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Bur n. 38 del 25 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 29 del 13 marzo 2025

Acquevenete S.p.A. Progetto definitivo "Piano per le Opere Strategiche Adeguamento della centrale di potabilizzazione di Vescovana (PD)". Comune di localizzazione: Vescovana (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Acquevenete S.p.A., per l'adeguamento della centrale di potabilizzazione di Vescovana (PD).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 03.01.2025, trova applicazione la previgente disciplina;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Acquevenete S.p.A. (P.IVA 00064780281), con sede legale a Monselice (PD) – Via C. Colombo 29/A, pervenuta a questa Amministrazione in data 19.09.2024 ed acquisita agli atti con note prot. n. 485228 del 20.09.2024;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, lettera d) “derivazione di acque superficiali e opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al secondo […]”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 506262 del 03.10.2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 511404 del 07.10.2024 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha richiesto delle integrazioni in riferimento alla valutazione di compatibilità idraulica;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09.10.2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 544154 del 22.10.2024 la U.O. Genio Civile di Padova ha trasmesso una comunicazione riguardante il progetto in parola;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 559223 del 31.10.2024 l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso alcune osservazioni relative alla documentazione progettuale presentata dal proponente;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 570569 del 07.11.2024 il Proponente ha trasmesso degli elaborati integrativi volti a rispondere alle osservazioni del Genio Civile.

CONSIDERATO che con nota di prot. n. 583450 del 14.11.2024 il Genio Civile di Padova ha trasmesso una nota di riscontro alla documentazione integrativa trasmessa, di cui al paragrafo precedente.

VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 584263 del 15.11.2024 il Proponente ha trasmesso degli elaborati integrativi volti a rispondere alle osservazioni del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 20.11.2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20.11.2024 sono state approvate seduta stante.

VISTO che con nota prot. n. 594259 del 22.11.2024 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota acquista agli atti con prot. n. 603071 del 27.11.2024, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, ai sensi del dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO che con nota prot. n. 610744 del 02.12.2024, preso atto della richiesta di cui al paragrafo precedente, gli uffici della U.O. VIA hanno concesso la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 620400 del 06.12.2024 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso il proprio parere positivo con prescrizioni sulla valutazione dell’invarianza idraulica.

VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 9464 del 09.01.2025 il Proponente ha trasmesso degli elaborati integrativi volti a rispondere alle osservazioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 15.01.2025 ed acquisita agli atti con prot. n. 22413 del 15.01.2025, il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.

VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA acquisito agli atti di cui alla relazione tecnica n. 379/2024 del 08.11.2024;

VISTO che con nota prot. n. 58810 del 04.02.2025 è stata trasmessa al proponente la comunicazione di proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 59013 del 04.02.2025 è pervenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTO che con nota prot. n. 63107 del 05.02.2025 è stato richiesto al proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, alla quale il Proponente non ha dato riscontro;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 26.02.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la DGR n. 568/2018 di aggiornamento delle disposizioni procedurali in materia di VIA;
  • la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA.

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto approvato con DCR n. 107 del 05.11.2009.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

CONSIDERATO che con il presente progetto il Proponente intende ottimizzare l’impianto di potabilizzazione di Vescovana esistente mediante la realizzazione di una serie di interventi di adeguamento sia alla linea acqua che alla linea fanghi.

CONSIDERATO che la concessione attualmente in essere per il prelievo di acqua dal fiume Adige risulta rilasciata dall’allora Magistrato alle Acque con Decreto n. 24898 del 18.10.1965, è pari ad una portata di 76 l/s (0,76 Moduli).

VISTO che il presente progetto prevede l’aumento di portata derivabile fino a 240 l/s (medi), in modo da soddisfare le richieste idro-potabili del territorio, stante l’attuale capacità di trattamento della centrale nonché le previste ottimizzazioni.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

  • Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - prot. n. 511404 del 07.10.2024 e prot. n. 620400 del 06.12.2024;
  • U.O. Genio Civile di Padova - prot. n. 544154 del 22.10.2024 e prot. n. 583450 del 14.11.2024;
  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - prot. n. 559223 del 31.10.2024 e n. 59013 del 04.02.2025;

CONSIDERATO che il Proponente dovrà rispettare quanto indicato nel parere della U.O. Genio Civile di Padova di prot. n. 583450 del 14.11.2024.

CONSIDERATO che il Proponente dovrà rispettare quanto indicato nel parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di prot. n. 620400 del 06.12.2024.

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 379/2024 del 08.11.2024, si riconosce una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Protochondrostoma genei, Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coracias garrulus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus. A tal fine si provvederà al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all’ambito di ampliamento mediante l’integrazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali l’impianto: per le opere a verde si farà ricorso a faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum);
  2. di adottare per lo scarico nel corpo idrico idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico e, qualora l’aumento dell’autorizzazione al prelievo comporti degli interventi legati all’opera di presa si provveda al ripristino dell’area adibita a cantiere, prevedendo di adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene (ai sensi della D.G.R. n. 1059/2023);
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA e NUVV entro 15 giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di integrazione della Regione Veneto il proponente ha presentato il documento di Valutazione Previsionale di Impatto acustico in fase di esercizio; in riferimento a tale documento si prende atto che per la maggioranza delle future installazioni previste è stato dichiarato che l’impatto sonoro risulterà trascurabile, ad eccezione del nuovo impianto di chiariflocculazione e della nuova vasca di omogeneizzazione per le quali è stato fornito un livello di potenza sonora.

