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Bur n. 36 del 18 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 22 del 05 marzo 2025

Lightsource Renewable Energy Italy Spv 25 S.r.l. Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Favaro", di potenza pari a 9,99 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Venezia (VE) progetto che modifica il precedente denominato "Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Favaro" di potenza pari a 14,48 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Venezia (VE)". Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy Spv 25 S.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Favaro", di potenza pari a 9,99 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Venezia (VE).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 01/08/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall’art. 47;

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L.12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da Lightsource Renewacle Energy Italy Spv 25 S.r.l. (C.F. 13482930966), con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 7 a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 350773 del 12/07/2024 e perfezionata in data 25/07/2024 con nota prot. n. 373000;

CONSIDERATO che il progetto, a seguito delle modifiche apportate in corso d’istruttoria, riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Favaro”, di potenza pari a 9,99 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Venezia (VE) – progetto che sostituisce il precedente avente ad oggetto un impianto agrivoltaico denominato “Favaro” di potenza pari a 14,48 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Venezia (VE);

VISTA la nota n. 378135 del 29/07/2024 e la successiva comunicazione prot. n. 388016 del 01/08/2024 con le quali gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/08/2024 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 403391 del 08/08/2024;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni:

  • nota acquisita con prot. n.397731 del 06/08/2024 con la quale la società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a. comunica che il tratto dell’Autostrada A57 in fregio alla quale verrà eseguito l’intervento in oggetto, non rientra nelle competenze gestorie della suddetta società, ma risulta di competenza della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.;
  • nota prot. n.11339 del 07/08/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 400429 del 07/08/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive presenta alcune richieste di integrazione;
  • nota prot. n. 13574/2024 del 08/08/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 407770 del 12/08/2024, con la quale l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali presenta alcune osservazioni e richiesta di integrazione;
  • note prot. n. 419465 e 419355 del 27/08/2024, acquisite al protocollo regionale con n. 432746 del 27/08/2024, con le quali il Sindaco del Comune di Venezia e l’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali presentano alcune valutazioni, osservazioni e richieste di integrazione;
  • nota prot. n. 53255 del 27/08/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 432915 del 27/08/2024, con la quale la Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambientale – Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale presenta alcune osservazioni e richieste di integrazione;
  • nota prot. n. 210/ST del 28/08/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 434160 del 28/08/2024, con la quale la Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia presenta le proprie osservazioni;
  • nota prot. regionale n. 434795 del 28/08/2024 con la quale il sig. Paolo Bonafè per conto di altri 181 firmatari presenta osservazioni;

PRESO ATTO che, successivamente al termine di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • nota prot. regionale n. 486371 del 23/09/2024 con la quale la sig.ra Susanna Tosi per conto dei cittadini di via Cà Solaro presenta osservazioni;
  • nota prot. n. 464456 del 24/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 489261 del 24/09/2024, con la quale il Consiglio della Municipalità di Favaro Veneto – Città di Venezia nella seduta del 23 settembre 2024 – Ordine del Giorno n. 3/2024 – ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto agrifotovoltaico nella zona di Cà Solaro;
  • nota prot. regionale n. 493076 del 26/09/2024 con la quale i sig.ri Vanin Angelo e Dissegna Dario in rappresentanza del Comitato Cittadini “Via Pialoi” – Venezia Dese/Cà Solaro presentano alcune osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 34697/24 del 03/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 443328 del 03/09/2024, con la quale la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. comunica che il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali – è vincolante nel procedimento in essere;

VISTA la nota prot. n. 23658 del 10/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 465141 del 10/09/2024, con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna esprime osservazioni e parere;

VISTA la nota prot. n. 173696 del 17/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 480369 del 18/09/2024, con la quale l’ULSS 3 Serenissima – UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica – UOS Salute Ambiente presenta osservazioni e successiva nota prot. n. 179781 del 23/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 487478 del 23/09/2024, di pari contenuto;

VISTA la nota prot. n. 24961 del 20/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 484622 del 20/09/2024, con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna esprime osservazioni e integra la precedente nota prot. reg. n. 465141 del 10/09/2024;

