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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 18 del 25 febbraio 2025
Albarella Srl. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige in località Portesine - per uso potabile Comune di localizzazione: Rosolina (RO). Procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016, art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016. Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza ai fini del rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige in località Portesine - per uso potabile , presentata dalla società Albarella Srl ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con L.108/2021;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 17/07/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTA la DGR n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016”;
VISTA la DGR n. 1620/2019;
VISTA l’istanza di rinnovo della concessione relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società ALBARELLA SRL (C.F. P.I.VA. 00071270292), con sede legale in Via Bresciani n. 16 CAPO 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), acquisita con prot. reg. n. 325206 del 04/07/2024;
PRESO ATTO che l’impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato IV punto 7 lett. d) denominata “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s, nonché trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni sotterranee superiori a 50 l/s”;
PRESO ATTO che la concessione è stata rilasciata dalla Regione Veneto – Uff. Genio Civile di Rovigo con Decreto Regionale n. 209 del 24/04/2014 per mod. 1,90 con Disciplinare n. 886 di rep. del 08.04.2014, pos. N. G007/1 – con scadenza il 23/04/2024;
VISTA la documentazione presentata dal proponente con l’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
VISTA la nota prot. 358806 del 17/07/2024 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/08/2024, è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/09/2024 è avvenuta la presentazione del progetto da parte del proponente;
CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso, tra le “Varie ed Eventuali”, nella seduta del 25/09/2024 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni;
CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. n. 16140/2024 del 27/09/2024), acquisita con prot. reg. n. 496824 del 27/09/2024;
VISTA la nota prot. 500564 del 01/10/2024 con la quale gli uffici della U.O.VIA hanno trasmesso alla società proponente la nota di richiesta integrazioni e chiarimenti, così come formulati dal Comitato Tecnico Regionale VIA;
CONSIDERATO che la società Albarella, con nota del 04/10/2024, acquisita con prot. reg. n. 510769 del 07/10/2024, ha richiesto, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
PRESO ATTO che con nota n. 531899 del 15/10/2024 gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato alla società proponente il nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta;
CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 18/11/2024, acquista con prott.reg. nn. 588698, 588701 e 588704 del 19/11/2024;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
VISTA la nota prot. n. 617380 del 05/12/2024 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06;
VISTA la nota dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. n. 20849/2024 del 17/12/2024), acquisita con prot. reg. n. 640647 del 17/12/2024;
VISTA la nota della U.O. Genio Civile di Rovigo prot. 10853 del 09/01/2025, con la quale ha trasmesso il parere idraulico ai sensi del RD 523/1904;
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 19/2025 della U.O. VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, acquisiti agli atti, da cui in particolare emerge “una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza riguardante il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige per uso potabile nel comune di (RO), località Portesine”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/01/2025,
VISTA la normativa in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
VISTO l’art. 13 della L.R. 4/2016, che prevede che: “le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA”;
PRESO ATTO che il precedente Decreto n. 394 del 16.12.2003 aveva concesso il rinnovo con accorpamento delle due originarie derivazioni, autorizzate dai precedenti Decreti Regionali:
- n. 946 del 23.07.1974 per moduli 0,95 – scadente il 31.12.2000;
- n. 240 del 24.02.1984 per moduli 0,95 – scadente il 23.02.2014
CONSIDERATO che la suddetta concessione ad uso potabile è riferita ad una derivazione costituita da opere di presa già oggetto della precedente concessione e da altre opere adiacenti alle stesse per le quali è stato chiesto alla società Albarella Srl di presentare elaborati tecnici descrittivi, sia con nota 04/07/2024 prot.n.0325479 della U.O. Genio Civile di Rovigo, che nell’ambito del procedimento di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che la Società Albarella in data 19/11/2024 ha presentato i suddetti elaborati integrativi con l’intento di rappresentare tutte le opere esistenti.
