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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 24 marzo 2025
Geotermia Triveneta S.r.l. sede legale in Lungadige Galtarossa n. 81 37133 Verona (VR) C.F. 05073030230. Permesso di ricerca di fluidi geotermici "Verona Sud" Lavori minerari. Comune di localizzazione: Verona (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 42/2024. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato "Verona Sud", localizzato in Comune di Verona (VR), presentato dalla ditta Geotermia Triveneta S.r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 81 37133 Verona (VR) C.F. 05073030230 (ex Geotermia Futura S.b.a.r.l a seguito della modifica dell'intestazione del permesso di ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia con D.D.R. n. 401 del 06/11/2024).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 26/06/2024; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 04/07/2024; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/07/2024, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 11/09/2024 e notificata al Proponente con nota in data 13/09/2024; - il Proponente in data 16/09/2024 ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa (assentita con nota in data 18/09/2024); - in data 04/11/2024 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste; - in data 13/11/2024 è stata comunicata la proroga di (20) venti giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 19/03/2025, approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 04/07/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTE le DD.G.R. n. 1620/2019 e n. 568/2018;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Geotermia Futura S.b.a.r.l. con sede legale in Viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento (TN), P.IVA 0265090222 ora Geotermia Triveneta S.r.l. (a seguito della modifica dell’intestazione del permesso di ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia con D.D.R. n. 401 del 06/11/2024), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 306826, 306838, 306841 in data 26/06/2024;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 401 del 06/11/2024 la titolarità del permesso di ricerca di risorse geotermiche a bassa entalpia è stata trasferita da Geotermia Futura S.b.a.r.l. a Geotermia Triveneta s.r.l.;
PRESO ATTO che la società Geotermia Triveneta s.r.l. è costituita da due soci, la società Geotermia Futura s.b.a.r.l. e la società AGSM AIM Calore s.r.l.;
VISTA la nota protocollo regionale 325379 in data 04/07/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 17/07/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, dai seguenti soggetti:
Mittente
Data acquisizione al protocollo regionale
Numero protocollo regionale
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
01/08/2024
388670
Comune di Verona
27/08/2024
432759
27/11/2024
601872
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 321/2024 in data 29/08/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che nella seduta del 11/09/2024, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 13/09/2024, protocollo regionale 473866;
TENUTO CONTO che il Proponente ha richiesto, con nota acquisita al protocollo regionale 476092 in data 16/09/2024, la sospensione dei termini (per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni) per la presentazione delle succitate integrazioni, assentita dagli Uffici regionali con nota in data 18/09/2024 protocollo 481124;
TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquisita al protocollo regionale 562613 in data 04/11/2024) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
TENUTO CONTO delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 23/01/2025 – protocollo regionale 37965 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;
CONSIDERATA il mancato riscontro da parte del Proponente alla succitata richiesta;
PRESO ATTO della nota pervenuta da Geotermia Triveneta S.r.l. (acquisita al protocollo reginale 72641 in data 11/02/2025) con la quale, ad integrazione delle precedenti comunicazioni effettuate tra le società Veronafiere S.p.A. e AGSM AIM Calore s.r.l., il Proponente ha evidenziato al Polo Fieristico Veronese S.p.A. i punti salienti dei lavori minerari che andranno ad interessare le aree di proprietà dell’Ente fieristico, tra i quali:
“(…) 4. l’occupazione temporanea dell’area di cantiere e l’occupazione definitiva dell’area pozzi verranno disciplinate in un futuro accordo, dalla forma e condizioni da definire tra Geotermia Triveneta s.r.l. e Polo Fieristico Veronese S.p.A subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Geotermia Triveneta s.r.l.;
5. qualora non si raggiunga un’intesa sulle tempistiche e/o sulle specifiche dell’accordo per uso oneroso dell’area, Veronafiere S.p.A e Polo Fieristico Veronese S.p.A. si riterranno sollevate da qualsiasi obbligazione. (…)”;
PRESO ATTO del riscontro del Polo Fieristico Veronese S.p.A. alla succitata comunicazione (acquisito al protocollo reginale 82538 in data 17/02/2025) il quale, recepite le informazioni, le ha ritenute esaustive;
VISTA la documentazione presentata dal Proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 19/03/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 321/2024 in data 29/08/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
preso atto della nota pervenuta da Geotermia Triveneta S.r.l. (acquisita al protocollo reginale 72641 in data 11/02/2025) con la quale, ad integrazione delle precedenti comunicazioni effettuate tra le società Veronafiere S.p.A. e AGSM AIM Calore s.r.l., il Proponete ha evidenziato al Polo Fieristico Veronese S.p.A. i punti salienti dei lavori minerari che andranno ad interessare le area di proprietà dell’Ente fieristico;
preso atto del riscontro del Polo Fieristico Veronese S.p.A. alla succitata comunicazione (acquisito al protocollo reginale 82538 in data 17/02/2025) il quale, recepite le informazioni, le ha ritenute esaustive;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale dalle quali si evince l’assenza di elementi vegetazionali di pregio (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);
dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali;
considerato che le opere connesse al progetto di ricerca geotermica sono dichiarate di “pubblica utilità”.
