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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 33 del 04 aprile 2025
ALPHAQUA ORIGINE S.R.L. Progetto di impianto fotovoltaico flottante denominato "VERONA SUNFLOAT" di circa 8,13 MWp in Comune di Verona (VR) e relative opere di connessione. Comune di localizzazione: Verona (VR). Comuni interessati: San Giovanni Lupatoto (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società ALPHAQUA ORIGINE S.R.L. relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante denominato "VERONA SUNFLOAT" di circa 8,13 MWp e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Verona (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”
VISTA la L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 05/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta “ALPHAQUA ORIGINE SRL”, acquisita con prot. nn. 601488, 601531, 601538 e 601561 del 27/11/2024;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante della potenza di 8,13 Mwp presso un bacino lacuale in località Caprara, nel Comune di Verona, e delle relative opere di connessione;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 2, lett. b) Impianti industriali non termini per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”
PRESO ATTO altresì, secondo quanto dichiarato dal proponente, che l’impianto è ubicato in area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c) del D.Lgs. 199/2021;
CONSIDERATO che il sito in cui si propone la realizzazione dell’impianto fotovoltaico flottante è un bacino idrico artificiale formatosi a seguito di una attività estrattiva antecedente gli anni 1975; tale area ricade nella fattispecie definita cava abbandonata, ossia riguardante un’attività estrattiva conclusa prima dell’entrata in vigore della L.R. 17 Aprile 1975, n. 36, senza essere mai stata caratterizzata da un provvedimento di autorizzazione e/o di estinzione;
PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dalla DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, nei casi previsti dalla medesima norma la soglia per l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’allegato IV, punto 2b), è innalzata a 12 MW e che la soglia di assoggettamento diretto alla procedura di VIA, di cui all’allegato II, punto 2), è innalzata a 25 MW;
PRESO ATTO che il proponente dichiara che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici ricade in area idonea ai sensi dell'articolo 20 c. 8 lettera c) “le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento” del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
CONSIDERATO che, nei casi previsti dal DM 30 marzo 2015, n. 52, le soglie di verifica di assoggettabilità a VIA risultano dimezzate;
PRESO ATTO che il proponente nell’istanza ha dichiarato che l’intervento rientra in area sensibile ai sensi del D.M. 52 del 30/03/2015;
CONSIDERATO che, non risultando alla data di presentazione dell’istanza conclusa la ricognizione dei vincoli paesaggistici avviata con DGR n. 745/2023, il proponente ha ritenuto opportuno, in via preventiva, richiedere l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, in funzione del potenziale vincolo di tutela legato alla presenza del bacino lacuale;
VISTA la nota prot. n. 617187 del 05/12/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2024, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la nota prot. n. 32447 del 21/01/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la trasmissione delle risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 15/01/2025, consistenti in una richiesta di integrazioni al proponente;
VISTA la nota prot. n. 34743 del 22/01/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno richiesto chiarimenti alla Provincia di Verona e al Comune di Verona;
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 409/2024 – Pratica 6070 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, nella quale viene dichiarata una positiva conclusione, con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 86729 del 19/02/2025 e successiva nota volontaria assunta agli atti con prot. n. 149974 del 24/03/2025;
PRESO ATTO che a seguito della richiesta integrazioni prot. n. 32447 del 21/01/2025 e a seguito della richiesta chiarimenti prot. n. 34743 del 22/01/2025 sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATA la nota prot. n.149419 del 24/03/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 63140 del 05/02/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dal 153/2024 convertito con L.191/2024, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 02/04/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’istanza è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante della potenza di 8,13 Mwp presso un bacino lacuale in località Caprara, nel Comune di Verona e delle relative opere di connessione e che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici ricade all’interno di una cava abbandonata;
CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico in progetto è composto da 2 isole galleggianti, occupanti una superficie di 35.313 m², costituito da 11.368 moduli fotovoltaici e 22 inverter e prevede una produzione annua pari a circa 9.194 MWh (1.131,1 kWh/kWp/anno).