VISTA la nota prot. n. 1129184 del 18/10/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 538225 del 18/10/2024, con la quale la società e-distribuzione presenta alcune delucidazioni relative al progetto;

VISTA la nota n. 53911 del 29/08/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 437436 del 30/08/2024, con la quale la Città Metropolitana di Venezia – Area Uso e Assetto del Territorio – Servizio uso e assetto del territorio, ha comunicato l’adozione dell’individuazione delle Aree Agricole di Pregio ai sensi della L.R. 17/2022 secondo i criteri e gli indirizzi operativi approvati con D.G.R. 312 del 21/03/2023, Decreto n. 45/2024 del 27/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 519699 del 10/10/2024 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la trasmissione delle risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 09/10/2024, consistenti in una richiesta di integrazioni ed approfondimenti;

CONSIDERATE la nota prot. n. 527886 del 14/10/2024 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 531868 del 15/10/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene comunicato il nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 77423 del 28/11/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 607436 del 29/11/2024, con la quale la Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambientale – Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale, in riscontro alla richiesta di approfondimenti prot. n. 519699 del 10/10/2024, ha comunicato la proposta di Individuazione delle Aree Agricole di Pregio ai sensi della L.R. 17/2022 per i mappali afferenti all’area di progetto;

PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, pervenute tramite PEC in data 29/11/2024 e assunte agli atti con prot. nn. 609202 – 609223 – 609241 – 609257 – 609264 – 609277 – 609361 – 609375 – 609383 – 609398 – 609414 – 609416 – 609419 – 609431 – 609436 – 609439 – 609441 – 609478 – 609480 – 609482 – 609495 – 609499 – 609500 – 609520 - 609533 del 02/12/2024, con le quali ha presentato documentazione aggiornata e modificata rispetto al layout presentato in prima emissione e avente per oggetto “Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Favaro”, di potenza pari a 9,99 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Venezia (VE)”;

CONSIDERATA la nota prot. n. 658725 del 27/12/2024 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che successivamente alla richiesta integrazioni prot. n. 519699 del 10/10/2024 sono pervenute le seguenti comunicazioni:

  • nota n. 77423 del 28/11/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 607436 del 29/11/2024, con la quale la Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambientale – Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale, ha comunicato la proposta di Individuazione delle Aree Agricole di Pregio ai sensi della L.R. 17/2022 per i mappali afferenti all’area di progetto;
  • nota n. 48962/2025 del 28/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 45997 del 28/01/2025, con la quale la Città di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Ufficio di Piano ha riscontrato alla richiesta di approfondimenti prot. n. 519699 del 10/10/2024;
  • nota prot. n. 1107/2025 del 28/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 47111 del 28/01/2025, con la quale l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali presenta il proprio parere;
  • la nota prot. n. 1166/2025 del 29/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 49762 del 29/01/2025, della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.;
  • la nota prot. n. 1922 del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 53304 del 31/01/2025, con la quale il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive presenta le proprie osservazioni;
  • la nota n. 67289/2025 del 07/02/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 67312 del 07/02/2025, con la quale la Città di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali – Servizio Valutazioni Ambientali ha presentato le proprie osservazioni;
  • nota prot. reg. n. 72879 del 11/02/2025 con la quale l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali esprime il proprio parere;
  • la nota prot. n. 3383 del 11/02/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 73815 del 12/02/2025, con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna esprime il proprio parere endoprocedimentale di competenza;

VISTA la nota prot. n. 38016 del 23/01/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 42062 del 23/01/2025, con la quale è stata indicata una durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 6 anni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2025 è avvenuta la presentazione dello stato dell’arte dell’istruttoria da parte degli uffici U.O. VIA e che in tale seduta, a seguito dei pareri espressi dal Comune di Venezia e dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, pervenuti in data 28/01/2025, il Comitato Tecnico Regionale VIA ha rimandato alla seduta successiva la discussione del progetto, al fine di consentire alla ditta proponente l’opportunità di riscontrare ai suddetti pareri;

