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Bur n. 31 del 04 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 37 del 06 febbraio 2025

Ditta AL VENTO S.r.l., con sede legale e ubicazione impianto in Via Torricelli, 14 -37135 Verona. Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

Note per la trasparenza

Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art. 29 octies c.3b, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta Al Vento Srl per lo stabilimento di Verona.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 6.5 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n.27 del 17.10.2023 che attribuisce alle province la competenza del rilascio delle AIA per le installazioni di cui al codice IPPC 6.5, e stabilisce che i procedimenti amministrativi avviati prima del 2.10.2023 vadano conclusi con la normativa previgente;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.36 del 31.05.2013 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Al Vento Srl per lo stabilimento di Verona;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.1077 del 21.12.2020 con cui è stata riesaminata parzialmente l’AIA n.36/2013, per autorizzare una modifica della soluzione utilizzata nello scrubber e contestuale aumento dei ricambi delle soluzioni di lavaggio, al fine di ridurre l’impatto odorigeno dell’installazione;

VISTA la documentazione presentata dalla Ditta in data 30.11.2022, acquisita al prot. reg. n. 557810 del 02.12.2022, poi completata con nota del 17.05.2023, acquisita al prot. reg. n. 267331 del 17.05.2023;

VISTA la nota ARPAV n. 58679 del 29.06.2023 con cui ARPAV ha trasmesso gli esiti del controllo integrato ambientale presso l’installazione richiedendo che venga prescritto alla Ditta uno studio che correli analisi chimica e olfattometria per le emissioni prodotte;

VISTA la nota prot.reg. n 382991 del 17.07.2023 con cui, a seguito di ricezione dell’istanza presentata dalla Ditta, la struttura regionale competente ha comunicato l’avvio del procedimento per il riesame dell’AIA rilasciata con DSRA n.36/2013, provvedendo altresì a richiedere integrazioni documentali in esito ai controlli effettuati da ARPAV presso l’installazione;

VISTA la documentazione integrativa fornita dalla Ditta con note prot.reg. n. 471909 del 01.09.2023, n.537161 del 05.10.2024, n. 566777 del 18.10.2023;

CONSIDERATO che nella nota del 31.08.2023, prot. reg. n. 471909 del 01.09.2023 la Ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare lo studio richiesto da ARPAV individuando i parametri ritenuti significativi e chiedendo di concordare la frequenza del monitoraggio;

VISTE le osservazioni presentate da privato cittadino ricevute con prot. reg. n. 479463 del 05.09.2023, relative a segnalazioni di odori;

VISTO il parere di competenza espresso dal Comune di Verona acquisito al prot. reg. n. 484464 del 07.09.2023 in cui il Comune chiede che l’autorizzazione preveda “verifiche periodiche delle emissioni odorigene da camino, da effettuarsi con metodo olfattometrico ovvero con un adeguato indicatore chimico”;

VISTA la nota prot.reg. n. 575824 del 23.10.2023 con cui è stato chiesto alla Ditta di integrare la documentazione agli atti in relazione a una modifica non sostanziale comunicata all’interno dell’istanza di riesame AIA, in particolare richiedendo l’attivazione di idonea procedura in materia di VIA presso la competente Provincia di Verona, e sospendendo i termini del presente procedimento sino a completamento della procedura in materia di VIA per la modifica richiesta;

VISTA la nota della Ditta, acquisita al prot.reg. n. 185919 del 15.04.2024, con cui la Ditta chiede di procedere al riesame dell’AIA senza considerare il progetto di modifica;

VISTO il parere favorevole di competenza espresso da Acque Veronesi prot. n. 28155 del 30.11.2023, acquisito con prot.reg. n. 641150 del 30.11.2023, condizionato dal rispetto di alcune prescrizioni tra cui la seguente “entro 1 anno dalla data di protocollo del presente parere dovrà essere presentato uno studio con allegato il progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione al fine del superamento delle deroghe e al rispetto dei limiti di scarico previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell’allegato 5;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 609964 del 02.12.2024 con cui la Ditta informa di aver inserito il progetto di adeguamento richiesto da Acque Veronesi nell’istanza di screening VIA presentata alla Provincia di Verona in data 17.10.2024;

VISTA la nota n. 603842 del 28.11.2024 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) e sono stati chieste alcune integrazioni alla Ditta;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 609964 del 02.12.2024 e n. 614350 del 04.12.2024 con cui sono state ricevute dalla Ditta le integrazioni richieste;

VISTA gli esiti della Cds del 4.12.2024, comunicati con nota prot. reg. n. 644181 del 18.12.2024, in base ai quali sono state chieste alcune integrazioni alla Ditta;

CONDIDERATO che nella CdS del 04.12.2024 si è concordato che in autorizzazione verrà prescritto l’obbligo di effettuare, entro 30 giorni dal rilascio dell’AIA, una prima caratterizzazione delle emissioni, in accordo con le indicazioni di ARPAV e comprensiva dei parametri ammine e mercaptani, nonché l’obbligo di implementare il sistema di gestione con uno specifico piano per la gestione degli odori;