Presa visione degli stessi e dato atto che:
Considerato che:
La Commissione Tecnica Decentrata nell’adunanza del 18.12.2024 con voto n. 76, udito il Relatore ed esaminati gli atti relativi al progetto di rinnovo della concessione, ha espresso parere favorevole per quanto concerne gli aspetti idraulici al mantenimento delle opere della presa di soccorso nell’ambito del procedimento di rinnovo della concessione per derivazione, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni tecniche:
CONSIDERATA la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali distrettuale delle Alpi Orientali (prot. n. 20849/2024 del 17/12/2024), con la quale la stessa ritiene che, nel contesto del più ampio procedimento autorizzativo, tenuto conto della potenzialità delle pompe di prelievo e dei consumi reali della derivazione esposti dal proponente, debba essere valutata la possibilità di una sensibile rimodulazione della portata media di concessione, affidando alla portata massima di concessione la funzione di soddisfacimento delle richieste di punta orarie e giornaliere, comunque non superiore alla massima portata di esercizio del potabilizzatore, nella misura di 190 l/s;
CONSIDERATO che il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), relativamente alle fonti da salvaguardare per l’utilizzo idropotabile, prevede per il bacino del Fiume Adige una portata complessiva di 6.454 l/s e, specificatamente alla “Presa superficiale o pozzi di subalveo sul fiume Adige in località Portesine (Rosolina Mare)”, prevede una portata da tutelare a tale scopo per un valore di 190 l/s;
RITENUTO pertanto che, viste le considerazioni riportate nel parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e le previsioni del MO.S.A.V., sia necessario ridurre la portata massima di concessione per l’opera in progetto a 190 l/s, rilevata nel punto di installazione del misuratore di portata;
CONSIDERATO che l’area di salvaguardia relativa all’opera di captazione inviata dal proponente risulta avere 200 m di raggio, come previsto dall’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (DCR 107/2009 e ss.mm.ii.), ma che risulta altresì decentrata rispetto all’opera di presa, laddove la norma sopra citata prevede che il raggio di 200 m sia calcolato dal punto di captazione;
CONSIDERATO che il proponente, a tal proposito, non ha addotto alcuna motivazione valida che giustifichi la posizione decentrata della suddetta area di salvaguardia rispetto alla relativa opera di captazione;
RITENUTO pertanto che la perimetrazione della suddetta area di salvaguardia non risulta aderente alla normativa sopra richiamata, e che quindi dovrà essere mantenuta valida la perimetrazione dell’area di salvaguardia della captazione in progetto, così come rappresentata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, l’ambito di valutazione della presente procedura ex art. 13 della LR 4/2016 è limitato alla derivazione e alle opere di captazione funzionalmente connesse, quale fattispecie individuata nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al numero 7, lett. d), e finalizzata al rilascio della concessione da parte del Genio Civile di Rovigo;
DATO ATTO che il rinnovo della concessione di derivazione per moduli massimi 1,90 verrà formalizzato successivamente alla sottoscrizione del “Disciplinare di Concessione di Derivazione” contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione d’acqua, approvato con successivo decreto, in capo all’U.O. Genio Civile di Rovigo;
RISCONTRATO per quanto riguarda gli aspetti programmatici, quanto segue:
EVIDENZIATO per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, che:
VALUTATO che, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l’analisi degli impatti potenziali ha trattato in maniera adeguata le componenti ambientali che sono interessate dall’impianto e gli impatti attesi;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda in particolare la componente “rumore”, è stato esaminato lo “Studio Preliminare Ambientale” presentato dal proponente e, valutato anche il contesto in cui è collocato l'impianto, si ritiene non sia necessaria una valutazione di impatto acustico;
RITENUTO tuttavia che la ditta debba effettuare una campagna di misure post operam a regime dell’impianto;
CONSIDERATO che, con riferimento ai dati riportati nella tabella 19 (Campionamenti PFAS acqua ingresso impianto di potabilizzazione Centrale Portesine) dello SPA, si rileva che il parametro "Somma di PFAS" è da intendersi come la somma dei 23 composti elencati all'Allegato III, parte B, punto 3 del D.Lgs. 18/23 e che le linee guida per l'analisi dei composti PFAS sono state emanate dalla Commissione Europea in data 07/08/2024;
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 19/2025 della U.O. VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, acquisiti agli atti, da cui in particolare emerge “una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole con le seguenti prescrizioni:
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria,
ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, che NON si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali in relazione alla derivazione e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige in località Portesine nel Comune di Rosolina (RO) - per uso potabile, presentata dalla società Albarella Srl (C.F. P.I.VA. 00930530324), senza necessità di individuare misure di mitigazione e con la seguente condizione ambientale:
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Post operam (in esercizio)
Oggetto della condizione
Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo ed al Comune di Rosolina.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Rosolina, alla Provincia di Rovigo ed alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo della concessione, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
Cesare Lanna
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