PRESO ATTO della nota di riscontro ai pareri sopracitati da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 65654 del 06/02/2025;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 12/02/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016;
  • la L.R. n. 12/2024;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;
  • la L.R. n. 17 del 19/07/2022
  • la Legge n. 41 del 21/04/2023
  • il D.L. 15 maggio 2024, n. 63;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’istanza è relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Favaro”, di potenza pari a 9,99 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Venezia (VE) – progetto che modifica il precedente, che prevedeva la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Favaro” di potenza pari a 14,48 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Venezia (VE);

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico Regionale VIA, il progetto è stato modificato in riduzione dal proponente, che ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche, che interesseranno tutti gli elementi di impianto:

  • riduzione della potenza dell’impianto da 14,48 MWp a 9,99 MWp;
  • riduzione della superficie di suolo occupata da 18 a 14 ha circa;
  • riduzione del numero di pannelli fotovoltaici da 20.216 moduli a 14.280 moduli fotovoltaici, bifacciali o equivalenti, da 700 Wp;
  • suddivisione dell’area di impianto da 3 a 2 sotto impianti, così distinti, e ciascuno dei quali con un punto di allaccio alla rete POD dedicato:
  • IMPIANTO “FAVARO 1” avente una potenza DC di 4'998,00 kWp generata da 7140 moduli fotovoltaici e una potenza AC di 4'800,00 kVA;
  • IMPIANTO “FAVARO 2” avente una potenza DC di 4'998,00 kWp generata da 7140 moduli fotovoltaici e una potenza AC di 4'800,00 kVA.
  • riduzione degli allacci alla rete e-Distribuzione da 3 nuove linee MT a 2 nuove linee MT uscenti dalla futura CP Favaro.

CONSIDERATO che il progetto proposto prevede un allaccio alla rete di e-Distribuzione tramite realizzazione di N.2 nuove cabine di consegna, una per ciascun lotto d’impianto, ognuna collegata in entra esce su una delle 2 nuove linee MT uscenti dalla futura CP Favaro;

CONSIDERATO che, in riferimento alla pianificazione e al quadro programmatico, l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici:

  • ricade interamente in un’area classificata a pericolosità moderata (P1) – PGRA Alpi Orientali;
  • rientra in “Agricoltura Periurbana” – PTRC Veneto;
  • ricade in “Aree di interesse ambientale”, “Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione” e in “Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientali, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio agrario” – PAT Comune di Venezia;
  • nel PI vigente l’area di progetto ricade:
  • parte in “Zona di produzione agricola F-Sp - F Speciale - Bosco di Mestre” sottoposta alle direttive ed indirizzi del “Progetto Ambientale” allegato al P.R.G. vigente in Ambito del bosco produttivo di nuova formazione; l’area è normata dall’articolo 42 delle NTA della Variante PRG della Terraferma e rientra nelle fattispecie della zona agricola “ZTO E”, disciplinata in conformità alle Sottozone E2 ed E3 della Variante PRG della Terraferma;
  • parte in “Area non pianificata ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L.R. 11/2004”, l’area era inizialmente individuata come “Zona produttiva - D7b - zona per attrezzature di servizio alla viabilità” e “Aree per verde attrezzato (parco, gioco) (V)” da assoggettare complessivamente a Strumento Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata, Piano di Lottizzazione (P.diL.) secondo la scheda norma n. "D7.b n. 1" in località raccordo tangenziale “Bazzera”.
  • nella Variante n. 90 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 14/12/2023 relativa alla “(…) nuova disciplina urbanistica per le aree decadute ai sensi dell’art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 e delle aree PEEP del Piano di Zona decaduto”, e non ancora approvata, si evince che:
  • la zona denominata “V – Verde Attrezzato (parco, gioco)” presente nella Variante PRG della Terraferma permane come zto “V – Verde Attrezzato (parco, gioco)” e viene solamente aggiustato il perimetro dell’area urbanistica; 
  • per la restante area, non oggetto della variante, viene mantenuta la classificazione di “Zona di produzione agricola F-Sp - F Speciale - Bosco di Mestre”.