considerato che la dichiarazione di pubblica utilità viene circostanziata all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge n. 99 del 23/07/2009 ”, in cui si indica che “(…) le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (…)” (Comma 1).
Nello stesso art. 15, al comma 3, viene inoltre chiarito che “(…) non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato (…)”;
preso atto che l’Amministrazione comunale di Verona, sulla base delle integrazioni trasmesse dalla Ditta, riconosce che l'opera è classificata come di pubblica utilità e, pertanto, può beneficiare della deroga per le attività di cantiere in orario notturno, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose. Questo regolamento stabilisce i limiti acustici e le condizioni per le deroghe nei casi di lavori di interesse pubblico durante il periodo notturno;
preso atto che dall'analisi delle valutazioni previsionali di impatto acustico, è emersa la possibilità di un superamento dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale per le attività di cantiere.
Pertanto, sarà necessario che il Proponente formalizzi un'apposita istanza di deroga ai limiti acustici, al Comune di Verona, da presentare almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere da autorizzare in deroga, secondo quanto previsto dagli articoli 17-19 dello stesso regolamento, tramite il portale web “Impresainungiorno”. In tale modo, il Comune di Verona potrà valutare e concedere la deroga, in accordo con l'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii.;
considerato che a seguito della richiesta di integrazioni il Proponente ha presentato un nuovo Documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datato 7 ottobre 2024 e redatto dai tecnici competenti in acustica M. Salvetti, M. Donzellini e C. Adami
considerato che rispetto a tale documento si rilevano le seguenti criticità:
1) la taratura del modello, è stata effettuata basandosi su di un unico rilievo fonometrico e di non meglio specificati "rilievi eseguiti dallo scrivente" che però non vengono esplicitati sulla mappa restituita. Poiché tutte le valutazioni previsionali che seguono si basano sulla bontà dell'operazione di taratura, un solo punto di riferimento non pare la scelta ottimale e potrebbe inficiare la validità delle conclusioni tratte; sarebbe stato preferibile eseguire almeno una/due misurazioni in prossimità dei recettori scelti tra quelli potenzialmente più disturbati dalla futura attività di perforazione/estrazione del fluido geotermico;
2) riguardo ai risultati delle previsioni alle quali il Proponente è giunto attraverso l'utilizzo del software previsionale "Soundplan", esse si articolano su 3 scenari relativi ad altrettante fasi di lavorazione ad impianto installato ed attivo, questi scenari presentano non trascurabili superamenti dei limiti normativi e nello specifico si evidenzia quanto segue:
3) tra i recettori analizzati sarebbe stato opportuno includere, vista la vicinanza ai valori limite di legge per quasi tutti i recettori posti in classe acustica V, anche un recettore in classe IV; a tal proposito sembra essere un buon candidato il complesso di edifici posto ad ovest dell'incrocio tra Via Belgio e Via Francia che tra l'altro si trova proprio dirimpetto alla zona dove sorgerà il cantiere;
valutato che quindi le conclusioni di sostanziale conformità del progetto delineate dai proponenti non siano del tutto condivisibili, stante anche l'unica misurazione fonometrica effettuata per la taratura del modello previsionale utilizzato per la valutazione dei livelli sonori ante/post operam sui recettori maggiormente impattati dall'opera, ovvero R2 ed R5;
valutato quindi necessario che ai fini autorizzativi il Proponente presenti una nuova Valutazione Previsionale di Impatto acustico nella quale:
considerato che stante quanto sopra riportato, sembra ad ogni modo difficile poter eliminare il superamento dei limiti per quel che concerne i valori di emissione in periodo notturno (che non dipendono dal clima acustico di zona) per il recettore R5, situato su Via Olanda, negli scenari 1 e 2 così come il superamento del criterio differenziale per questo stesso recettore e per gli stessi scenari, e si evidenzia quindi che l’adozione dell'istituto di deroga al regolamento che disciplina le attività rumorose sembra assolutamente imprescindibile per la fase di cantiere;
