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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 9 del 07 febbraio 2025
JOFFADA S.R.L. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kwp da realizzarsi nel Comune di Zevio con le relative opere di connessione elettriche che interessano anche il Comune di Oppeano (VR) denominato "Zevio" - Comuni di localizzazione: Oppeano, Zevio (VR) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Assoggettamento dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società "JOFFADA S.R.L." denominato "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kwp da realizzarsi nel Comune di Zevio con le relative opere di connessione elettriche che interessano anche il Comune di Oppeano (VR) denominato "Zevio"". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Joffada S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 404624 del 09/08/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 29/01/2025.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 04/09/2024, trova applicazione la previgente disciplina;
VISTA la DGR n. 568/2018;
VISTA la DGR n. 1620/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”
VISTA la L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 – “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta “Joffada S.r.l.”, acquisita con prot. nn. 404624, 404771 e 404802 del 09/08/2024;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 19.996 kWp su un’area a destinazione agricola di circa 27 ettari complessivi ed è localizzato nei territori dei comuni di Oppeano e Zevio (VR);
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 2, lett. b) Impianti industriali non termini per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
PRESO ATTO altresì, secondo quanto dichiarato dal proponente, che l’impianto è ubicato in area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 199/2021;
PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 11/2024, la soglia per l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’allegato IV, punto 2b), è innalzata a 12 MW e che la soglia di assoggettamento diretto alla procedura di VIA, di cui all’allegato II, punto 2), è innalzata a 25 MW;
VISTA la nota prot. n. 413449 del 13/08/2024, con la quale gli Uffici della U.O. - VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento dell’istanza presentata;
VISTA la documentazione integrativa depositata dal proponente ed acquisita con prot. n. 435813 del 29/08/2024 e n. 437911 del 30/08/2024;
VISTA la nota prot. n. 445702 del 04/09/2024, con la quale gli Uffici della U.O. - VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/09/2024, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, è pervenuta l’osservazione del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al prot. reg. con n. 471445 del 12/09/2024;
VISTA la Certificazione di Destinazione Urbanistica trasmessa dal Comune di Zevio in data 30/09/2024 ed acquisita al prot. reg. n. 499543 del 30/09/2024;
VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa da ANAS S.p.A., acquisita al prot. reg. con n. 504240 del 02/10/2024;
VISTI i contributi resi rispettivamente dall’UO - Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni (prot. n. 504007 del 02/10/2024), da ANAS (nota acquisita al prot. reg. con n. 504240 del 02/10/2024), da ARPAV (15/10/2024), dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 532843 del 16/10/2024) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale (16/10/2024);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/10/2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. - VIA, prot. n. 556448 del 30/10/2024;
CONSIDERATO che il proponente, in data 20/12/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite agli atti con prot. nn. 649793, 649856 e 649989 del 20/12/2024;
CONSIDERATO che, in data 23/12/2024, il proponente ha altresì trasmesso ulteriore documentazione, acquisita con prot. n. 657896 del 27/12/2024;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. - VIA;
VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmessi rispettivamente da: AVISP (prot. n. 9445 del 09/01/2025), ARPAV (e-mail in data 21/01/2024), Direzione Pianificazione Territoriale (e-mail in data 22/01/2024), Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 38362 del 23/01/2025) e Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Unità Organizzativa Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni (e-mail in data 24/01/2025);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;
VISTO il riscontro istruttorio trasmesso in data 21/10/2024 da parte della U.O. - VAS VINCA NUVV relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
CONSIDERATO che il Comitato VIA nella seduta del 29/01/2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
vista la normativa vigente in materia alla data di avvio del procedimento, in particolare;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società JOFFADA S.R.L., acquisita al prot. reg. nn. 404624, 404771 e 404802 del 09/08/2024, perfezionata con successivo invio di documentazione acquisita con prot. n. 435813 del 29/08/2024 e n. 437911 del 30/08/2024;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente e acquisita con prot. nn. 649793, 649856 e 649989 del 20/12/2024 e n. 657896 del 27/12/2024;
ESAMINATI lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’allegato IV, punto 2, lett. b) Impianti industriali non termini per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
PRESO ATTO altresì, secondo quanto dichiarato dal proponente, che l’impianto è ubicato in area idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punti 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021;