DATO ATTO che il Comune di Venezia con nota prot. reg. n. 45997 del 28/01/2025 e successiva nota prot. reg. n. 67312 del 07/02/2025 ha segnalato che il progetto non è coerente con la strumentazione urbanistica comunale vigente ed adottata;

CONSIDERATO che in riferimento a quanto previsto dalla pianificazione comunale sull’area ed in particolare all’articolo 39 delle NTA del PAT in base al quale “In tali ambiti sono promossi gli interventi nel rispetto delle norme di pianificazione forestale”, è stato considerato che:

  • il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico che rispetta i requisiti delle linee guida del MITE che ad oggi rappresentano il principale riferimento in tema di impianti Agrivoltaici;
  • il progetto ha previsto delle fasce di mitigazione con specie arboree costituite da specie autoctone e coerenti con la vegetazione dell’ecosistema locale;
  • l’area di progetto è riconducibile alle fattispecie di idoneità all'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20 c. 8 del D.Lgs. 199/2021;

VISTO D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti (articolo 1, comma 1);

CONSIDERATO con riferimento alla “Zona di produzione agricola F-Sp - F Speciale - Bosco di Mestre” che l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 190/2024 prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 (impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

CONSIDERATO con riferimento all’“Area non pianificata ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L.R. 11/2004” - ad oggi oggetto di variante urbanistica al PI adottata e non approvata - che l’articolo 9 Autorizzazione unica, comma 10, del D. Lgs. 190/2024 dispone che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita (…) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

CONSIDERATO pertanto che l’eventuale variante allo strumento urbanistico comunale sarà disposta nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica;

CONSIDERATO che in riferimento all’idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici (D. Lgs. 199/2021, articolo 20 comma 8), l’istruttoria ha permesso di verificare che:

  • l’area dell’impianto non presenta vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rientra totalmente nel perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stabilimenti. Si evidenzia che nell’area di servizio Bazzera esistono due impianti individuati ai sensi dell’art. n. 268, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 – Fonti di Pressione (fonte ARPAV): Id sito 32252 - Autolavaggi e distributori di benzina (IDC) e Id sito 19829 - Costruzioni (COS);
     
  • l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici non presenta vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rientra nella fascia di 300 metri dalle aree della rete autostradale – Autostrada – Tangenziale di Mestre – A57 – Area di servizio “Bazzera”;

CONSIDERATO pertanto che l’area dell’impianto risulta riconducibile alle fattispecie di idoneità di cui al D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”), articolo 20, comma 8, lett. c-ter) punti 2 e 3:

  • comma 8 lett. c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
  • c. 8 lett. c-ter punto 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • c. 8 lett. c-ter punto 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

VERIFICATO che in riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3 della L.R. 17/2022, l’area è caratterizzata da

  • Comma 1 lett. B) numero 4 - aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
  • comma 1 lett. B) numero 5 - aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
  • comma 1 lett. C) numero 4 – aree agricole di pregio;

CONSIDERATO infatti che l’area di progetto risulta interessata da

  • l’area dell’impianto ricade in “Aree di interesse ambientale” e in “Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientali, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio agrario” – PAT Comune di Venezia
  • l’area dell’impianto ricade interamente in un’area classificata a pericolosità moderata (P1) – PGRA Alpi Orientali;
  • aree agricole di pregio (decreto del Sindaco della Città Metropolitana N. 59/2024 del 16/12/2024 la Città Metropolitana di Venezia), ed in particolare:
  • l’impianto “Favaro 1” ricade nel livello più basso di pregio, con indice compreso fra 0,040 e 0,14;
  • l’impianto “Favaro 2” ricade in 3 diversi livelli di pregio, ossia i primi tre fra quelli indicati in mappa, con indice di pregio complessivamente compresi fra 0,040 e 0,325, su una scala compresa fra 0,040 e 0,51.

