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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 23 del 05 marzo 2025
KUNKEN KNOTTEN SRL. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "RONCALTO" in Comune di Asiago (VI) - Comune di localizzazione: Asiago (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società KUNKEN KNOTTEN SRL relativo al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata "RONCALTO" in Comune di Asiago (VI).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 09/10/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da KUNKEN KNOTTEN SRL (con sede legale in via Bagnara n. 16 – 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P. IVA 03914050244), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo nn. 501370 – 501377 – 501387 del 01/10/2024, con prot. n. 508131 del 04/10/2024 e successiva nota prot. n. 513992 del 08/10/2024;
VISTA la nota protocollo regionale n. 538935 del 18/10/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla UO Direzione Difesa del Suolo e della Costa la verifica di procedibilità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018;
VISTA la nota protocollo regionale n. 541653 del 21/10/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa hanno comunicato che l’istanza relativa alla cava in oggetto risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C.;
VISTA la nota protocollo regionale n. 518103 del 09/10/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO che in data 23/10/2024 i delegati di KUNKEN KNOTTEN SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;
CONSIDERATO che in data 23/10/2024 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile dell’istruttoria del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 555282 del 29/10/2024;
CONSIDERATO che il progetto prevede il rinnovo dell’intervento autorizzato con D.G.R. n. 1244 del 16.07.2013, relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile denominata “RONCALTO” in Comune di Asiago (VI), confermandone i quantitativi, le superfici e le modalità di ricomposizione;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la nota prot. n. 602090 del 27/11/2024 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la trasmissione delle risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 20/11/2024, consistenti in una richiesta di integrazioni ed approfondimenti;
CONSIDERATE la nota prot. n. 609679 del 02/12/2024 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 617239 del 05/12/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 16/01/2025;
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 378/2024 – Pratica 6021 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, nella quale viene dichiarata una positiva conclusione, con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 22436 del 15/01/2025;
CONSIDERATA la nota prot. n. 67364 del 07/02/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 63136 del 09/02/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 72991 del 11/02/2025, con la quale è stata proposta una durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 11 anni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 26/02/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 13/2018 all’art. 16, comma 1 che prevede “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;
PRESO ATTO che per la cava denominata “RONCALTO”, autorizzata con la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1244 del 16 luglio 2013, è stata concessa una proroga con Decreto Dirigenziale Regionale (D.D.R.) n. 127 del 9 marzo 2021 che ha fissato la scadenza dei lavori di coltivazione e ricomposizione al 31 agosto 2024;
TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione entro la data del 31/08/2024, ha presentato l’istanza in argomento finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della medesima legge, L.R. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;
PRESO ATTO che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere ed autorizzato con provvedimento n. 1244 del 16 luglio 2013, senza alcun incremento volumetrico del quantitativo di materiale utile estraibile o della superficie di cava;
PRESO ATTO che il piano di coltivazione proposto è quindi relativo sostanzialmente alla prosecuzione e completamento di quanto sino ad oggi realizzato nel sito di cava;
PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale un rinnovo di concessione di 10 anni;
PRESO ATTO che il progetto prevede:
PRESO ATTO che le modalità di coltivazione della cava permettono di effettuare progressivamente le operazioni di coltivazione di un lotto e contemporaneamente il ripristino di quello precedentemente coltivato;
PRESO ATTO che il progetto di ricomposizione ambientale riconferma i contenuti tecnici di indirizzo, gli obiettivi ed il modello finale del ripristino ambientale già autorizzato; sono confermate le linee guida e gli obiettivi della ricomposizione ambientale:
CONSIDERATO che l’intervento ricade nell’ambito degli "Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato – Mineral extraction", non interessa elementi ecorelazionali e ricade all’interno di un’area estrattiva in essere (PTRC);
CONSIDERATO che nell’area di intervento non sono state rilevate perimetrazioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico (PGRA);
PRESO ATTO della nota n. 18817/2024 del 12/11/2024 dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, acquisita al protocollo regionale con n. 584402 del 15/11/2024, che esprime parere favorevole al progetto in esame;
CONSIDERATO che l’area di intervento è individuata come “cava attiva”; non ricade all’interno di siti ambientali sensibili e/o oggetto di particolari misure di conservazione e tutela; non ricade all’interno di ambiti di particolare valenza paesaggistica (PTCP Vicenza);
CONSIDERATO l’area di cava rientra nell’ambito delle attività estrattive (PAT del Comune di Asiago);
CONSIDERATO che l’area di cava rientra nella zonizzazione “Area agricola” e ricade nell’ambito Area Agricola e Attività di cava (PI del Comune di Asiago);
PRESO ATTO che il proponente in riferimento al quadro progettuale, a seguito della richiesta integrazioni, ha risposto in maniera esaustiva integrando e aggiornando lo Studio Preliminare Ambientale e in particolare ha descritto lo stato di avanzamento della coltivazione e lo stato di avanzamento della ricomposizione ambientale;
PRESO ATTO in riferimento al tema viabilità, che a seguito della richiesta integrazioni, il proponente ha dichiarato che l’itinerario “A” ovvero deviando dalla strada che collega la frazione di Cesuna con Canove di Roana e sottopassando l’ex tracciato ferroviario per circa 1,5 km di strada forestale camionabile sterrata, non interessando nuclei abitativi, risulta il percorso preferenziale in quanto non interessa località o centri abitati;
CONSIDERATO che con riferimento alla relazione di valutazione d’incidenza, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, la relazione tecnica n. 378/2024 – Pratica 6021 del 02/12/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti mitigativi il proponente, a seguito della richiesta integrazioni, ha soddisfatto le richieste integrando gli elaborati E01 rev01 “Relazione tecnica di progetto” ed E02 rev01 “Studio preliminare ambientale”;
PRESO ATTO che per quanto riguarda l’analisi degli aspetti ambientali il proponente, a seguito della richiesta integrazioni, ha aggiornato e integrato lo Studio Preliminare Ambientale in maniera esaustiva;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’aspetto acustico i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell’area di pertinenza dell’azienda e di quelle contermini;
VISTO che i risultati ottenuti evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno grazie alla messa in atto delle mitigazioni acustiche;
RITENUTA corretta ed esaustiva, per le condizioni operative dichiarate, la valutazione realizzata dal proponente;
RITENUTO che il proponente, ad attività a regime dovrà effettuare una campagna di misure nelle condizioni più gravose presso i ricettori individuati sia per la fase di coltivazione, che di ricomposizione;
CONSIDERATO che in relazione alle emissioni in atmosfera, indipendentemente dall’attendibilità delle stime previsionali effettuate dal proponente, si reputa necessaria l’attuazione delle seguenti misure di mitigazione, al fine di ridurre l’emissione degli inquinanti tipici della fase di cantiere durante il periodo delle lavorazioni:
VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 72991 del 11/02/2025, con la quale è stata indicata una durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 11 anni;
VISTI i contributi istruttori di:
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 378/2024: A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 26/02/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26/02/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 11 (undici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla della KUNKEN KNOTTEN SRL (C.F. 03914050244), con sede legale in Via Bagnara, 16 a Lusiana Conco (VI), - (PEC: kunkenknottensrl@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Asiago (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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