PRESO ATTO che l’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale secondo uno schema di allacciamento che prevede la realizzazione di 2 cabine di consegna, da ubicarsi in corrispondenza delle aree nella disponibilità del produttore, collegate in entra-esce su linea MT esistente, uscente dalla cabina primaria AT/MT. Parte del tracciato di connessione e la cabina di consegna ricadono nel territorio del Comune di Oppeano (VR);
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 373/2024 della U.O. - VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con cui in particolare si dà atto che è ammessa l’attuazione dell’intervento qualora:
inoltre prescrivendo:
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, non sono stati forniti gli elementi necessari alla corretta ed esaustiva definizione dello stesso, ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, ed in particolare:
RITENUTO pertanto che, con riferimento alle “Linee guida in materia di impianti agrovoltaici”, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022, non sia stata pienamente dimostrata dal proponente la rispondenza del progetto ai requisiti previsti;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, per il progetto in esame troverebbe applicazione il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 17/2022 che prevede “...in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini”;
PRESO ATTO della revisione apportata dal proponente alle opere di mitigazione, che si intendono rispondenti di quanto richiesto in sede di richiesta di integrazioni;
PRESO ATTO modifiche progettuali apportate in riscontro alle richieste di integrazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e di ANAS Spa;
CONSIDERATO che le aree di intervento non interessano aree individuate dal vigente PGRA come a rischio idraulico e/o pericolosità idraulica;
PRESO ATTO della Dichiarazione di Conformità Urbanistica sottoscritta dal proponente;
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Zevio, da cui in particolare emerge che parte delle aree oggetto di intervento sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, in zona “E – Agricola”;
CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel PTRC della Regione Veneto, l’area di progetto ricade all’interno della fascia delle risorgive e nelle aree agropolitane; l’ambito di progetto si colloca in prossimità di un centro storico minore riferito alla villa veneta denominata “La Maffea”, nonché di un lago identificato come corridoio ecologico;
CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi, l’area di progetto è interessato dai seguenti tematismi: “fascia delle risorgive”, “Corridoio di difesa dall’inquinamento acustico” e “Aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale”;
CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel Piano di Area Quadrante Europa, l’area di progetto ricade all’interno di cosiddetti “Ambiti prioritari per la protezione del suolo”
CONSIDERATO che, da quanto emerge dall’analisi cartografica delle tavole del PTCP della Provincia di Verona, l’area d’intervento risulta ubicata in prossimità di un centro storico minore identificato nella corte “La Maffea” inoltre che di uno specchio d’acqua (lago);
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, non è stata del tutto dimostrata la coerenza della proposta rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale, nonché in riferimento ad eventuali vincoli sussistenti sulle aree di intervento; in particolare:
Esaminati questi documenti e riferimenti, rimane aperta la questione della potenziale presenza di un bene oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 42/2004.
Si ritiene che l’analisi e la valutazione degli aspetti programmatici e degli ambiti tutelati presentata con le integrazioni non risponde in modo completo a quanto richiesto e non consenta di escludere la presenza di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
TENUTO CONTO che, per quanto concerne in particolare la disamina rispetto all’art. 3 della LR 17/2022 “Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti”, sono emerse le seguenti criticità:
TENUTO CONTO altresì, per quanto riguarda la disamina rispetto al D.M. 10 settembre 2010, che per l’area di progetto risultano applicabili i seguenti “criteri di non idoneità” individuati nell’allegato 3 del medesimo decreto:
CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la Valutazione Previsionale di impatto acustico aggiornata, che tuttavia risulta carente in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
CONSIDERATO che il progetto illuminotecnico presentato dalla Ditta risulta non conforme alla Legge Regionale n. 17/09, in quanto:
CONSIDERATO che, per le cabine di trasformazione e per il Cavidotto MT a 20kV interrato, sono state verificate le DPA ed il Proponente ha dichiarato la non intersezione della DPA con luoghi a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere;
CONSIDERATO che, nel “Piano preliminare utilizzo terre e rocce di scavo”, il Proponente non ha specificato se i limiti di riferimento siano quelli riferibili a colonna A o colonna B della tabella 1, dell’allegato 5, alla parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 oppure ad area agricola (limiti definiti nel DM 46/2019);
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;
TENUTO CONTO delle carenze e criticità emerse e sopra descritte, per cui non è stato dato efficace riscontro da parte del proponente, neppure in sede di integrazioni;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, non si possono escludere impatti ambientali significativi negativi.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/01/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
Cesare Lanna
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