RITENUTO in riferimento ai suddetti indicatori di presuntiva non idoneità:

  • aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico: il proponente a seguito della richiesta integrazioni e a seguito della successiva richiesta di riscontro al parere formulato dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (note prot. n.13574/2024 del 08/08/2024 e n. 1107/2025 del 28/01/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 407770 del 12/08/2024 e n. 65654 del 06/02/2025) ha presentato gli elaborati “LS16938.ENG.REL.039.00_Attestazione non superamento rischio idraulico”, “LS16938.ENG.TAV.005.01_Inquadramento dell’intervento su cartografia PAI e PGRA” e LS16938.ENG.REL.009.02_Relazione idrologico-idraulica in ottemperanza a quanto richiesto; inoltre, i cabinati previsti in progetto sono posizionati ad una quota di 0,60 metri rispetto al piano campagna, come rintracciabile nel documento “LS16938.ENG.TAV.021.01_Cabinati di impianto – Piante, Prospetti, Sezioni” quota conforme al comma 4 dell’articolo 14 delle Norme di Attuazione del PGRA che richiede di sollevare gli interventi di 0,50 metri rispetto al piano campagna.
     
  • aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità: il proponente dovrà ottemperare alla condizione ambientale relativa alla valutazione di incidenza e realizzare quanto previsto dalla relazione agronomica;
     
  • aree agricole di pregio: il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico che rispetta i requisiti previsti dalle Linee Guida del MITE ("Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici") che ad oggi rappresentano il principale riferimento in tema di impianti Agrivoltaici. È stata, inoltre, identificata una specifica condizione ambientale per cui il conduttore delle superfici agricole, con riferimento all'arboreto da frutto che compone la siepe perimetrale, dovrà aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o al Sistema “Qualità Verificata” (QV), ottenere la relativa certificazione, e permanere nel sistema dei controlli per tutta la durata dell’impianto;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 72879 del 11/02/2025 l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, esaminati gli elaborati tecnico progettuali integrativi trasmessi dal proponente, ha espresso parere favorevole all’intervento in oggetto;

CONSIDERATO inoltre, che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico in coerenza con quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 17/22 “Valutazione delle istanze”, che individua, al comma 2, tra i parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, “la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2”;

CONSIDERATO inoltre, che l’area di progetto e della sottostazione non risultano interessate da:

  • vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D. 3267/1923;
  • vincoli ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • aree protette quali zone umide, Parchi nazionali e regionali, Siti Rete Natura 2000, Rete Ecologica regionale, provinciale e locale, geositi;
  • aree soggette a vincolo archeologico.

VISTA la nota prot. n. 23658 del 10/09/2024 del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, acquisita al protocollo regionale con n. 465141 del 10/09/2024, e la successiva nota prot. n. 3383 del 11/02/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 73815 del 12/02/2025 con le quali, in riferimento alla competenza archeologica, ritiene di “(…) non prescrivere la sottoposizione del progetto alla Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, di cui all’allegato I.8, art. 1, c. 7-10 del D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” ma, segnala che il progetto pur insistendo su un’area a basso rischio archeologico a motivo di un basso potenziale archeologico dell’areale di progetto, risulta comunque afferire alla porzione occidentale dell’agro centuriato della città romana di Altino pertanto, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ritiene opportuno indicare le seguenti prescrizioni:

  • “(…) gli interventi di scavo di maggiore entità (scavi areali per la posa delle fondazioni e trincee di larghezza pari o superiore a 1,0 m e di profondità pari o superiore a 1,0 m) siano condotti con assistenza archeologica, al fine di verificare l’eventuale emersione, nel corso dei lavori, di evidenze archeologicamente rilevanti, che potranno comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti per la tutela. Dette indagini dovranno essere condotte per il tramite di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità. Alla Soprintendenza andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell’intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito della Soprintendenza”;

CONSIDERATO che la Soprintendenza conclude le sue valutazioni evidenziando che “Ai fini della tutela archeologica e per quanto di competenza, la Soprintendenza esprime parere favorevole all’esecuzione delle opere in progetto, non ravvedendo in esso gli estremi per l’assoggettamento a procedura di VIA”;

RITENUTO che il proponente debba ottemperare, per quanto concerne la tutela archeologica, alle prescrizioni indicate nei suddetti pareri n. 23658 del 10/09/2024 e n. 73815 del 12/02/2025;