CONSIDERATO che non risultano segnalazioni relative al disturbo da rumore per lo stato di fatto.

VALUTATO quindi di prendere atto delle valutazioni previsionali effettuate che concludono come “i livelli acustici emessi dall’impianto comprensivo dei nuovi impianti previsti dall’ampliamento osservano i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale e non sono disturbanti nei confronti dei ricettori.

CONSIDERATO che in riferimento alle richieste di chiarimenti della Regione Veneto il proponente ha correttamente aggiornato la documentazione, rispetto alla classificazione vigente dei corpi idrici interessati dagli interventi in oggetto.

CONSIDERATO che per quanto riguarda le analisi dei PFAS si prende atto dei valori riportati delle acque in entrata all’impianto di cui ai rapporti di prova n. 242006-06A, n. 242006-06B, n. 244027-07, n. 244027-07B, n. 246073-07, n. 246073-07B, n. 232899-10A, n. 232899-10B, conformi rispetto alle acque destinate alla potabilizzazione.

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di integrazione della Regione del Veneto relativa alla necessità di fornire gli opportuni chiarimenti sulla ipotizzata limitazione dell’emungimento dai campi pozzi di Camazzole ad eventuali situazioni di emergenza a seguito del potenziamento del potabilizzatore di Vescovana realizzato con l’opera in progetto, il proponente ha fornito riscontro evidenziando che il progetto di adeguamento della centrale di potabilizzazione di Vescovana si inserisce in un ampio quadro programmatico di Acquevenete SpA e dei Consigli di Bacino “Polesine” e “Bacchiglione” con l’obiettivo di aumentare la resilienza dell’intero sistema di approvvigionamento, produzione e distribuzione di acqua potabile, ovvero di abbandonare progressivamente la fonte di approvvigionamento dal fiume Po con contestuale sostituzione con altre fonti di approvvigionamento di maggiore qualità, ovvero quella del fiume Adige e del campo pozzi di Camazzole rispettivamente mediante l’incremento della capacità delle centrali di potabilizzazione del fiume Adige e mediante l’interconnessione con le infrastrutture dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC) del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e l’interconnessione con la rete adduttrice dell’area occidentale padovana di competenza ETRA–Acquevenete tramite la condotta interconsortile Carmignano di Brenta – Taggì – Monselice – Este.

VALUTATO che con le precisazioni soprarichiamate il proponente abbia di fatto superato le carenze informative relative alla mancata quantificazione dell’ipotizzata riduzione dell’estrazione dal campo pozzi di Camazzole.

CONSIDERATO che il proponente non ha fornito indicazioni circa la perimetrazione dell’area di salvaguardia rispetto alla relativa opera di derivazione, si ritiene di raccomandare al medesimo di dare opportuna informazione al Comune di Vescovana una volta concluso il procedimento di adeguamento della concessione di derivazione, al fine del recepimento nella pianificazione comunale dell’area di salvaguardia determinata ai sensi dell’Art. 15 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) vigente (avente un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di derivazione), all’interno della quale vengono applicati i vincoli e le destinazioni d’uso per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa come previsto dall’Art. 16 del PTA vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., in recepimento di quanto previsto dall’Art. 94 del D.lgs. 152/2006.

VERIFICATO che il proponente ha esaustivamente riscontrato le richieste d’integrazione avanzate dall’Autorità di Bacino relative alla tematica del Deflusso Ecologico, dimostrando altresì che, data l’esiguità delle portate già nello stato di fatto derivabili e per le quali si richiede la regolarizzazione della concessione, le portate ecologiche sono di ordini di grandezza significativamente inferiori sia rispetto alle portate transitanti nel fiume, ma anche rispetto ad altri utilizzi di natura non idropotabile insistenti sull’intera asta fluviale.

RITENUTO pertanto che le integrazioni documentali pervenute a seguito della richiesta di prot. n. 594259 del 22.11.2024, abbiano consentito di poter giungere ad una sufficiente valutazione dell’intervento.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

 

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 379/2024.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio della concessione di derivazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

 

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - UO VAS VINCA NUVV

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 26.02.2025, sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che, come convenuto durante la seduta del Comitato V.I.A. del 26.02.2025, è stato sentito il preposto ufficio regionale della U.O. VAS, VINCA e NUVV in merito all’opportunità di dare indicazioni più specifiche sulle specie da utilizzare per l’integrazione delle fasce arboreo-arbustive perimetrali dell’impianto, e che lo stesso ritiene che siano da preferire specie arboreo-arbustive caratterizzate da apparato fogliare denso;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26.02.2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e la condizione ambientale di cui in premessa.
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A., con sede legale in Via C. Colombo n. 29/A a Monselice (PD) – pec: protocollo@pec.acquevenete.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Vescovana; Provincia di Padova; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 6 Euganea, Consiglio di Bacino Bacchiglione, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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