CONSIDERATO che il progetto prevede una cabina di consegna connessa alla rete tramite un cavidotto interrato, profondità 1 metro, a 20 kV, di lunghezza circa 350 metri di cui 150 metri su strada asfaltata privata e 200 metri su strada non asfaltata;
CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici ricade all’interno di una cava abbandonata, ossia riguardante un’attività estrattiva conclusa prima dell’entrata in vigore della L.R. 17 aprile 1975, n. 36, senza essere mai stata caratterizzata da un provvedimento di autorizzazione e/o di estinzione;
CONSIDERATO pertanto che l’area dell’impianto risulta riconducibile alle fattispecie di idoneità di cui:
CONSIDERATO dal punto di vista pianificatorio che l’area di progetto risulta interessata dai seguenti ambiti:
CONSIDERATO pertanto che l’area dell’impianto risulta riconducibile alle fattispecie di non idoneità di cui:
PRESO ATTO della nota prot. n. 13614 del 06/03/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 118091 del 07/03/2025, della Provincia di Verona che, in merito alle valenze ambientali dell’area di intervento, rappresenta che l’intervento ricade in un’isola ad elevata naturalità per cui:
PRESO ATTO della nota protocollo regionale n. 117296 del 06/03/2025, con la quale il Comune di Verona ha riscontrato alla richiesta di chiarimenti prot. n. 34743 del 22/01/2025, affermando che il vigente Piano degli Interventi Comunale mira a tutelare le aree relative alle cave dismesse all’art. 57 delle NTO specificando che “Sono ammessi campi fotovoltaici costituiti da siti costituiti da ex cave, se accompagnati da un progetto di riqualificazione ambientale”;
PRESO ATTO per quanto sopra riportato, che gli interventi siano coerenti con le disposizioni pianificatorie comunali qualora accompagnati da un progetto di riqualificazione ambientale, da redigersi sulla base delle indicazioni riportate nel Prontuario per la mitigazione ambientale, documento facente parte del PI vigente del Comune di Verona;
CONSIDERATO che il proponente con nota prot. n. 149974 del 24/03/2025 ha dichiarato che l’intervento in oggetto è corredato, come previsto dall’art. 57 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Verona, da un progetto di riqualificazione ambientale e che lo stesso è stato redatto seguendo i criteri di ingegneria naturalistica e secondo i principi indicati nelle NTA del PTCP della Provincia di Verona all’art. 48 comma 1 lett. g);
CONSIDERATO pertanto che, in fase di autorizzazione, il Comune di Verona, tenuto conto dei contenuti e degli obiettivi del proprio strumento urbanistico, stabilirà, se l’area di intervento risulti riconducibile alle fattispecie di cui alla L.R. 19 luglio 2022, n. 17 (Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra), art. 7 “Aree con indicatori di idoneità” c. 1 lett. d): “le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona”;
CONSIDERATO in riferimento alle aree agricole di pregio di cui alla L.R. 19 luglio 2022, n. 17 della Regione Veneto “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, la Provincia di Verona - con nota prot. n. 13614 del 06/03/2025 - acquisita al protocollo regionale con n. 118091 del 07/03/2025 – ha comunicato che con deliberazione di consiglio provinciale n. 35 del 19 dicembre 2024 si è concluso l’iter di approvazione della mappatura ricognitiva di individuazione delle Aree Agricole di Pregio;
CONSIDERATO che nella medesima nota viene precisato che gli specchi d'acqua rappresentati negli elaborati con colore grigio non sono stati categorizzati come "agricoli" dall'uso del suolo AVEPA 2020 (utilizzato per l'identificazione delle "aree agricole") e perciò non risultano contemplati all'interno delle "Aree Agricole di Pregio";
CONSIDERATO inoltre, che l’area di progetto e del tracciato del cavidotto non risultano interessati da:
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’Incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha inviato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 409/2024 – Pratica 6070 nella quale si evidenzia che, “per l’istanza in parola, è conclusa positivamente (con prescrizioni) la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.
CONSIDERATO che le proposte mitigative presentate nel progetto siano consone al fine di contribuire a migliorare l’ecologia delle aree spondali;
RITENUTO tuttavia opportuno infittire la piantumazione di specie arbustive previste nelle immediate vicinanze delle due nuove centrali di trasformazione MT/BT e di consegna, al fine di mascherarne maggiormente la visibilità;
CONSIDERATO che il proponente ha verificato il rispetto dei limiti assoluti di emissione ed immissione per il rumore nella fase di esercizio;
CONSIDERATO che per la fase di cantiere è stata effettuata una nuova valutazione dei livelli sonori previsti presso il recettore R1 ed i risultati relativi ai livelli ambientali risultano ampiamente inferiori al valore consentito di 70 dB(A) per le attività di cantiere;
CONSIDERATO che con riferimento ai campi elettromagnetici le cabine sono conformi ai vigenti limiti di legge in quanto:
RITENUTO non ambientalmente compatibile un impianto di illuminazione perimetrale con numerosi punti luce, il proponente, ai fini autorizzativi, dovrà presentare il progetto illuminotecnico dei soli punti luce isolati ove necessari, fornendo tutti i documenti attestanti la conformità ed il rispetto della Legge regionale n. 17/09 e delle Linee Guida ARPAV reperibili al link https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti;
CONSIDERATO che, in riferimento agli aspetti relativi alla tutela della matrice idrica (in caso di grandine, di surriscaldamento pannello e di incendio), il proponente ha presentato nella “Relazione integrativa” precisazioni esaustive dal punto di vista tecnico;
CONSIDERATO in virtù della potenza dell’impianto e dell’idoneità dell’area di progetto ad ospitare l’installazione di un impianto fotovoltaico che il regime autorizzativo previsto sarà quello della Procedura Abilitativa Semplificata di competenza del Comune di Verona;
CONSIDERATO in merito alle opere di connessione, che la ditta proponente ad oggi non possiede la disponibilità delle aree private interessate dal cavidotto interrato che collega la cabina di consegna alla cabina secondaria di V-Reti e, pertanto, nella fase successiva la ditta dovrà presentare all’Amministrazione preposta al rilascio titolo abilitativo/autorizzatorio i documenti necessari per dimostrare di possedere la disponibilità delle aree interessate dal passaggio del cavidotto, ovvero potrà attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 190/2024;
VISTA la nota prot. n. 63140 del 05/02/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che a seguito della suddetta nota la ditta non ha formulata una proposta di durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e che pertanto la durata viene stabilita in 5 anni;
VISTI i contributi istruttori di:
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 409/2024 – Pratica 6070 A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 02/04/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 02/04/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla ALPHAQUA ORIGINE S.R.L. (C.F. 12135200967), con sede legale in Via Corso Venezia, 16 a Milano (MI), - (PEC: alphacquaorigine@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Verona (VR), al Comune di San Giovanni Lupatoto, alla Provincia di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Azienda Ulss 9 Scaligera, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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