VISTA inoltre, la nota prot. n. 24961 del 20/09/2024 del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, acquisita al protocollo regionale con n. 484622 del 20/09/2024 con la quale, rappresenta “(…) che nell’area dell’impianto non risultano vincoli ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e che nell’intorno dell’impianto risultano le seguenti aree sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004:

  • Cubo di Bazzera - Stazione AGIP, D.M. 21/08/2019;
  • Forte Vallon (o Carpenedo), D.M. 17/05/2013;
  • Forte Cosenz, D.M. 28/08/2013;
  • Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il Bosco di Carpenedo e l'ecosistema dei prati umidi circostanti nel comune di Venezia, D.M. 01/08/1985; (…)”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3383 del 11/02/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 73815 del 12/02/2025, il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna evidenzia nuovamente che per quanto riguarda la tutela paesaggistica l’ambito di intervento non è interessato da beni paesaggistici in riferimento al D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che il progetto così come riformulato in sede di integrazioni risulta esterno agli ambiti vincolati e che in sede istruttoria è stato verificato il rispetto dei requisiti di idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al D.Lgs. 199/2021, in particolare di quelli di cui all’art. 20 c. 8 lett. c-ter punto 2) e 3);

CONSIDERATO che il proponente nella documentazione integrativa ha recepito e tenuto conto delle osservazioni rappresentate dal Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

CONSIDERATO inoltre, in riferimento agli aspetti vincolistici, la documentazione presentata a seguito della richiesta integrazioni risulta esauriente e che dalla stessa si evince che anche il progetto rimodulato risulta esterno agli ambiti vincolati ed alle aree oggetto di tutele di cui agli articoli 136 e 142 di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti progettuali dell’impianto fotovoltaico e per quanto riguarda gli aspetti autorizzatori, le integrazioni richieste con nota prot. reg. 519699 del 10/10/2024 - trasmesse a valle della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA svoltasi in data 09/10/2024 - sono state riscontrate dal proponente con la produzione degli elaborati di progetto aggiornati;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’Incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 20/2025 – Pratica 6110 del 28/01/2025 nella quale si evidenzia che, “per l’istanza in parola, è conclusa positivamente (con prescrizioni) la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
     
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all’impianto, anche mediante la realizzazione di fascia arboreo-arbustiva perimetrale di struttura plurifilare e multiplana di adeguata ampiezza, possibilmente non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus. Le fasce arboreo-arbustive andranno realizzate con specie autoctone e coerenti con la locale serie vegetazionale bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum). Altresì andranno effettuati gli interventi necessari per garantire la persistenza e la funzionalità delle opere a verde per l’intera durata dell’impianto;
     
  2. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che, in relazione alle misure di mitigazione, perimetralmente all’impianto agrivoltaico, sarà realizzata un’opera di mitigazione larga 5 metri e una fascia di 10 metri posta su tre lati attorno all’impianto n.1, impianto posto a nord, costituita da una fascia a verde di specie arboree e arbustive utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali;

CONSIDERATO che il proponente a seguito della richiesta di integrazioni ha previsto la realizzazione di una fascia di mitigazione coltivata con due filari di Pero da frutto e una siepe di giuggiolo in adiacenza alla recinzione;

CONSIDERATO che “(…) rispetto a quanto indicato nella Relazione agronomica (cod. elaborato LS16938.ENG.REL.026.02) del 28/11/2024 che riporta l'utilizzo di una siepe di giuggiolo (Ziziphus jujuba) addossata alla recinzione dell’impianto, si ritiene preferibile quanto riportato nella relazione agronomica (cod elaborato LS16938.ENG.REL.026.00) datata 05/07/2024, che prevede invece l'utilizzo dell'acero campestre (Acer campestre). L'impianto dell'acero campestre risulta infatti, sotto il profilo ecologico, più coerente rispetto al giuggiolo”, così come previsto anche dalla VPRG Terraferma;

RITENUTO pertanto che il proponente dovrà utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni per la siepe in acero campestre;

DATO ATTO che in ragione delle misure di mitigazione identificate e sopra descritte per l’inserimento paesaggistico del progetto, si considera superato per gli aspetti paesaggistici il parere della Soprintendenza acquisito in data 12/02/2025;