CONSIDERATO che durante la CdS sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Provincia, Comune ed Acque Veronesi, ed è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, sul PMC da parte di ARPAV

CONSIDERATO che i limiti emissivi per le due caldaie esistenti vadano aggiornati ai sensi dell’art.273 bis c.5;

VISTE la nota acquisite al prot. reg. n. 656092 del 24.12.2024 con cui la Ditta ha inviato la relazione di verifica sussistenza dell’obbligo di redigere la relazione di riferimento

CONSIDERATO che in base a quanto dichiarato nella relazione di cui sopra, tale obbligo non sussiste in considerazione delle caratteristiche delle sostanze pericolose utilizzate, delle relative modalità di stoccaggio, nonché degli accorgimenti tecnico-costruttivi adottati in fase di gestione dell’installazione

VISTA la nota n. 30950 del 20.01.2025 con cui la Ditta ha inviato una nuova proposta di PMC;

VISTA la nota ARPAV n. 8541 del 30.01.2025 ricevuta con prot. reg. n. 53174 del 31.01.2024 con cui ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole sul PMC proposto dalla Ditta;

VISTO che in data 18.12.2023 sono state pubblicate le BAT Conclusions di cui alla Decisione UE 2023/2749 dell’11.12.2023 relative ai macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale;

CONSIDERATO che l’adeguamento a tali BAT Conclusions non sarà valutato nell’ambito del presente procedimento ma in una fase successiva di riesame di competenza provinciale, nei tempi previsti dalla norma;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n.27 del 17.10.2023 l’autorità competente per il controllo, la modifica, l’aggiornamento, il riesame (la revoca) della presente AIA è la Provincia di Verona;

RITENUTO pertanto di stabilire nel presente provvedimento che le comunicazioni previste debbano essere indirizzate alla Provincia di Verona in quanto Autorità Competente;

VISTO che, con la nota ricevuta con prot. reg. n. 557810 del 02.12.2022 la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;

RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, nell’All.VIII, alla Parte Seconda, al punto 6.5, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di sostituire l’AIA rilasciata con DRSA n.36/2013;

VISTI INOLTRE

  • il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, che costituisce “criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA”
  • il Regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, ed in particolare l’art. 23 c.3 che stabilisce che “I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

VISTO il regolamento regionale n.1 “Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”, pubblicato sul BUR n.9 del 19.01.2025;

VISTI la DGRV n. 421/2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018”;

VISTA la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2016, “Disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi” ;

VISTA la DGRV n. 473/2022 “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ;

VISTA la DGRV n. 232/2020 “Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta Regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs.n.165/2001”;

VISTA la DGRV n. 831/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica incardinata nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i” ;

VISTA la DGR 579/2024 “Organizzazione della Giunta regionale. Disposizioni in merito agli incarichi dirigenziali”;

decreta

1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla AL VENTO Srl partita IVA 00212270235 con sede legale ed ubicazione impianto in Via Torricelli 14 – 37135 Verona per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 classificata con codice NACE 10.41.30.

2. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso e la sua validità è di 10 anni dalla data di emissione.

3. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.

4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all’esercizio ai sensi dell’articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006.
  • Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 101 e successivi del D.lgs. n. 152/2006.

5. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.

6. La validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Piano di miglioramento

6.1. Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento”, parte integrante del presente provvedimento, secondo il cronoprogramma indicato, informando in merito Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi.

Sistema di gestione

6.2. Il gestore dovrà mantenere attivo il sistema di gestione ambientale aziendale che dovrà essere basato sugli stessi principi dei modelli EMAS o ISO 14001.

Capacità produttiva

6.3. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di AIA; in particolare la capacità di trattamento di scarti di macellazione dichiarata è 400t/giorno.

Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

6.4. Il gestore è autorizzato a utilizzare i combustibili e le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto.

6.5. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

6.6. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

6.7. Il gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

6.8. Relativamente alle sostanze pericolose (P3 TOPAX 66, Acqua ossigenata 50%, ANT. OX/PB, ANT. OX/CPB, ANT. OX/NFC, ANT. OX 20) indicate nel documento di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, agli atti con prot. reg. n. 656092 del 24.12.2024, devono essere rispettate le condizioni di stoccaggio, utilizzo e gestione ivi riportate.

Emissioni in atmosfera

1.1. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I valori limite di emissione sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno tal quale o con ossigeno di riferimento di cui in tabella, ove indicato. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.

Camino

Portata* (Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato (mg/ Nm3)

1

16000

NOx

200 (Orif. 3%)

2

15200

NOx

200 (Orif. 3%)

3

49000

NH3

5

H2S

1

COT

10

 

6.9. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.10. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.11. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà, inoltre, essere predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

  • essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

  • i fori di prelievo devono trovarsi possibilmente in tratti verticali, ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.12. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

6.13. Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria degli impianti di abbattimento dovranno essere svolte in condizioni di disattivazione degli impianti di lavorazione connessi.

