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Bur n. 27 del 25 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 9 del 07 febbraio 2025

JOFFADA S.R.L. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kwp da realizzarsi nel Comune di Zevio con le relative opere di connessione elettriche che interessano anche il Comune di Oppeano (VR) denominato "Zevio" - Comuni di localizzazione: Oppeano, Zevio (VR) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Assoggettamento dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società "JOFFADA S.R.L." denominato "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kwp da realizzarsi nel Comune di Zevio con le relative opere di connessione elettriche che interessano anche il Comune di Oppeano (VR) denominato "Zevio"". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Joffada S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 404624 del 09/08/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 29/01/2025.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 04/09/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

VISTA la DGR n. 568/2018;

VISTA la DGR n. 1620/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”

VISTA la L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”;

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 – “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta “Joffada S.r.l.”, acquisita con prot. nn. 404624, 404771 e 404802 del 09/08/2024;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kWp su un’area a destinazione agricola di circa 27 ettari complessivi ed è localizzato nei territori dei comuni di Oppeano e Zevio (VR);

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 2, lett. b) Impianti industriali non termini per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

PRESO ATTO altresì, secondo quanto dichiarato dal proponente, che l’impianto è ubicato in area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 199/2021;

PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 11/2024, la soglia per l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’allegato IV, punto 2b), è innalzata a 12 MW e che la soglia di assoggettamento diretto alla procedura di VIA, di cui all’allegato II, punto 2), è innalzata a 25 MW;

VISTA la nota prot. n. 413449 del 13/08/2024, con la quale gli Uffici della U.O. - VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento dell’istanza presentata;

VISTA la documentazione integrativa depositata dal proponente ed acquisita con prot. n. 435813 del 29/08/2024 e n. 437911 del 30/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 445702 del 04/09/2024, con la quale gli Uffici della U.O. - VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/09/2024, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, è pervenuta l’osservazione del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al prot. reg. con n. 471445 del 12/09/2024;

VISTA la Certificazione di Destinazione Urbanistica trasmessa dal Comune di Zevio in data 30/09/2024 ed acquisita al prot. reg. n. 499543 del 30/09/2024;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa da ANAS S.p.A., acquisita al prot. reg. con n. 504240 del 02/10/2024;

VISTI i contributi resi rispettivamente dall’UO - Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni (prot. n. 504007 del 02/10/2024), da ANAS (nota acquisita al prot. reg. con n. 504240 del 02/10/2024), da ARPAV (15/10/2024), dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 532843 del 16/10/2024) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale (16/10/2024);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/10/2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. - VIA, prot. n. 556448 del 30/10/2024;

CONSIDERATO che il proponente, in data 20/12/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite agli atti con prot. nn. 649793, 649856 e 649989 del 20/12/2024;

CONSIDERATO che, in data 23/12/2024, il proponente ha altresì trasmesso ulteriore documentazione, acquisita con prot. n. 657896 del 27/12/2024;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. - VIA;

VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmessi rispettivamente da: AVISP (prot. n. 9445 del 09/01/2025), ARPAV (e-mail in data 21/01/2024), Direzione Pianificazione Territoriale (e-mail in data 22/01/2024), Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 38362 del 23/01/2025) e Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Unità Organizzativa Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni (e-mail in data 24/01/2025);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

VISTO il riscontro istruttorio trasmesso in data 21/10/2024 da parte della U.O. - VAS VINCA NUVV relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

CONSIDERATO che il Comitato VIA nella seduta del 29/01/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

vista la normativa vigente in materia alla data di avvio del procedimento, in particolare;

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 199/2021;
  • la Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
  • la L.R. n. 4/2016;
  • la L.R. n. 12/2024;
  • la L.R. n. 17/2022;
  • la DGR n. 568/2018
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società JOFFADA S.R.L., acquisita al prot. reg. nn. 404624, 404771 e 404802 del 09/08/2024, perfezionata con successivo invio di documentazione acquisita con prot. n. 435813 del 29/08/2024 e n. 437911 del 30/08/2024;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente e acquisita con prot. nn. 649793, 649856 e 649989 del 20/12/2024 e n. 657896 del 27/12/2024;

ESAMINATI lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kWp su un’area a destinazione agricola di circa 27 ettari complessivi ed è localizzato nei territori dei comuni di Oppeano e Zevio (VR);

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 2, lett. b) Impianti industriali non termini per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

PRESO ATTO altresì, secondo quanto dichiarato dal proponente, che l’impianto è ubicato in area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punti 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 11/2024, la soglia per l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’allegato IV, punto 2b), è innalzata a 12 MW e che la soglia di assoggettamento diretto alla procedura di VIA, di cui all’allegato II, punto 2), è innalzata a 25 MW;

