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Bur n. 34 del 11 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 20 del 26 febbraio 2025

Grassi 1880 Cave S.r.l. Istanza di riapertura della cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata "Scioso 2" già autorizzata con D.G.R.V. n. 4036 del 30/12/2008 e ss.mm.ii. Comune di localizzazione: Val Liona (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Grassi 1880 Cave S.r.l., per la riapertura della cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata "Scioso 2" già autorizzata con D.G.R.V. n. 4036 del 30/12/2008 e ss.mm.ii., sita in comune di Val Liona (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la DGR n. 568/2018;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato lavvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 05/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Grassi 1880 Cave S.r.l. (P.IVA 03204970242), con sede legale a Nanto (VI) – Via Madonnetta 6, acquisita agli atti di questa Amministrazione con note prot. n. 594847, n. 594847 e n. 594888 del 22.11.2024;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera i) “cave e torbiere”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 606730 del 29.11.2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di verificare la conformità dell’istanza in oggetto con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRAC e della L.R. n. 13/2018;

VISTA la nota prot. n. 617108 del 05.12.2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.12.2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 661711 del 30.12.2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere in materia di tutela paesaggistica e archeologica;

VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA, acquisito agli atti, di cui alla relazione tecnica n. 31/2025 del 04.02.2025;

VISTA la nota prot. n. 63068 del 05.02.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici hanno comunicato che l’istanza in oggetto risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018 e dalle norme tecniche attuative del P.R.A.C. Per gli aspetti minerari l’intervento riguarda la riapertura di una cava già esistente e la coltivazione secondo lo schema progettuale già autorizzato con D.G.R. n. 4036 del 31.12.2008. Il progetto è stato corredato da documentazioni tecniche che confermano della stabilità dello schema dimensionale di coltivazione per camere e pilastri;

VISTA la nota prot. n. 63102 del 05.02.2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs.n. 152/2006, hanno richiesto al Proponente di formulare una proposta motivata di durata temporale del provvedimento di VIA;

VISTA la nota prot. n. 69617 del 10.02.2025, con la quale il Proponente ha dato riscontro alla richiesta relativa alla durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 12.02.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
     
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     
  • la DGR n. 568/2018 relativa delle disposizioni procedurali in materia di VIA;
     
  • la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA.

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.

VISTO la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.

RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

VISTO che la ditta Grassi 1880 Cave S.r.l., con DGR n. 4036 del 30.12.2008, era stata autorizzata a coltivare la cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “Scioso 2”, sita in località “Grancona” in comune di Val Liona (VI), con validità fino al 31.12.2010.

CONSIDERATO che con DDR n. 11 del 19.01.2015 era stata rilasciata alla ditta Grassi 1880 Cave S.r.l. la proroga fino al 31.12.2015 dei termini per il completamento dei lavori di coltivazione e il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che le attività realmente svolte dopo il rilascio dell’autorizzazione sono state minimali e solamente rivolte alla realizzazione degli imbocchi e di un abbozzo di penetrazione sul giacimento sotterraneo.

DATO ATTO che il progetto in esame riguarda la riattivazione di una cava in sotterraneo già autorizzata con DGR n. 4036 del 30.12.2008, i cui termini per il completamento dei lavori di coltivazione sono scaduti senza che la ditta abbia presentato istanza di proroga. Il progetto in esame ripropone il medesimo schema di coltivazione già autorizzato con D.G.R. n. 4036/2008 senza introdurre nuove modifiche o ampliamenti delle modalità di estrazione e che pertanto si tratta sostanzialmente della sola modifica dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione e di una lieve modifica della sistemazione finale.

VISTO che la coltivazione del giacimento sarà esclusivamente svolta in sotterraneo, con metodo a camere e pilastri, mentre gli imbocchi di cava sono già stati realizzati, pertanto il progetto non prevede alcuna interferenza con il piano di campagna.