valutato che sia necessario che il Proponente esegua delle misurazioni in corso d’opera sui recettori maggiormente esposti individuati (R2, R5 ed i recettori in classe IV^ eventualmente risultanti critici nella revisione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata ai fini autorizzativi) allo scopo di verificare, se non il rispetto dei limiti normativi, il rispetto delle condizioni poste dalla deroga per attività rumorose che, come da nota acquisita al protocollo regionale 601872 data 27/11/2024, potrà essere concessa dal Comune di Verona, nonché l’efficacia delle misure di mitigazione implementate. Per tale aspetto viene quindi prevista una specifica condizione ambientale;
preso atto che gli interventi di progetto prevedono l’impiego di una impiantistica già utilizzata, si ritiene tuttavia che, al fine di garantisce un minore impatto acustico, la tipologia impianto per la terebrazione del pozzo dovrà essere di tipo idraulico e non meccanico;
ritenuto che il Proponente, nella relazione integrativa, abbia dimostrato l’assenza di interferenza tra l’opera in esame e la risorsa idrica sotterranea sfruttata a scopo idropotabile;
considerato che la conformazione dei pozzi, così come prevista dal Proponente, sembra isolare adeguatamente il fluido geotermico dalle acque sotterranee dal punto di vista idraulico.
La Ditta, in fase di predisposizione del progetto di esecuzione dei lavori minerari, dovrà assicurare l’isolamento anche dal punto di vista termico sufficiente per garantire la salvaguardia della risorsa idropotabile, considerata anche la vicinanza dei pozzi acquedottistici ad uso idropotabile gestiti dall’azienda Acque Veronesi Scarl denominati “Verona Borgo Roma-ZAI” a circa 280 m a valle idrogeologica, e “Verona Chioda” a circa 750 m a monte idrogeologico. dalla zona interessata dal prelievo e reimmisione del fluido geotermico;
considerato che, dal confronto tra il proponente e il gestore delle acque potabili (Acque Veronesi S.c.a.r.l.), è emersa la possibilità di realizzare una rete di monitoraggio a tutela del sistema acquifero captato dal Gestore del servizio idrico, da realizzare con l’installazione in prossimità dei pozzi geotermici di 1 o 2 piezometri all’interno dei quali potranno essere installate delle sonde multiparametriche per il monitoraggio in continuo di Temperatura, livello piezometrico e conducibilità elettrica con possibilità di trasmissione dei dati in remoto al gestore della acque potabili;
valutato che, vista la presenza dei campi pozzi acquedottistici sopra richiamati, risulta necessario realizzare il sistema di monitoraggio con piezometri e sonde multiparametriche sopra proposto il cui piano di monitoraggio dovrà essere presentato contestualmente al progetto di esecuzione dei lavori minerari;
considerato che al fine della tutela della risorsa idropotabile captata dai campi pozzi di Borgo Roma-ZAI, prossimo ai pozzi geotermici in progetto (280 m a valle idrogeologica) è stato richiesto al Proponente di avviare un confronto con il gestore del servizio idrico integrato Acque Veronesi S.c.a.r.l. finalizzato a chiarire la possibile interferenza con i suddetti pozzi e l’eventuale sovrapposizione tra le aree di salvaguardia in fase di predisposizione secondo criteri idrogeologici e cronologici di cui alla D.G.R. n. 1621/2019;
preso atto che la Ditta a valle del suddetto confronto, anche se non ha accertato la totale assenza di interferenza con i pozzi idropotabili ha tuttavia evidenziato, in accordo con Acque Veronesi Scarl, che procederà prediligendo, come metodo di perforazione dell’avampozzo, la percussione a secco o la circolazione inversa con acqua, evitando quindi l’uso di fanghi bentonitici. Il Proponente dichiara inoltre che utilizzando i metodi di perforazione sopracitati senza l’utilizzo di fango bentonitico, non ci sarà nessuna potenziale interferenza con il sistema acquifero di alta pianura che, tra l’altro, nel settore di perforazione dei pozzi di Verona Sud ha la base prevista a circa 55-60 metri di profondità, passando poi al substrato roccioso con contatto netto erosivo.