PRESO ATTO che l’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale secondo uno schema di allacciamento che prevede la realizzazione di 2 cabine di consegna, da ubicarsi in corrispondenza delle aree nella disponibilità del produttore, collegate in entra-esce su linea MT esistente, uscente dalla cabina primaria AT/MT. Parte del tracciato di connessione e la cabina di consegna ricadono nel territorio del Comune di Oppeano (VR);

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 373/2024 della U.O. - VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con cui in particolare si dà atto che è ammessa l’attuazione dell’intervento qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;

inoltre prescrivendo:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini all’impianto, anche mediante la realizzazione di fascia arboreo-arbustiva perimetrale di struttura plurifilare e multiplana di adeguata ampiezza, possibilmente non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Hyla intermedia, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Circus cyaneus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio. Le fasce arboreo-arbustive andranno realizzate con specie autoctone e coerenti con la locale serie vegetazionale bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum). Altresì andranno effettuati gli interventi necessari per garantire la persistenza e la funzionalità delle opere a verde per l’intera durata dell’impianto;
  2. di adeguare la recinzione perimetrale al fine di garantire la permeabilità al passaggio della fauna di medie dimensioni nelle aree interessate dall’impianto;
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, non sono stati forniti gli elementi necessari alla corretta ed esaustiva definizione dello stesso, ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, ed in particolare:

  • In sede di richiesta di integrazioni era stato chiesto al proponente di fornire con precisione i valori di superficie totale dell’impianto (S tot.) e superficie agricola (S. agricola) secondo quanto indicato nelle Linee Guida in materia di Impianti agrovoltaici del giugno 2022. Nel calcolo della S. agricola avrebbero dovuto essere esplicitati i valori delle aree non coltivabili (in quanto destinate a viabilità, cabine, strutture di sostegno, ecc), che sottratti alla S. tot. forniranno il valore delle aree coltivabili. A tale proposito, il proponente ha depositato una nuova relazione agronomica che tuttavia non fornisce una risposta precisa a quanto chiesto puntualmente, ma solo un “postulato” secondo cui la superficie agricola (stimata in 29 ha) equivale al’85% della superficie totale (34 ettari), mancando invece una risposta diretta ed esaustiva al quesito posto.
  • Nella dimostrazione del requisito B1 (fornita all’interno della relazione agronomica) si tiene conto della coltura del melone. Permangono tuttavia dubbi rispetto alla fonte dei dati utilizzati per il calcolo della resa delle colture, in quanto non sono stati presi come riferimento i valori presenti nella banca dati del CREA, e sul fatturato stimato relativamente alla produzione di miele. Si ritiene infatti che il carico di arnie totali (92) sia sovrastimato rispetto alla capacità effettiva delle superfici e delle colture descritte a sopportare tale carico apistico.
  • Nonostante una specifica richiesta di integrazioni non è stata fornita la dimostrazione del requisito B2 (produttività elettrica minima).
  • In merito invece al soggetto che coltiverà il fondo agricolo dopo la realizzazione dell’impianto, non è stata fornita alcuna indicazione. Si fa presente in proposito che, anche per effetto degli emendamenti apportati dal Consiglio Regionale Veneto alla LR 17/2022, ovverosia l’introduzione del comma 4 bis dell’art.4, tale aspetto è di fondamentale importanza ai fini della verifica della coerenza dell’impianto con la normativa di settore, in quanto la coltivazione della superficie agricola dell’impianto non può essere affidata ad un soggetto qualsiasi, bensì ad un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. Con le informazioni fin qui acquisite non risulta possibile accertare detta coerenza.

RITENUTO pertanto che, con riferimento alle “Linee guida in materia di impianti agrovoltaici”, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022, non sia stata pienamente dimostrata dal proponente la rispondenza del progetto ai requisiti previsti;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, per il progetto in esame troverebbe applicazione il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 17/2022 che prevede “...in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini”;

PRESO ATTO della revisione apportata dal proponente alle opere di mitigazione, che si intendono rispondenti di quanto richiesto in sede di richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO modifiche progettuali apportate in riscontro alle richieste di integrazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e di ANAS Spa;

CONSIDERATO che le aree di intervento non interessano aree individuate dal vigente PGRA come a rischio idraulico e/o pericolosità idraulica;

PRESO ATTO della Dichiarazione di Conformità Urbanistica sottoscritta dal proponente;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Zevio, da cui in particolare emerge che parte delle aree oggetto di intervento sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, in zona “E – Agricola”;

CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel PTRC della Regione Veneto, l’area di progetto ricade all’interno della fascia delle risorgive e nelle aree agropolitane; l’ambito di progetto si colloca in prossimità di un centro storico minore riferito alla villa veneta denominata “La Maffea”, nonché di un lago identificato come corridoio ecologico;

CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi, l’area di progetto è interessato dai seguenti tematismi: “fascia delle risorgive”, “Corridoio di difesa dall’inquinamento acustico” e “Aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale”;

CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel Piano di Area Quadrante Europa, l’area di progetto ricade all’interno di cosiddetti “Ambiti prioritari per la protezione del suolo”

CONSIDERATO che, da quanto emerge dall’analisi cartografica delle tavole del PTCP della Provincia di Verona, l’area d’intervento risulta ubicata in prossimità di un centro storico minore identificato nella corte “La Maffea” inoltre che di uno specchio d’acqua (lago);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, non è stata del tutto dimostrata la coerenza della proposta rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale, nonché in riferimento ad eventuali vincoli sussistenti sulle aree di intervento; in particolare:

  • Per quanto riguarda il PAT del Comune di Zevio emerge che “... parte dell’impianto, si trova all’interno di un’area identificata come di valore e a tutela culturale. Tale area è identificata come contesto figurativo dei complessi monumentali, regolata dall’art. 2.3.4 delle NTA. Tali contesti figurativi comprendono le aree, anche non funzionalmente pertinenziali, adiacenti alle ville venete e ai complessi monumentali, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico e paesaggistico che costituisce un’eccellenza del territorio”. Parte dell’area di impianto intercetta inoltre un cono visuale identificato in tavola 4 “Carta delle trasformabilità” del PAT e in tavola 1.1 “Sistema Insediativo, Tutele e Vincoli” del PI, elemento desumibile anche dal CDU fornito da parte del Comune di Zevio.
  • Relativamente al Piano degli Interventi del Comune di Zevio, emerge che l’area è classificata in zona agricola E ed è identificata come “...ambiti prioritari per la protezione del suolo (PAQE)” le cui caratteristiche sono state descritte dalle NTA del PAT, nell’elaborato 1, e di cui il PI regola all’art. 6.11 delle NTA del PI. Inoltre, parte dell’area occupata dall’impianto si trova nei “contesti figurativi dei complessi monumentali”, regolata dall’art. 6.21 delle NTA del PI”. Parte dell’ambito di progetto intercetta altresì un cono visuale identificato in tavola 4 “Carta delle trasformabilità” del PAT e in tavola 1.1 “Sistema Insediativo, Tutele e Vincoli” del PI.
  • Vista la documentazione progettuale ed integrativa trasmessa dal proponente, si rileva che non viene dato riscontro esaustivo ai quesiti posti in sede di richiesta integrazioni. Nello specifico della valutazione della non compromissione del contesto figurativo e del cono visuale del contesto paesaggistico de “La Maffea”, si ritiene che la fascia boscata di mitigazione, prevista dal progetto per schermare e rendere meno visibile l’impianto, generi invece di fatto una compromissione del cono visuale e un’interruzione del contesto figurativo.
    Il paesaggio attorno al complesso della villa oggetto di tutela negli strumenti comunali (P.A.T., articoli 2.3.4 e 2.3.5; P.I., articolo 6. 21), con le sue attuali peculiarità, costituisce il contesto paesaggistico di riferimento ed è parte integrante della tutela. Il P.I. disciplina contestualmente i contesti figurativi ed i coni visuali con l’articolo 6.21 delle NTA.
    I contesti figurativi sono definiti dall’articolo 2.3.4 delle NTA del PAT come “(…) i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali e alle ville venete, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico paesaggistico che costituisce un’eccellenza del territorio”.
    I coni visuali sono definiti dall’articolo 2.3.5 delle NTA del PAT come “(…) i coni visuali che segnalano l’esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato. o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi ciclopedonali, ecc.).”
    Il PI, per entrambi i tematismi sopradetti, “(…) ha aggiornato la perimetrazione delle aree individuate dal PAT rapportandole alle effettive valenze paesaggistiche presenti sul territorio” ed in particolare all’articolo 6.21 delle NTA vieta “(…) qualsiasi nuova edificazione, (…)”.
    Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Particolare attenzione verrà posta in corrispondenza dei coni visuali in cui è vietata l’edificazione al fine di non danneggiare la prospettiva di complessi urbani o rurali di pregio ambientale, di edifici di particolare importanza storica o di aree di particolare pregio ambientale nonché di edifici e nuclei rurali di antico insediamento come individuate nelle tavole di Piano. (…).. In tali aree è ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo.”
    La mitigazione prevista dal progetto in esame, si ritiene alteri la percezione del contesto paesaggistico della Villa “La Maffea”, ponendosi così in contrasto con le tutele previste dal piano comunale.
  • Dall’analisi della documentazione trasmessa, altresì, si rileva che non viene dato riscontro esaustivo nemmeno al quesito riguardante la presenza in ambito di progetto di un vincolo ai sensi art. 142, lettera b) del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero del “lago delle Rose”.
    Si fa presente che, con DGR n. 754/2024 del 02 luglio 2024, è stato adottato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare del PTRC - Variante con specifica considerazione dei valori paesaggistici - I Stralcio, nell’ambito della procedura di VAS e utile ai fini della fase di concertazione, partecipazione e consultazione. Per l’individuazione dei beni paesaggistici, nel sopraccitato Documento Preliminare capitolo “3.2.3 Ricognizione dei beni paesaggistici”, si fa riferimento alla Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 12/2011 del 23/06/20211, documento con il quale il Ministero ha identificato i criteri per la ricognizione degli elementi generatori di vincoli. Sulla base di questi criteri, appunto richiamati e riportati nel Documento Preliminare per la VAS della variante del PTRC, “(…) sono riconosciuti i laghi e gli invasi per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:
    • misura del perimetro superiore a 500 metri;
    • riconoscibilità tramite un toponimo presente sul Geodatabase Topografico della Regione Veneto (GDB) ovvero CTRN;
    • (…).”

