Tav. B07 ter

Planimetria Stato di Progetto Ricomposizione morfologica

06.09.2023

12

Tav. B08 ter

Sezioni 1-4

06.09.2023

13

Tav. B09 ter

Sezioni 5-9

06.09.2023

14

Tav. B10 ter

Sezioni tipo ricomposizione ambientale

06.09.2023

15

Tav. B11

Planimetria Ricomposizione ambientale autorizzata

26.10.2020

16

Tav. B12 ter

Planimetria Ricomposizione ambientale di progetto

06.09.2023

17

Tav. B13

Stralci avanzamento lavori

26.10.2020

18

C01

Premessa SIA

26.10.2020

19

C02

Quadro di riferimento ambientale

26.10.2020

20

C03

Quadro di riferimento programmatico

26.10.2020

21

C04

Quadro di riferimento progettuale

26.10.2020

22

C05

Valutazione degli impatti

26.10.2020

23

C06

Riassunto non tecnico

26.10.2020

24

C07

Citazione fonti e modelli - Dichiarazione

26.10.2020

25

Tav. D01

Corografie

26.10.2020

26

Tav. D02

PTCP

26.10.2020

27

Tav. D03

SIC ZPS – MOSAV – PFV - CAV

26.10.2020

28

Tav. E01

Uso del suolo

26.10.2020

29

Tav. E02

Vincoli

26.10.2020

30

F01

Relazione non necessità  VINCA

26.10.2020

31

INT 01

Relazione tecnica integrativa

13.02.2023

32

 

Documentazione previsionale impatto acustico ambientale bis

06.09.2023

33

INT 02

Relazione tecnica integrativa

06.09.2023

34

 

Tabella volumi ricomposizione ambientale

13.11.2023

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Relazione verifica stabilità scarpate canalette

20.11.2023

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INT 03 ter

Nota integrativa modalità coltivazione

01.12.2023

  1. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2936 del 06.10.2009;
     
  2. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 458240 del 28.10.2020, ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;
     
  3. di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31.12.2033;
     
  4. di stabilire che il provvedimento di VIA riguardante l’ampliamento della cava ha efficacia temporale fino al 31.12.2033. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata della ditta, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
     
