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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 118 del 10 marzo 2025
Art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31. Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti con decreto n. 580 del 26/11/2024.
Con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, sono nominate le Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici, per soli esami, per il profilo di Operatore Esperto Tecnico ed Operatore Esperto dei servizi di portierato, indetti con il decreto n. 580 del 26/11/2024.
Il Direttore
Premesso che con decreto n. 580 del 26/11/2024 sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per soli esami:
Atteso che con il medesimo decreto sono stati, altresì, approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi e che i rispettivi bandi di concorso sono stati pubblicati sul Portale unico del reclutamento “inPA” a partire dal giorno 29/11/2024 e che il termine finale per la presentazione delle candidature era fissato alle ore 12.59 del giorno 30/12/2024;
Visti i decreti n. 100 e n. 101 del 27/02/2025 aventi ad oggetto l’ammissione con riserva e l’esclusione dei candidati dei concorsi di cui all’oggetto;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale la composizione delle commissioni avviene “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
Richiamato altresì l’art. 15 dell’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 dell’11 luglio 2003, recante “Nuova Disciplina di accesso all’impiego regionale”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, le commissioni di concorso sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di personale e devono risultare composte da un massimo di tre membri, più eventuali componenti aggiunti per specifiche materie e da un segretario di categoria non inferiore alla ex categoria C, attuale Area degli Istruttori;
Ritenuto quindi necessario procedere, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche alla nomina di singoli componenti supplenti che potranno intervenire alle sedute delle rispettive Commissioni, nelle ipotesi di impedimento dei componenti effettivi;
Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto, di cui all’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014;
Dato atto di quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001 circa l’assenza di condanne che comportino l’inconferibilità dell’incarico di componente/segretario di Commissioni di concorso, di cui al presente provvedimento;
Atteso quanto disposto dall’art. 57 del citato D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e, in particolare, dai commi 1, lett. a) e 1-bis, il quale ultimo prevede l’invio alla Consigliera di Parità regionale dell’atto di nomina delle commissioni di concorso, ai fini della verifica del rispetto della riserva di un terzo di cui al precedente comma 1, lett. a);
Visti:
Su istruttoria dell’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze;
decreta
Michele Pelloso
(seguono allegati)
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