Esaminati questi documenti e riferimenti, rimane aperta la questione della potenziale presenza di un bene oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 42/2004.

Si ritiene che l’analisi e la valutazione degli aspetti programmatici e degli ambiti tutelati presentata con le integrazioni non risponde in modo completo a quanto richiesto e non consenta di escludere la presenza di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

TENUTO CONTO che, per quanto concerne in particolare la disamina rispetto all’art. 3 della LR 17/2022 “Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti”, sono emerse le seguenti criticità:

  • Non è stato dato riscontro esaustivo alla richiesta di integrazioni relativa al cono visuale della corte “La Maffea” e, pertanto, sulla base di quanto già osservato in merito alla localizzazione dell’intervento, si evidenzia che la zona all’interno del cono visuale costituisce indicatore di presuntiva non idoneità ai sensi dell’articolo 3, lettera A, punto 2) della LR n. 17/2022.
  • Non è stato dato riscontro esaustivo alla richiesta di integrazioni relativa alla presenza di un vincolo ai sensi art. 142, lettera b) del D.Lgs. n. 42/2004, riferito al cosiddetto “lago delle Rose”, e, pertanto, sulla base di quanto già osservato in merito alla localizzazione dell’intervento, si evidenzia che la zona all’interno della fascia di rispetto di un lago tutelato costituisce indicatore di presuntiva non idoneità ai sensi dell’articolo 3, lettera A, punto 9) della LR n. 17/2022.
  • Le informazioni fornite dal proponente, ancorchè integrative, non hanno chiarito se la coltura del melone praticata nel corso del 2023 dall’azienda allora conduttrice del fondo riguardasse il Melone precoce Veronese (individuato nell’elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari tradizionali dalla Regione Veneto). In conseguenza di ciò non è possibile escludere che l’area interessata dal progetto sia gravata dall’indicatore di presuntiva non idoneità ai sensi dell’articolo 3, lettera C, punto 1) della LR n. 17/2022.
  • L’area di progetto ricade in area agricola di pregio di valore più basso (classe 0.001-0.2, normalizzata a 1), ai sensi della mappatura effettuata dalla provincia di Verona, adottata con deliberazione presidenziale n. 50 del 29 aprile 2024. Si evidenzia che tale elemento potrebbe costituire ulteriore indicatore di presuntiva non idoneità ai sensi dell’articolo 3, lettera C, punto 4) della LR n. 17/2022.

TENUTO CONTO altresì, per quanto riguarda la disamina rispetto al D.M. 10 settembre 2010, che per l’area di progetto risultano applicabili i seguenti “criteri di non idoneità” individuati nell’allegato 3 del medesimo decreto:

  • “Zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica”: l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico è parzialmente interessata da un cono visuale identificato dal vigente strumento di pianificazione comunale e riferito alla corte storica di Villa Chemin Palma detta “La Maffea”.
  • “Le aree agricole interessate da produzioni agricolo alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzione D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo”: Dalle informazioni fornite dal proponente non è stato possibile escludere che la coltivazione del melone praticata nel mappale n. 267 del foglio n. 40 durante l’annata del 2023 riguardasse il Melone Precoce Veronese, coltura ricompresa nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Veneto.
  • “Zone individuate ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti”: Dalla consultazione del SITAP, emerge che parte dell’area di progetto dell’impianto fotovoltaico ricade all’interno della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia di un lago (art. 142, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 42/2004).

