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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 19 del 25 febbraio 2025
Acque Veronesi S.c.a.r.l.- Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea, ad uso potabile, in Comune di Dolcé (VR), Località Peri Pratica D/1470. Comune di localizzazione: Dolcé (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.L. n. 153 del 17/10/2024, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA per la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea, ad uso potabile, in Comune di Dolcé (VR), Località Peri Pratica D/1470. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Acque Veronesi S.c.a.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 552195 del 28/10/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/12/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/02/2025.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 11/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
TENUTO CONTO che nello specifico l’impianto sia riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con n. 552195 del 28/10/2024, con la quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (sede legale: Verona, via Lungadige Galtarossa,8; C.F. e P.IVA 03567090232), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea, a uso potabile, in Comune di Dolcè (VR), località Peri, al fine di regolarizzare il servizio di fornitura di acqua potabile;
PRESO ATTO che Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata precedentemente autorizzata all’emungimento delle suindicate acque da falda sotterranea con concessione n. 384 del 06/12/2001, formalmente scaduta in data 30/09/2023;
PRESO ATTO che la domanda, formalmente inquadrabile come nuova concessione di derivazione di acqua pubblica, non prevede alcuna attività edile o di cantiere e che la procedura viene attivata esclusivamente per continuare l’emungimento, senza richieste di incremento, di cui alla suindicata concessione n. 384 del 06/12/2001;
VISTA la nota n. 569524 del 07/11/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2024 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;
VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, registrato con prot. reg. n. 640639 del 17/12/2024;
VISTA la nota n. 652778 del 23/12/2024 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2024, sono state richieste al proponente alcune integrazioni acquisite successivamente con pec registrata al prot. reg. n. 16919 del 13/01/2025;
VISTA la nota n. 65224 del 06/02/2025 con la quale il proponente ha presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea ai competenti Uffici della Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Verona;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
VISTA la relazione n. 384/2024 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato per la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica, ad uso potabile, Località Peri, nel Comune di Dolcè (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/02/2025:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate;
PRESO ATTO che la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica non prevede alcuna attività edile o di cantiere e che la procedura viene attivata esclusivamente per continuare l’emungimento, senza richieste di incremento, di cui alla suindicata concessione n. 384 del 06/12/2001;
CONSIDERATO che per quanto riguarda le previsioni del Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), esso individua le fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile; relativamente alle fonti del bacino del Fiume Adige il MOSAV prevede in particolare la portata di 80 l/s relativa alla “Falda di subalveo del Fiume Adige (Pozzi a Dolcé)”;
RILEVATO che l’emungimento di cui trattasi risulta pertanto previsto dalla pianificazione regionale e coerente con l’elenco delle fonti da salvaguardare per l’uso potabile incluso nella stessa;
RILEVATO che i monitoraggi forniti dal proponente relativamente alla matrice acque sono corretti ed esaustivi;
CONSIDERATO che, con riferimento allo “Studio Preliminare Ambientale”:
CONSIDERATO il contesto in cui si colloca l’impianto, in prossimità di rilevanti infrastrutture di trasporto (“Strada Statale12” e “Ferrovia del Brennero”) e il basso livello di rumore emesso dalle sorgenti specifiche, si può ritenere che in fase di esercizio, presso il ricettore abitativo più vicino, siano rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha inviato con nota n. 6042 del 18/11/2024 la relazione tecnica n. 384/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
PRESO ATTO che con nota registrata al prot. reg. n. 67223 del 07/02/2025, in risposta alla richiesta effettuata dai competenti Uffici della Regione del Veneto con nota n. 63106 del 05/02/2025, il proponente comunica che ritiene congrua una validità temporale di 5 anni relativamente all’efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA così come stabilito dall’art. 19, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
si è espresso favorevolmente per il NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/01/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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