Il Proponente ritiene pertanto che l’avampozzo, così come verrà realizzato e costruito, andrà ad isolare completamente le falde acquifere superficiali e quindi anche gli acquiferi sfruttati a scopo idropotabile;
ritenuto che in fase esecutiva del progetto il proponente dovrà svolgere un accurato studio sismico-geotecnico e strutturale al fine di escludere l’interferenza di un evento sismico con la tenuta dei pozzi e delle opere annesse;
preso atto che l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dall’esame della documentazione agli atti, valutata la coerenza con il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ha rilevato che l’area di progetto non risulta caratterizzata da criticità idraulica.
Quanto agli aspetti di tutela e gestione della risorsa idrica, valutando la compatibilità dell’intervento con il Piano di gestione delle Acque (PdGA), non ha ravvisato elementi di incompatibilità con la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica a condizione che in sede di cantiere sia escluso, tramite un adeguato isolamento delle postazioni che accolgono rifiuti, materiale contaminato di vario genere e la vasca reflui, il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;
ritenuto che il Proponente dovrà presentare istanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria esistente su Via Belgio indirizzata al gestore Acque Veronesi Scarl.;
preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nelle integrazioni in merito alla gestione e smaltimento delle acque di spurgo e lo smaltimento dei fluidi geotermici;
considerato che in riferimento allo smaltimento dei fluidi geotermici, si raccomanda che, nelle successive fasi di progettazione, venga individuata l’alternativa tecnica di gestione anche in funzione della caratterizzazione qualitativa dei fluidi chiarificati;
considerato che con riferimento a quanto dichiarato rispetto alle sostanze utilizzate, si ritengono esaustive le documentazioni integrative presentate poiché di fatto le schede tecniche dei materiali impiegati, i dati tecnici relativi ai tempi ed alle modalità esecutivi, ma soprattutto i riscontri di dettaglio, sugli accordi presi con il gestore delle acque potabili (Acque Veronesi Scarl), hanno chiarito i metodi di perforazione, il tipo di utilizzo dei materiali e la loro successiva gestione come materiale di risulta del cantiere;
preso atto che il Proponente dichiara che: “In questo ambito tutti fluidi utilizzati per la costruzione del pozzo (fanghi di perforazione, malte di cemento) sono circolati in un sistema chiuso; allo stesso modo i reflui risultanti dal processo di scavo, (roccia frantumata e fanghi scartati in quanto esausti) sono raccolti in apposite vasche in c.a. stagne, dalle quali sono prelevati a mezzo autospurgo o, nel caso di reflui palabili, con benna per poi essere caricati su camion per il conferimento in discarica autorizzata”;
preso atto che il Proponente garantisce che le acque di spegnimento incendi, verranno convogliate, stoccate in vasca unitamente alle acque di lavaggio canalette, per il successivo prelievo ed avvio ad opportuno smaltimento;
valutato che quanto dichiarato dal Proponente relativamente alla gestione delle acque di spegnimento di eventuali incendi si considera esaustivo dal punto di vista documentale e appropriato sotto il profilo tecnico;
considerato che con riferimento alla pompa di rilancio, atta a collegare tra loro le vasche di stoccaggio, si consiglia in ogni caso di valutare l’installazione di una pompa di riserva che, nel caso di avaria della principale, possa garantire la continuità di servizio; in alternativa si raccomanda sia garantita l’applicazione di un adeguato piano di manutenzione, dell’impianto di pompaggio delle acque di spegnimento di eventuali incendi;
preso atto che, in relazione alla gestione delle acque reflue, il Proponente riferisce come “in via precauzionale nonostante il numero delle fosse Imhoff sia sovra dimensionato, si dichiara disponibile ad allacciare le predette fosse Imhoff alla rete fognaria esistente su pubblica strada, tramite condotta premente. In alternativa valuterà l’opzione di allacciarsi al sistema di scarico delle fosse Imhoff presenti nella centrale adiacente, se il sistema fognario lo permetterà”;
valutato che sia più cautelativo effettuare l’allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi delle acque provenienti da servizi igienici, uffici, mensa, docce ecc. rispetto alla soluzione di trattamento prospettata;
considerato che relativamente alle acque derivanti dall’umidificazione dei terreni e dei materiali si concorda con l’assimilazione delle acque di risulta dell’umidificazione della soletta in C.A. della sottostruttura impianto, alle acque di prima e seconda pioggia nonché con i previsti trattamenti di sedimentazione e disoleatura, previsti dall’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque per le acque di prima pioggia, ai quali saranno sottoposte anche le acque di umidificazione del cantiere;
considerato che, nel caso in cui sia previsto un impianto di illuminazione esterna di cantiere, dovrà essere rispettato il comma 3, lettera f) dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 17/2009, ovvero deve essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;
considerato inoltre che dovranno essere utilizzate sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K a causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-lineeguida-1);
considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari in questione, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:
Dovrà essere acquisto il parere di conformità del gestore SII ed autorizzazione allo scarico nel suolo da parte della Provincia di Verona;
preso atto che l’istanza in questione riguarda esclusivamente in lavori minerari connessi al permesso di ricerca di fluidi geotermici (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV° - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) e non al loro sfruttamento, per il quale il Proponete dovrà presentare formale istanza per l’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lg.s n. 152/2006 (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato III° - lettera z), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006);
preso atto che la società Geotermia Triveneta S.r.l. con nota acquisita al protocollo reginale 72641 in data 11/02/2025, ad integrazione delle precedenti comunicazioni effettuate tra le società Veronafiere S.p.A. e AGSM AIM Calore s.r.l., ha evidenziato al Polo Fieristico Veronese S.p.A. i punti salienti dei lavori minerari che andranno ad interessare le aree di proprietà dell’Ente fieristico, tra i quali:
5. qualora non si raggiunga un’intesa sulle tempistiche e/o sulle specifiche dell’accordo per uso oneroso dell’area, Veronafiere S.p.A e Polo Fieristico Veronese S.p.A. si riterranno sollevate da qualsiasi obbligazione. (…)”.