  5. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
  1. di presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. di presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava, come definita con tratteggio di colore celeste sulla tavola di progetto B02 ter – Mappa catastale – febb. 2025, per l’intera temporalità prevista al punto 9, con la precisazione che qualora il titolo di disponibilità per lo sfruttamento del giacimento sia diverso dalla proprietà lo stesso deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
  1. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. provvedere, entro 3 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, al completamento della recinzione della nuova area della cava (area di scavo + fasce di rispetto e pertinenze), che dovrà essere costituita da rete metallica alta almeno 1,50 metri dal suolo e provvista di cava cartelli ammonitori di pericolo. Apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo l’intero perimetro dell’area di cava cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  2. provvedere, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione su ogni singola fase, alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  3. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all’interno dell’area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  4. provvedere al completamento, entro la prima stagione invernale successiva alla data di efficacia del presente provvedimento, lungo il perimetro dell’area della cava, della siepe mista di progetto, come integrata, ove previsto, da filari di piante;
  5. provvedere alla pulizia e manutenzione con cadenza semestrale sia della recinzione che della quinta arborea-arbustiva perimetrale;
  6. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
  7. provvedere allo sfalcio e alla manutenzione dell’ambito di sedime dei caposaldi indicati nella Tavola dello stato di fatto, da rilievo topografico della cava, “TAV.B03 ter–SDF.pdf” di progetto ed alla realizzazione di almeno un nuovo caposaldo da monumentare nella parte SW della cava, entro 6 mesi dalla data della presente autorizzazione. Dei riferimenti planoaltimetrici dovrà essere fornita adeguata monografia. I nuovi caposaldi dovranno essere costituiti da basamenti rettangolari (1 mt x 1mt) inamovibili in cls con tirafondi, muniti di piastra a croce o chiodo topografico (survey point), stazionabili, posizionati con buona visuale ed in assenza di piantumazione (per consentire rilievi anche con ricevitori GPS) per un raggio di almeno metri 10;
  8. trasmettere, senza ritardo, all’autorità di vigilanza in materia estrattiva e polizia mineraria (rispettivamente Comune e Provincia), in formato vettoriale tridimensionale  (3D) compatibile con AutoCad, ex  L.R. n.13/018 e D.P.R. n.128/1959, le modellazioni digitali del terreno (DTM) relative allo stato di fatto “TAV. B03 ter–SDF.pdf”, e quelle dello stato di progetto  - morfologia finale dello scavo “TAV. B06 ter–SDP-SCAVO.pdf”  e di ricomposizione ambientale  “TAV. B07 ter–SDP-RICOMPOSIZIONE.pdf” con modellazione DTM,  linee di discontinuità del terreno,  punti topografici, e curve di livello elaborate;
  9. effettuare i lavori di estrazione e di sistemazione ambientale secondo gli stralci funzionali indicati nella Tav. B13 di progetto e alla conclusione di ciascuna delle fasi estrattive  ricomprendenti tratti di scarpata e comunque prima di procedere alla ricomposizione del tratto di versante autorizzato la Ditta dovrà provvedere ad inviare al Comune, per gli aspetti estrattivi, ed alla Provincia, per gli aspetti di polizia mineraria, un rilievo topografico, a firma di tecnico abilitato, in formato vettoriale tridimensionale dello stato di fine escavazione;
  10. l'inizio della coltivazione delle fasi successive alla prima è subordinato alla verifica dell’avvenuta ricomposizione prevista nella fase precedente, con accertamento da effettuarsi ad opera di Comune e Provincia; 
  11. in applicazione dell’art. 52 (coltivazione) del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 procedere, come previsto nella nota integrativa sulla modalità di coltivazione delle ghiaie di cui all’El. INT 03 ter di progetto, con i lavori di estrazione all’interno di ciascuna fase per fasce orizzontali di altezza di 5-6 metri e mantenendo fronti di scavo temporanei con inclinazione non superiore a circa 65° di inclinazione sull’orizzontale;
  12. mantenere in fase di estrazione un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiori a 40° di inclinazione rispetto all’orizzontale, interrotta da due gradonature intermedie, poste a circa 1/3 e 2/3 della profondità attualmente autorizzata, con larghezza della pedata, rispettivamente, di 9 metri e di 11,5 metri salvo modeste variazioni puntuali e momentanee connesse esclusivamente con le modalità di scavo;
  13. provvedere al riporto sul piano di fondo scavo di uno strato di spessore di almeno 0,50 m. costituito da materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio del materiale di cava presso gli impianti di prima lavorazione (sottoprodotti), nonché di un successivo strato di almeno 0,50 m.  di terreno agrario precedentemente accantonato;
  14. realizzare la risagomatura finale delle scarpate con inclinazione non superiore a 25° sull’orizzontale, con l’utilizzo sia di materiale argilloso-limoso-argilloso risultante dalla selezione e lavaggio del materiale di cava presso gli impianti di prima lavorazione (sottoprodotti), sia di terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno;
  15. realizzare, in fase di ricomposizione ambientale, un fosso al piede dell’intero sviluppo delle scarpate, di sezione adeguata alla raccolta delle acque di ruscellamento lungo le scarpate medesime. Realizzare, altresì, per la stessa finalità una cunetta in corrispondenza del bordo interno delle due stradine di servizio previste a circa 1/3 e 2/3 della profondità attualmente autorizzata;
  16. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo con l’adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche;
  17. effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con divieto di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;
  18. è fatto obbligo alla ditta ad eseguire la manutenzione della vegetazione messa a dimora all’interno dell’area della cava fino ad avvenuta estinzione dell’attività di cava;
  19. di precisare che non viene autorizzata alcuna nuova viabilità di cava nella fascia di rispetto della Superstrada Pedemontana Veneta;
  20. trasmettere annualmente alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione e utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare le prescrizioni/raccomandazioni di cui all’autorizzazione rilasciata ai soli fini idraulici dal Consorzio di Bonifica Piave, acquisita al protocollo regionale 615355 del 15.11.2023, come  riportate nel parere n. 225 del 06.12.2023  del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. (Allegato A),
     
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
  1. di stabilire che il terreno agrario costituito dallo scotico della cava, da utilizzarsi per la ricostituzione del suolo organico superficiale, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero del D.M. 46/2029, e in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito;
  2. è consentito per la ricomposizione morfologica delle scarpate l’utilizzo di terre da scavo di provenienza esterna alla cava nella quantità di circa 200.000 mc, nonché di sottoprodotti, provenienti dalla selezione e prima lavorazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, per un volume di circa 90.000 mc,  nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  3. la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi per ciascun degli impianti di provenienza e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l’analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l’assenza;
  4. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  5. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;
  6. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  1. la Regione Veneto, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Eghel s.r.l.  a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2936 del 06.10.2009 per l’importo di € 684.493,14 costituito da polizza n. 2347690 del 25.03.2022 della COFACE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, per l’intero importo; nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
     
  2. di prendere atto dell’autorizzazione ai soli fini idraulici rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave, acquisita al protocollo regionale 615355 in data 15.11.2023 con le prescrizioni/raccomandazioni in essa contenute;
     
  3. di far obbligo alla ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;
     
  4. di fare proprie le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica n. 87/2023 del 28.04.2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV), con la quale è stato dato atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

    A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

    B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

    con le seguenti prescrizioni:
  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Lanius collurio;
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne deguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  1. il provvedimento di variante sostanziale della cava è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
     
  2. di far obbligo alla Ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
     
  3. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92, come 2, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Treviso e pertanto il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga informazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;
     
  4. di trasmettere il provvedimento autorizzativo corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Montebelluna, alla Provincia di Treviso, al Consorzio di Bonifica Piave, alla Superstrada Pedemontana Veneta e all’A.R.P.A.V.;
     
  5. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  6. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

25_Allegato_A_al_Decreto_n_25_del_07-04-2025_554462.pdf
25_Allegato_B_al_Decreto_n_25_del_07-04-2025_554462.pdf

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