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Bur n. 38 del 25 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 27 del 11 marzo 2025

Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) SCARL, con sede legale in Via Veneto, 6 36015 Schio (VI), P.IVA 00898570247. Nuova cava di argilla per laterizi denominata "Lee". Comune di localizzazione: Villaverla (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Codice progetto: 61/2024. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza


Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo all'aperture di nuova cava di argilla per laterizi denominata "Lee" da realizzarsi in Comune di Villaverla (VI), presentato dalla Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) SCARL, con sede legale in Via Veneto, 6 36015 Schio (VI), P.IVA 00898570247. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 24/10/2024; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 30/10/2024; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 06/11/2024, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 04/12/2024 e notificata al Proponente con nota in data 05/12/2024; - in data 03/01/2025 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/03/2025, approvate seduta stante.
 

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 30/10/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

VISTE le D.D.G.R. n. 568/2018 e n. 1620/2019;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV° - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta “C.G.A. - Consorzio Gestione Argille SCARL”, acquisita con prot. n. 547966 del 24/10/2024;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in particolare, l’apertura e la coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata “Lee”, in un’area di complessivi 52.160 mq, ubicata nel settore meridionale del territorio del Comune di Villaverla (VI) e classificata dal vigente Piano degli Interventi in z.t.o. “E2 Elevata utilizzazione agricola”;

VISTA la nota prot. n. 557897 del 30/10/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la nota prot. n. 557883 del 30/10/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive di verificare la conformità dell’istanza con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.A.C. e dalla L.R. n. 13/2018;

VISTA la nota prot 565349 del 05/11/2024, con la quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive ha comunicato che l’istanza risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C.;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/11/2024, è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Comune di Villaverla, nota acquisita al prot. reg. con n. 599705 del 26/11/2024;
     
  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nota acquisita al prot. reg. n. 607399 del 29/11/2024;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

VISTI il contributo pervenuto dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, acquisito con protocollo regionale 607427 in data 29/11/2024;

CONSIDERATO che nella seduta del 04/12/2024, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 05/12/2024, protocollo regionale 617353;

TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 1906 e 2008 in data 03/01/2025) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 05/02/2025 – protocollo regionale 63128 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;

PRESO ATTO che a riscontro della succitata richiesta il Proponente ha proposto (con nota acquista al protocollo 66697 in data 07/02/2025) che la durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 6 (sei) anni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO delle valutazioni condotte dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 30/2025 in data 03/02/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

VISTI il contributo pervenuto dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario acquisito con protocollo regionale 61375 in data 05/02/2025;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/03/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V° alla parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

dato atto che la coltivazione di cava non comporta possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d’acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell’ambito locale e territoriale.

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che gli interventi non ricadono all’interno di habitat tutelati o in aree caratterizzate da una significativa sensibilità a perturbazioni ambientali;

preso atto che l’assetto naturale si presenta profondamente modificato dall’attività estrattiva che è in atto da decenni e che ha avuto nell’ultimo periodo un notevole sviluppo;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale dalle quali si evince l’assenza di elementi vegetazionali di pregio (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che, per quanto riguarda il possibile impatto sulla componente “Rumore” il proponente ha presentato il documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico che risulta essere stata così attuata:

  • individuazione dei principali ricettori sensibili;
  • descrizione dell’attuale situazione acustica presso i ricettori individuati mediante indagine fonometrica;
  • individuazione delle principali sorgenti di rumore future e loro valutazione acustica mediante dati disponibili e misurazioni dirette su apparecchiature simili;
  • valutazione della futura situazione acustica mediante software previsionale Cadna-A;
  • valutazione del traffico indotto;
  • i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell’area di pertinenza dell’azienda e di quelle contermini;
  • i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno;

valutato che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dal Proponente, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dal nuovo intervento nell’ambiente circostante;

preso atto delle valutazioni condotte dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, NUVV n. 30/2025 in data 03/02/2025, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

preso atto che, in relazione agli aspetti “viabilistici”, il Proponente ha dato riscontro a quanto richiesto dal Comune, indicando un’alternativa di viabilità che attualmente è ancora in fase di ipotesi e pertanto non concretizzabile, considerato il cronoprogramma del progetto in questione;

considerato tuttavia che il traffico indotto dall’attività è da considerarsi nel complesso limitato e l’incremento non significativo, si ritiene che Ditta possa utilizzare la Via Cantarana e successivamente la Via Trieste, già impiegate dai mezzi pesanti in ingresso e uscita dalla vicina ditta Bear Plast, ipotizzando che una volta realizzata la bretella, l’Amministrazione comunale potrà, se lo ritiene opportuno, interdire il traffico pesante sulla Via Trieste e porre l’obbligo di utilizzo della nuova viabilità;

preso atto della richiesta del Proponente di avvicinarsi con gli scavi a manufatti per distanze inferiori a quelle indicate dall’art. 15 comma 7 “Distanze di sicurezza e prescrizioni tecniche” delle NTA del PRAC e che il progetto di coltivazione è corredato da specifica documentazione che motiva le scelte e fornisce garanzie sulla stabilità e sicurezza dei manufatti interessati;

considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo D.G.R. n. 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
  • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
  • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);

tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2025, gli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con nota in data 05/02/2025 – protocollo regionale 63128 hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. congrua e motivata rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;

preso atto che a riscontro della succitata richiesta il Proponente ha proposto (con nota acquista al protocollo 66697 in data 07/02/2025) che la durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 6 (sei) anni e che tale durata e appare congrua;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, nonché da ARPAV, Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo alla nuova cava di argilla per laterizi denominata "Lee", localizzata in Comune di Villaverla (VI), presentato dal Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) SCARL, con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI), P.IVA 00898570247, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, con la seguente condizione ambientale:


CONDIZIONI AMBIENTALI
 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 30/2025 in data 03/02/2025 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 61/2024).
A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della nuova cava di argilla per laterizi denominata "Lee", localizzata in Comune di Villaverla (VI), il Proponente dovrà inviare agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/03/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/03/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:


CONDIZIONI AMBIENTALI
 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 30/2025 in data 03/02/2025 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 61/2024).
A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della nuova cava di argilla per laterizi denominata "Lee", localizzata in Comune di Villaverla (VI), il Proponente dovrà inviare agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV

 

3. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. che, tenuto conto delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dalla Legge n. 191/2024, l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 6 (sei) anni;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) SCARL, con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI), P.IVA 00898570247 (PEC: consorzioargille@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Villaverla (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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