Il Polo Fieristico Veronese S.p.A. a riscontro della succitata comunicazione, con comunicazione acquisita al protocollo reginale 82538 in data 17/02/2025 ha recepito le informazioni e le ha ritenute esaustive;
richiamato quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2010, ovvero che le opere connesse al progetto di ricerca geotermica sono dichiarate di “pubblica utilità”.
La dichiarazione di pubblica utilità viene circostanziata all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge n. 99 del 23/07/2009”, in cui si indica che “(…) le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (…)” (Comma 1).
ritenuto tuttavia che, in ragione delle ultime comunicazioni intercorse tra il Proponente e l’Ente Fiera S.p.A. si ritiene che all’atto della presentazione dell’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari in questione, la Ditta dovrà presentare un accordo vincolante con il Polo Fieristico Veronese S.p.A. che disciplini l’occupazione temporanea dell’area di cantiere e l’occupazione definitiva dell’area pozzi;
esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 23/01/2025 – protocollo regionale 37965 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;
preso atto del mancato riscontro da parte del Proponente alla succitata richiesta, l’efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sarà di 5 (cinque) anni;
tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, nonché da ARPAV, Veneto Acque S.p.A.;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Verona Sord”, localizzato in Comune di Verona (VR), presentato dalla ditta Geotermia Triveneta S.r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 81 – 37133 Verona (VR) C.F. 05073030230 (ex Geotermia Futura S.b.a.r.l a seguito della modifica dell’intestazione del permesso di ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia con D.D.R. n. 401 del 06/11/2024), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle considerazioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
CONDIZIONI AMBIENTALI
NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
In corso d’opera
Oggetto della condizione
Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it); la verifica dovrà essere effettuata presso i recettori maggiormente esposti individuati (R2, R5 ed i recettori in classe IV eventualmente risultanti critici nella revisione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata ai fini autorizzativi) e in condizioni di massima gravosità dell’impianto (fase di perforazione) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti dei limiti normative o delle condizioni poste dalla deroga per le attività rumorose, che potrà essere concessa dal Comune di Verona (come da nota del Comune di Verona acquisita al protocollo regionale 601872 data 27/11/2024), il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Le misurazioni dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dei lavori di perforazione; entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso i ricettori abitativi più esposti, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 19/03/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 19/03/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it); la verifica dovrà essere effettuata presso i recettori maggiormente esposti individuati (R2, R5 ed i recettori in classe IV eventualmente risultanti critici nella revisione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata ai fini autorizzativi) e in condizioni di massima gravosità dell’impianto (fase di perforazione) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 (sessanta) giorni dall’effettuazione delle misurazioni.
Nel caso si rilevassero dei superamenti dei limiti normative o delle condizioni poste dalla deroga per le attività rumorose, che potrà essere concessa dal Comune di Verona (come da nota del Comune di Verona acquisita al protocollo regionale 601872 data 27/11/2024), il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
3. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
4. che, tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2024, l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Geotermia Triveneta S.r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 81 – 37133 Verona (VR) C.F. 05073030230 (PEC: geotermia.triveneta@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, alla U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, a AGSM AIM Calore S.r.l., al Polo Fieristico Veronese S.p.A.;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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