VISTO che il Proponente dichiara che, sulla base della produzione media presunta, per completare lo sfruttamento del giacimento saranno necessari circa 30 anni ma che l’autorizzazione non potrà essere rilasciata per più di 20 anni, come stabilito dall’art. 12 della L.R. 13/2018; detta norma impone inoltre che può essere rilasciata una sola proroga dei termini per non oltre la metà della durata dell’autorizzazione mentre la ulteriore prosecuzione dei lavori deve essere oggetto di rinnovo dell’autorizzazione, previsto dall’art. 16 della citata L.R. 13/2018.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTO che l’area oggetto di intervento risulta ricompresa all’interno del sito della Rete Natura 200 ZSC IT3220037 “Colli Berici” e si sovrappone leggermente (limite Sud) con il Vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/04 – lettera g) – Zone boscate e che in ogni caso il progetto non prevede alcuna interferenza con il piano di campagna.

CONSIDERATO il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in merito alla non necessità di assoggettamento alla procedura di VIA, acquisto agli atti con prot. n. 661711 del 30.12.2024.

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 31/2025 del 04.02.2025, si riconosce una positiva conclusione della valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e, per l’intero periodo di coltivazione della cava, le superfici corrispondenti all’habitat 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens” siano opportunamente delimitate, evitando quindi qualsiasi intervento che possa modificarne l’attuale estensione e condizione fisionomico-strutturale, e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Bombina variegata, Bufo vi-ridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridifla-vus, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Tadarida teniotis;
     
  2. di utilizzare per la ricomposizione ambientale dell’area di cava specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum) secondo le specificità locali. La gestione e manutenzione di tali impianti andrà effettuata fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone (ai sensi della D.G.R. n. 1059/2023);
     
  3. di eseguire le lavorazioni di rimozione della copertura vegetazionale preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
     
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA e NUVV entro 15 giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il possibile impatto dovuto al rumore, vista la collocazione della cava in sotterraneo, il limitato traffico indotto e la tipologia di coltivazione, che prevede l’utilizzo di una segatrice elettrica a catena e di segatrici elettriche a catena “da banco”, si può ragionevolmente concordare con la valutazione del proponente il quale stima che “il disturbo causato dal rumore derivante dall’attività estrattiva si manterrà ai livelli attuali e sempre con valori inferiori alle soglie di legge”.

CONSIDERATO che anche il possibile impatto dovuto alle emissioni di polveri possa essere con-tenuto grazie all’attuazione di opportune misure di mitigazione quali:

  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano even-tuali materiali pulverulenti;
     
  • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
     
  • limitazione della velocità dei mezzi in entrata ed uscita dalla cava su strade non asfaltate (tipicamente 20 km/h).

CONSIDERATO che sullo stesso sito del progetto in esame insiste anche la cava denominata “Scioso 1” che utilizza il medesimo piazzale e la medesima viabilità e che, per quanto riguarda il cumulo degli impatti, l’unico effetto cumulativo è determinato dal transito dei mezzi di cantiere, ma che lo stesso è ritenuto non significativo.

DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponete ha richiesto che il provvedimento di VIA abbia una durata pari a 30 anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione mineraria oppure 31 anni dal rilascio del provvedimento di VIA.

RILEVATO che l’autorizzazione mineraria non potrà avere durata superiore a 20 anni si ritiene opportuno che il provvedimento di VIA abbia durata pari a tale provvedimento. Nello specifico si ritiene idonea una durata temporale pari a 21 anni, tenuto conto dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione mineraria; l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non potrà in ogni caso essere superiore a quella dell’autorizzazione mineraria.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:

 1 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

 

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 31/2025.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

 

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - UO VAS VINCA NUVV

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 12.02.2025, sono state approvate seduta stante;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 76353 del 13.02.2025 la Direzione Forestale, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali ha trasmesso il proprio parere favorevole – ai soli fini della normativa forestale – all’intervento ed ha prescritto l’osservanza di quanto previsto in progetto riguardo la ricomposizione e rinverdimento degli accessi di cava al temine della coltivazione, mediante apporto di materiale lapideo opportunamente vagliato e terreno vegetale, con impianto delle specie arboreo-arbustive indicate e le successive cure colturali, sulla superficie totale di circa 300 mq;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12.02.2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e la condizione ambientale di cui in premessa.
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 21 (ventuno) anni a far data dalla sua pubblicazione (l’efficacia temporale non potrà in ogni caso essere superiore a quella dell’autorizzazione mineraria), decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Grassi 1880 Cave S.r.l., con sede legale in Via Madonnetta n. 6 a Nanto (VI) – pec: grassi1880cave@legalmail.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Val Liona; Provincia di Vicenza; Direzione Generale ARPAV; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive; Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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