DATO ATTO che per gli aspetti archeologici si ritiene di recepire quanto indicato dalla Soprintendenza e per tale motivo si rimanda alla prescrizione indicata;

CONSIDERATO che la soluzione colturale dell’agrivoltaico prevede quindi la coltivazione di pero comune nella fascia di mitigazione coltivata e il mantenimento delle attività agricole attuali nelle aree agricole presenti tra le file dei moduli fotovoltaici, per la produzione di foraggere miglioratrici indirizzando la scelta verso seminativi a sviluppo ridotto come orzo, grano e soia;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la soluzione Agrovoltaica:

  • si ritiene che la documentazione presentata sia idonea alla dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida del MITE;
  • si ritiene adeguato il riscontro in merito alla dimostrazione di una chiara volontà di mantenere l’uso agricolo del terreno, prevedendo di definire successivamente un Accordo di Coltivazione ed un Contratto Agrario tra le parti;
  • si ritiene esauriente il riscontro fornito in relazione agli interventi di mitigazione previsti dal progetto;

CONSIDERATO che in relazione alla movimentazione delle terre, la realizzazione del progetto prevede un quantitativo di terre e rocce da scavo complessivo di 4.190,14 m3, di cui 232,07 m3 impiegate per le opere di rinterro e riporto, mentre 3.958,07 m3 sono considerate in esubero;

CONSIDERATO che in relazione alla movimentazione delle terre, al capitolo 5.0 “proposta di piano di caratterizzazione per le terre e rocce da scavo” del documento “piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, non è specificata la colonna di riferimento (se A o B), per l’analisi delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO pertanto, che ai fini del rilascio dell’autorizzazione:

  • il proponente dovrà indicare la colonna di riferimento per l’analisi delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • il proponente dovrà indicare le modalità di gestione delle terre e delle rocce da scavo in esubero, se come sottoprodotto o come rifiuto (in quanto a pagina 30 del Piano Preliminare di Utilizzo, la ditta dichiara che tra le possibili destinazioni c’è il riutilizzo come sottoprodotto. Tale affermazione non risulta coerente con quanto affermato dal proponente nella stessa pagina ove dichiara di voler gestire le terre come rifiuto. La qualifica di sottoprodotto non ricade nella gestione dei rifiuti ed è regolamentata dall’art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120)
  • il proponente dovrà correggere le inesattezze a pagina 16 nel documento “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo” e nei documenti “LS16938.ENG.TAV.019.00_Planimetria dei cavidotti” e “LS16938.ENG.TAV.027.00_Opere di mitigazione”, relative alla presenza del sub-lotto “Favaro 3”; in quanto tale area di progetto è stata infatti eliminata a valle del ridimensionamento dell’impianto, ma permane ancora nei documenti indicati;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dal proponente per la matrice inquinamento acustico, si ritiene esaustiva e che per quanto riguarda la fase di cantiere, la ditta dovrà adottare le misure di contenimento del rumore presenti nel regolamento Comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti del Comune di Venezia (Titolo IV).

RITENUTA condivisibile la scelta del proponente di non implementare un impianto di illuminazione perimetrale e ritenuto che i punti luce che saranno realizzati, dovranno comunque essere conformi alla L.R. 17/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dal proponente per la matrice campi elettromagnetici, si ritiene esaustiva;

RITENUTO opportuno che il proponente inserisca all’interno del PMA una sezione relativa al monitoraggio del clima, in particolare tale sezione dovrà essere realizzata in osservanza delle linee guida ARPAV reperibili al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/cambiamenti-climatici/file-e-allegati/monitoraggio-impatto-micro climatico-da-fvt-e-a-fvt_linea-guida-arpav.pdf/@@display-file/file;

CONSIDERATE le osservazioni pervenute dal pubblico durante la fase di consultazione e viste le controdeduzioni del proponente in relazione ai seguenti temi:

  • effettiva area di intervento e idoneità dell’area in relazione alle previsioni della pianificazione comunale e agli elementi di connessione naturalistica riconosciuti dagli strumenti di pianificazione comunale negli ambiti di intervento;
  • vincolistica ambientale e paesaggistica esistente;
  • misure di mitigazione;
  • viabilità di accesso all’area di cantiere;
  • relazione agronomica e relative garanzie sul soggetto deputato alla conduzione agricola contestuale alla produzione di energia;
  • distanza dell’impianto dai ricettori sensibili.

