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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 28 del 11 marzo 2025
Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 36046 Lusiana Conco (VI), P.IVA 02421850245. Ampliamento della cava denominata "Bertiaga davanti" autorizzata con D.G.R. n. 1620 del 12/10/2017, con traslazione parziale di un'area e ricomposizione di una ex cava. Comune di localizzazione: Lusiana Conco (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Codice progetto: 65/2024. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo all'ampliamento della cava denominata "Bertiaga davanti" autorizzata con D.G.R. n. 1620 del 12/10/2017, con traslazione parziale di un'area e ricomposizione di una ex cava, presentato dalla ditta Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 36046 Lusiana Conco (VI), P.IVA 02421850245. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 04/11/2024; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 13/11/2024; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 20/11/2024, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 18/12/2024 e notificata al Proponente con nota in data 20/12/2024; - in data 20/01/2025 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/02/2025, approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 04/07/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTE le D.D.G.R. n. 568/2018 e n. 1620/2019;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV° - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana Conco (VI), P.IVA 02421850245, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 562902 in data 04/11/2024;
VISTA la nota protocollo regionale 578715 in data 13/11/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTA la nota in data 13/11/2024 – protocollo 578685 gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di verificare la conformità dell’istanza in oggetto con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRAC e della L.R. n. 13/2018;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/11/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006,
CONSIDERATO che nella seduta del 18/12/2024, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 20/12/2024, protocollo regionale 650745;
TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 28857 in data 20/01/2025) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
TENUTO CONTO delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 05/02/2025 – protocollo regionale 63120 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;
PRESO ATTO che a riscontro della succitata richiesta il Proponente ha proposto (con nota acquisita al protocollo 67318 in data 07/02/2025) che la durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 11 (undici) anni, suddivisi in 8 (otto) anni per l’estrazione e 2 (due) anni per la ricomposizione e 1 (un) anno per l’istruttoria dell’istanza;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 395/2024 in data 12/12/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, ai fini della normativa forestale (D.Lgs. 34/2018, art. 4 - L.R. n. 52 del 13/09/1978, art. 15 - Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, art. 36) acquisito con nota in data 17/02/2025 – protocollo regionale 83537;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 26/02/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;
considerato che il progetto prevede l’ampliamento della cava per un volume complessivo di materiale utile pari a 33.638 mc, su una superficie di circa 5.175 mq;
dato atto che la coltivazione di cava non comporta possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d’acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell’ambito locale e territoriale.
dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali;
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che gli interventi non ricadono all’interno di habitat tutelati o in aree caratterizzate da una significativa sensibilità a perturbazioni ambientali;
preso atto che per quanto riguarda la componente vibrazioni, come riportato dal Proponente nella documentazione integrativa presentata, le modalità di coltivazione della cava non prevedono l’utilizzo di esplosivi;
preso atto che l’assetto naturale si presenta profondamente modificato dall’attività estrattiva che è in atto da decenni e che ha avuto nell’ultimo periodo un notevole sviluppo: nella zona insistono infatti numerose attività di cava, sia attive che non attive o dismesse; la zona di intervento infatti è ubicata appena al di sopra dell’ampio comprensorio estrattivo di Bertiaga;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale dalle quali si evince l’assenza di elementi vegetazionali di pregio (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);
preso atto che nell’area analizzata e oggetto dei lavori di coltivazione di cava non sono presenti grotte, geositi, sorgenti o trincee risalenti alla prima guerra mondiale;
preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza. della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali la quale, con nota in data 17/02/2025 – protocollo regionale 83537, ha espresso parere favorevole ai fini della normativa forestale (D.Lgs. 34/2018, art. 4 - L.R. n. 52 del 13/09/1978, art. 15 - Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, art. 36), prescrivendo che:
considerato che il proponente ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito al possibile impatto da produzione di polveri in un’apposita relazione integrativa e che si ritengono sufficienti ed adeguate le misure di mitigazione previste;
considerato che il proponente, come da richiesta della Regione Veneto, ha presentato la Valutazione Previsionale di Impatto acustico e che nonostante la relazione dimostri il futuro rispetto dei limiti acustici presso i ricettori vicini alla Cava Bertiaga, alla relazione mancano alcune informazioni fondamentali quali ad esempio:
valutato che la relazione acustica risponda solo parzialmente a quanto richiesto, e che sia quindi necessario prevedere un’apposita condizione ambientale che chieda al proponente di integrare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni mancanti di cui sopra e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008;
tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 05/02/2025 – protocollo regionale 63120 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;
considerato che a riscontro della succitata richiesta il Proponente ha proposto (con nota acquisita al protocollo 67318 in data 07/02/2025) che la durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 11 (undici) anni, suddivisi in 8 (otto) anni per l’estrazione e 2 (due) anni per la ricomposizione e 1 (un) anno per l’istruttoria dell’istanza e che tale durata appare congrua;
tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, nonché da ARPAV, Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario;
considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo all’ampliamento con traslazione parziale di un'area e ricomposizione di una ex cava, della cava denominata “Bertiaga davanti" autorizzata con D.G.R. n. 1620 del 12/10/2017 localizzato in Comune di Lusiana Conco (VI), presentato dalla ditta Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana Conco (VI), P.IVA 02421850245, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti condizioni ambientali:
CONDIZIONI AMBIENTALI
NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 395/2024 in data 12/12/2024 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 65/2024). A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento con traslazione parziale di un'area e ricomposizione di una ex cava denominata “Bertiaga davanti" autorizzata con D.G.R. n. 1620 del 12/10/2017, il Proponente dovrà inviare agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV
2
Ante operam – prima del rilascio dell’autorizzazione
Il Proponente dovrà integrare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni mancanti riportate nelle considerazioni finali del presente parere (software previsionale utilizzato, Report finale dei valori al ricettore, valutazione dell’immissione acustica e, se applicabile, del differenziale) e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del Provvedimento di verifica di assoggettabilità, il Proponente dovrà inviare alla Regione del Veneto – U.O. Valutazione Impatto Ambientale ed al soggetto verificatore, apposita istanza per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale.
ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/02/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 29/01/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento con traslazione parziale di un'area e ricomposizione di una ex cava denominata “Bertiaga davanti" autorizzata con D.G.R. n. 1620 del 12/10/2017, il Proponente dovrà inviare agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione..
Il Proponente dovrà integrare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni mancanti riportate nelle considerazioni finali del presente parere (software previsionale utilizzato, Report finale dei valori al ricettore, valutazione dell’immissione acustica e, se applicabile, del differenziale) e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008.
3. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
4.che, tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2024, l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 11 (undici) anni;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana Conco (VI), P.IVA 02421850245 (PEC: frellosrl@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Lusiana Conco (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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