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Bur n. 40 del 28 marzo 2025


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 103 del 18 marzo 2025

Presa atto della parziale cessazione dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 3 agosto 2010 - "Società agricola BMZ s.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola ubicato nel territorio del Comune di Villa Bartolomea (VR) . "Società agricola BMZ s.r.l.". Comune di Villa Bartolomea (VR). Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 art. 8 e lettera l, Sezione II, allegato B.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto dell’avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo che approva la riconversione dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas alla produzione di biometano con la Procedura Abilitativa Semplificata del Comune di Villa Bartolomea (VR) che motiva la conseguente parziale cessazione dell’efficacia della DGR n. 2055 del 3 agosto 2010, limitatamente alla costruzione e esercizio dell’impianto termoelettrico assentito alla “Società agricola B.M.Z. srl” (P. IVA e CUAA 03894860232) con sede legale in via della Solidarietà 2 – Comune di Villa Bartolomea (VR) e operativa (sede impianto) in via Casara snc - Comune di Villa Bartolomea (VR).

Il Direttore

VISTI:

  • l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale prevedeva che l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, fosse rilasciata dalla Regione o dalle Province dalla medesima delegate;
  • gli artt. 6 e 8-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, con i quali è stato definito il regime semplificato per la nuova costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di biometano, nonché per la riconversione degli impianti termoelettrici alla produzione di biometano;
  • altresì, l’art. 8 e l’allegato B del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con i quali è stato definito il nuovo regime semplificato per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica in impianti di produzione di biometano (Procedura Abilitativa Semplificata);

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale erano state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 253/2012, con la quale è stata dettagliata la disciplina delle garanzie per la messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione di energia e biometano;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione, tra altro, del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

PRESO ATTO che, in base alle disposizioni regionali citate, la competenza relativa al rilascio - compresa la decadenza - delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in base all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004, è stata assegnata al Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport e, per i provvedimenti di modifica, integrazione, voltura e subentro delle autorizzazioni già rilasciate, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTA la DGR n. 2055 del 3 agosto 2010 e s. m. e i. (DGR n. 1643 del 9 settembre 2014) con la quale la “Società agricola B.M.Z. srl” (P. IVA e CUAA 03894860232) con sede legale in via della Solidarietà 2 - Comune di Villa Bartolomea (VR) e operativa (sede impianto) in via Casara snc - Comune di Villa Bartolomea (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villa Bartolomea (VR), di un impianto di produzione di energia, alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine agricola;

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 2055/2010 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto termoelettrico;

CONSIDERATO che in data 22 ottobre 2024, con nota protocollo regionale n. 543839, il Comune di Villa Bartolomea ha comunicato l’avvenuta conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), avviata ai sensi dell’articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011 dalla “Società agricola B.M.Z. srl” e finalizzata alla riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico, assentito con DGR n. 2055 del 3 agosto 2010 e s. m. e i. (DGR n. 1643 del 9 settembre 2014);

RICHIAMATA la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria, protocollo regionale n. 94490 del 24 febbraio 2025, con la quale la Regione del Veneto ha preso atto dell’efficacia della PAS inerente la riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico precedentemente assentito con DGR n. 2055/2010;

DATO ATTO che con il nuovo assetto produttivo del sito in argomento è fatto obbligo da parte del Soggetto istante, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024, fornire all’Amministrazione comunale interessata idonea garanzia fideiussoria, conforme alla DGR n. 253/2012, finalizzata al ripristino dei luoghi una volta cessata la vita utile dell’impianto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento contestualmente ha informato tutte le Amministrazioni e Enti interessati e titolari di specifico endoprocedimento dell’avvenuta conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata e della necessità di acquisire idonea garanzia fideiussoria, al più tardi alla data di avvio dei lavori di costruzione delle nuove opere e impianti;

CONSIDERATO che l’attuale assetto produttivo (produzione e immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nazionale) può coesistere durante i lavori di riconversione dell’impianto alla produzione di biometano, a condizione che non vi sia alcuna manomissione delle opere e dei manufatti assentiti con DGR n. 2055 del 3 agosto 2010 e s. m. e i. (DGR n. 1643 del 9 settembre 2014) e sia, al contempo, garantito il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nei piani operativi di sicurezza (POS) del cantiere;

EVIDENZIATO, altresì, che è necessario assicurare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 96.172204858 del 24 marzo 2020 emessa dalla Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni SpA” a favore della Regione del Veneto, alla data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 2055/2010;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, a partire dalla data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico, cessa parzialmente l’efficacia dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato da biogas di origine agricola, nonché delle opere ad esso connesse - DGR n. 2055 del 3 agosto 2010 e s. m. e i. (DGR n. 1643 del 9 settembre 2014) rilasciata alla “Società agricola B.M.Z. srl” (P. IVA e CUAA 03894860232) con sede legale in via della Solidarietà 2 - Comune di Villa Bartolomea (VR) e operativa (sede impianto) in via Casara snc - Comune di Villa Bartolomea (VR);
  3. di confermare per quanto sopra l’autorizzazione rilasciata alla società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA: 05779711000), per l’esercizio dell’elettrodotto pubblico connesso all’impianto termoelettrico, giusto quanto previsto al punto 34 di cui all’allegato A della DGR n. 2055 del 3 agosto 2010;
  4. di prescrivere alla “Società agricola B.M.Z. srl” che, qualora sia necessario avviare i lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico prima della data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto medesimo, la produzione e immissione dell’energia elettrica nella rete di distribuzione nazionale è autorizzata, a condizione che non vi sia alcuna manomissione delle opere e dei manufatti assentiti e sia garantito il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nei piani operativi di sicurezza (POS) del cantiere;
  5. che il Soggetto intestatario della PAS deve comunicare alla Regione del Veneto - Giunta regionale (Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria) l’inizio dei lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico alla produzione di biometano, nonché la data di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico, e che deve presentare, prima dell’avvio dei lavori di riconversione dell’impianto termoelettrico, una polizza fideiussoria/fideiussione a favore del Comune, a copertura dei costi di dismissione dell’impianto e di messa in pristino dei luoghi, conforme all’allegato B alla DGR n. 253/2012, in sostituzione della polizza n. 96.172204858 del 24 marzo 2020 emessa dalla Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni SpA” a favore della Regione del Veneto;
  6. che per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, gli Uffici competenti regionali avvieranno lo svincolo della polizza fideiussoria n. 96.172204858 del 24 marzo 2020 emessa dalla Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni SpA” alla data di avvenuta comunicazione di spegnimento del cogeneratore posto a servizio dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 2055/2010;
  7. che qualora alla data del 18 agosto 2025, termine di scadenza della polizza fideiussoria meglio identificata al precedente punto, il Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico non avesse avviato i lavori di riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 2055/2010 e pertanto stipulato una garanzia fideiussoria a favore del Comune di Villa Bartolomea (VR) conforme alle vigenti disposizioni regionali, il medesimo è tenuto a rinnovare la polizza fideiussoria a favore della Regione del Veneto in coerenza con gli importi garantiti e indicizzati previsti dall’allegato A alla DGR n. 253/2012;
  8. di notificare il presente provvedimento alla “Società agricola B.M.Z. srl”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

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