CONSIDERATO che in relazione ai suddetti temi, l’istruttoria svolta ha:

  • verificato l’effettiva area di intervento mediante il piano particellare aggiornato trasmesso dal proponente;
  • verificato l’idoneità dell’area all’installazione di impianti a fonte rinnovabile, con riferimento alla normativa vigente e alle fattispecie del D. lgs. 199/2021, articolo 20, comma 8;
  • verificato l’assenza di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004 nell’area di progetto e richiamato le prescrizioni dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in materia di pericolosità idraulica;
  • verificato che il progetto prevede la realizzazione di fasce di mitigazione arborea, misure di mitigazione per un corretto inserimento del progetto sotto il profilo vegetazionale, prevedendo una specifica condizione ambientale in relazione alla valutazione di incidenza (per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario);
  • verificato il rispetto dei requisiti delle Linee guida del MITE per gli impianti agrivoltaici che ad oggi costituiscono il documento di riferimento in materia;
  • preso atto della riduzione dell’impianto in termini di potenza e di superficie di suolo occupata, e tenuto in considerazione che è aumentata la distanza dell’area di impianto dai ricettori antropici (intese come aree residenziali);
  • preso atto della controdeduzione fornita dal proponente;

CONSIDERATO ai fini del rilascio dell’autorizzazione che il proponente dovrà produrre la documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota prot. n. 1922 del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 53304 del 31/01/2025 e pubblicata nel sito regionale al seguente link https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2024, progetto 45/2024 sottocartella 02_OSSERV_PARERI;

VISTA la nota prot. n. 38016 del 23/01/2025 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto al proponente, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla L.191/2025, di formulare una proposta di durata temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota di riscontro da parte della ditta, acquisita al protocollo regionale con n. 42062 del 23/01/2025, con la quale è stata indicata una durata temporale del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 6 anni;

VISTI i contributi istruttori di:

  • Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica in data 27/09/2024, 21/01/2025, 10/02/2025;
  • Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni in data 16/08/2024, 23/01/2025;
  • Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria in data 27/09/2024, 09/01/2025;
  • ARPAV in data 21/08/2024, 13/01/2025, 10/02/2025;
  • Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV – in data 04/10/2024, 28/01/2025;
  • Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario AVISP in data 14/08/2024, 09/01/2025;

CONSIDERATO che per quanto sopra, l’istruttoria ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal pubblico, delle controdeduzioni del proponente e dei pareri degli enti interessati;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 20/2025 – Pratica 6110 del 28/01/2025

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Ai fini della verifica dell’applicazione dei metodi di difesa fitosanitaria integrata il conduttore delle superfici agricole dovrà aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o al Sistema “Qualità Verificata” (QV), ottenere la relativa certificazione, e permanere nel sistema dei controlli per tutta la durata dell’impianto.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

A partire dall’impianto del frutteto.

Soggetto verificatore

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 12/02/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/02/2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, nonché nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 20/2025 – Pratica 6110 del 28/01/2025
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Ai fini della verifica dell’applicazione dei metodi di difesa fitosanitaria integrata il conduttore delle superfici agricole dovrà aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o al Sistema “Qualità Verificata” (QV), ottenere la relativa certificazione, e permanere nel sistema dei controlli per tutta la durata dell’impianto.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

A partire dall’impianto del frutteto.

Soggetto verificatore

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria

 

3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 6 (sei) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla della Lightsource Renewable Energy Italy Spv 25 S.r.l. (C.F. 13482930966), con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 7 a Milano (MI), - (PEC: lightsourcespv_25@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Venezia (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla Direzione Generale ARPAV, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Azienda Ulss 3 Serenissima, alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., all’Enel Distribuzione S.p.A., alla Telecom Italia S.P.A., alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUVV;

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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