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la Valutazione Previsionale di impatto acustico aggiornata, che tuttavia risulta carente in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  • Misure di clima acustico ante operam: nella documentazione integrativa non sono state date le informazioni richieste sulle modalità di esecuzione delle 6 misurazioni fonometriche effettuate, non è stata fornita documentazione fotografica e non sono stati forniti i grafici riguardanti la Time History con date e orari d’inizio e fine delle misurazioni oltre ai dati meteo completi.
  • Fase di cantiere: a sostegno dell’ipotesi di conformità dell’attività di cantiere con i vigenti limiti di legge, nella Relazione vengono presentate 2 tabelle con riportati i livelli di pressione sonora riferiti ad un recettore che però non viene chiaramente identificato. I dati vengono presentati senza far capire quale sia stato il calcolo attraverso il quale si perviene ad un livello di pressione sonora indicato come ottemperante sia i limiti di missione che di immissione.
  • Fase di esercizio (inverter): il Proponente afferma che gli inverter a servizio dei moduli fotovoltaici saranno installati all’interno di apposito locale tecnico, ma risulta che tali apparecchiature vengano installate per blocchi di moduli, ai piedi degli stessi. Per tale motivo la procedura che dovrebbe essere attuata prevede la schematizzazione di gruppi di inverter come una o più sorgenti sonore puntiformi la cui potenza sonora è data dalla somma (logaritmica) di tutte le sue componenti; si procede quindi ad un calcolo di attenuazione sonora in campo libero con fattore di direttività pari a Q=2 (dato che si tratta di sorgenti sonore appoggiante su di un piano riflettente) basato sulla distanza sorgente/recettore.
  • Fase di esercizio (trasformatori): l’ipotesi di abbattimento della rumorosità formulata dal Proponente non è supportata dalle schede tecniche del manufatto che attestino il potere fonoassorbente delle sue pareti. Nelle tabelle di pag. 23, il Proponente non ha indicato come sia giunto alle conclusioni di conformità con i vigenti limiti di legge sia di emissione che di immissione.
  • Fase di esercizio (inverter) mappe acustiche: la Ditta ha fornito una mappa acustica senza indicare il software utilizzato, evidenziando sulla stessa le linee isofoniche. Nelle mappe è difficile verificare il valore restituito al recettore dal Proponente, valore da cui discendono i valori di immissione e differenziale.

CONSIDERATO che il progetto illuminotecnico presentato dalla Ditta risulta non conforme alla Legge Regionale n. 17/09, in quanto:

  • risulta assente una dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico ai sensi della L.R. 17/2009;
  • non si conoscono le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione (Temperatura di colore, potenza, caratteristiche dell’installazione, valori di luminanza al suolo, ecc.);
  • non vi è evidenza del fatto che gli apparecchi rispettino l’art. 9, comma 2, della L.R. 17/2009;
  • non è chiaro cosa il Proponente intenda per “Parimenti, se l’intrusione dovesse verificarsi di notte, il campo verrà automaticamente illuminato a giorno dai proiettori”, come riportato nella Relazione Tecnica.

CONSIDERATO che, per le cabine di trasformazione e per il Cavidotto MT a 20kV interrato, sono state verificate le DPA ed il Proponente ha dichiarato la non intersezione della DPA con luoghi a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO che, nel “Piano preliminare utilizzo terre e rocce di scavo”, il Proponente non ha specificato se i limiti di riferimento siano quelli riferibili a colonna A o colonna B della tabella 1, dell’allegato 5, alla parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 oppure ad area agricola (limiti definiti nel DM 46/2019);

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;

TENUTO CONTO delle carenze e criticità emerse e sopra descritte, per cui non è stato dato efficace riscontro da parte del proponente, neppure in sede di integrazioni;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, non si possono escludere impatti ambientali significativi negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/01/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 29/01/2025 in merito al “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kwp da realizzarsi nel Comune di Zevio con le relative opere di connessione elettriche che interessano anche il Comune di Oppeano (VR) denominato “Zevio”, presentato dalla società “Joffada S.r.l.”, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “Joffada S.r.l.”, con sede legale in Via Cola di Rienzo, 28 – 00192 Roma – C.F e P.IVA 15407261005 (PEC: joffada_srl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Oppeano, al Comune di Zevio, alla Provincia di Verona, al Ministero della Cultura – Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-venatoria, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, all’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, a Enel Distribuzione S.p.A., a Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale e ad Anas Spa.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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