6.14. I generatori di vapore associati ai camini E1 ed E2 devono essere eserciti uno in alternativa all’altro e possono utilizzare come combustibile esclusivamente il metano.

Scarichi idrici

6.15. E' autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia, a condizione che i parametri di emissione allo scarico siano conformi ai limiti previsti dal gestore del servizio idrico integrato.

6.16. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante miscelazione o diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

6.17. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.

6.18. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs n. 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

6.19. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

Rifiuti

6.20. I rifiuti dovranno essere gestiti ai sensi del Titolo I della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, in particolare:

  •  i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all’art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

  • le aree adibite al deposito temporaneo devono essere contrassegnate e devono essere previste apposite indicazioni riguardanti il codice CER, la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto; deve essere garantita la separazione tra rifiuti incompatibili tra loro;

  • devono essere effettuate le registrazioni e la compilazione dei documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D. Lgs n. 152/2006; il registro dovrà contenere solo i rifiuti prodotti dall’attività qui autorizzata.

Odori

6.21. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.

6.22. I sottoprodotti di origine animale (SOA) vanno conferiti nelle vasche di ricevimento e va evitato l’accumulo nella vicinanza della vasche stesse.

6.23. I SOA dovranno essere inviati al trattamento nei tempi e nei modi previsti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e delle linee guida applicative di cui alla DGR n.1530 del 28 agosto 2013.

6.24. Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione che convogli le emissioni diffuse odorigene all’impianto di trattamento.

6.25. Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto.

6.26. Le emissioni provenienti dagli impianti di produzione dovranno essere convogliate all’impianto di abbattimento, per un periodo non inferiore a 2 ore dopo lo spegnimento degli stessi.

6.27. Entro 30 giorni dalla notifica dell’AIA dovrà essere condotta una prima fase di caratterizzazione delle emissioni odorigene, comprendente aldeidi mercaptani ed ammine, da eseguire con l'analisi GC/MS in modalità scansione, così come riportato al punto 2-campionamento e analisi tramite GC/MS dell'Allegato A.4 del decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023; gli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere inviati tempestivamente a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona e Acque Veronesi, congiuntamente ad una proposta di monitoraggio successivo che sarà valutata da ARPAV.

6.28. Il gestore, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà effettuare un monitoraggio dell’odore in periodo estivo con le modalità descritte negli Indirizzi ministeriali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 e inviarne gli esiti a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi.

Rumore

6.29. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4/8/1999 n.372”.

Monitoraggio e Controllo

6.30. Le comunicazioni ed i controlli relativi alle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, ai parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.31. Il gestore dovrà redigere e trasmettere a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi, entro 9 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione di approfondimento, anche a partire dall’elaborato “Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, finalizzata alla predisposizione di controlli diretti sulle acque sotterranee e sul suolo; la relazione e la proposta saranno successivamente valutate da ARPAV.

Prevenzione Incidenti

6.32. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

Cessazione dell’attività

6.33. Ai sensi dell’art. 6 comma 16 lettera f) del D. Lgs. n.152/2006 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

6.34. La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico al momento

6.35. A tal fine, in caso di cessazione dell’attività, il Gestore invierà a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi un piano di cessazione definitiva delle attività, comprensivo di:

- un cronoprogramma che dettagli la durata delle fasi di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ausiliarie e degli stoccaggi associati,

- un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee,

- una descrizione degli eventuali interventi necessari al ripristino e riqualificazione ambientale delle aree liberate.

L’esecuzione del Piano è subordinata ad atto di assenso della Provincia di Verona, sentiti ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi.

Ulteriori prescrizioni

6.36. Il gestore dovrà inviare, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi - una relazione riportante il confronto con le BAT di cui alla decisione UE 2023/2749, ed eventuale proposta di adeguamento alle stesse.

6.37. Il funzionamento degli impianti produttivi in orari diversi da quelli ordinari dichiarati in domanda di AIA (da lunedì al venerdì dalle 6 alle 14, con pulizia il sabato mattina) deve essere oggetto di registrazione esibita su richiesta degli organi di controllo.

6.38. Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento alla Provincia di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull' ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.

6.39. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06.

6.40. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Provincia di Verona, ARPAV, Comune di Verona ed Acque Veronesi le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

8. Il presente decreto riesamina e sostituisce il DSRA n.36 del 31.05.2013 e s.m.i., che viene revocato.

9. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta AL VENTO Srl con sede legale e ubicazione impianto in Via Torricelli, 14 Verona, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona e Direzione Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, e ad Acque Veronesi.

10. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

11. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

37_AllegatoA_DDR_37_06-02-2025_549825.pdf
37_AllegatoB_DDR_37_06-02-2025_549825.pdf
37_AllegatoC_DDR_37_06-02-2025_549825.pdf

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