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Bur n. 24 del 18 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 7 del 05 febbraio 2025

Fornaci Zanrosso S.r.l. Fornace Centrale S.r.l. Cava di Argilla per laterizi denominata "San Pietro Ovest" Insieme estrattivo "Soran". Rinnovo. Comune di localizzazione: Malo (VI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA per il rinnovo dell'autorizzazione della Cava di Argilla per laterizi denominata "San Pietro Ovest" Insieme estrattivo "Soran" nel Comune di Malo (VI). 

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Fornaci Zanrosso S.r.l. Fornace Centrale S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 609659 del 02/12/2024.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/12/2024.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 29/01/2025.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, in particolare l’art. 23, comma 3, che stabilisce che “i procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti”;

CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 21/01/2025 e pertanto per il procedimento in oggetto, avviato in data 11/12/2024, trova applicazione la previgente disciplina;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile al punto 8, lettera I) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata cave e torbiere sotto i 500.000 m3/anno di materiale estratto o 20 ettari di superficie, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. reg. n. 609659 e n. 610422 del 02/12/2024, successivamente integrata con nota prot. reg. n. 629325 del 11/12/2024, con la quale la società Fornaci Zanrosso S.r.l. – Fornace Centrale S.r.l. (sede legale rispettivamente: Malo (VI), Via Visan 38; C.F. e P.IVA n. 00866320245, Malo (VI), Via Visan 35; C.F. e P.IVA n. 00160780243), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’escavazione rilasciata con D.G.R. n. 1468 del 12/08/2013 e successivamente prorogata con D.D.R. n. 111 del 25/02/2021;

VISTA la nota n. 629923 del 11/12/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2024 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTE le note registrate al prot. reg. n. 6299 del 08/01/2024 e n. 12413 del 10/01/2025 con le quali il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Vicenza e Rovigo ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito al non assoggettamento alla procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto in esame;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

VISTA la relazione n. 2/2025 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato per il rinnovo di autorizzazione cava di argilla per laterizi denominata “San Pietro Ovest” nell’insieme estrattivo “Soran”, in comune di Malo (VI), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/01/2025:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
  • la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
  • la D.G.R. n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.”.
  • la D.G.R. n. 1620/2019 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019.”;
  • D.G.R. n. 1400/2017 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’escavazione rilasciata con D.G.R. n. 1468 del 12/08/2013 e successivamente prorogata con D.D.R. n. 111 del 25/02/2021;

PRESO ATTO che per la Cava S. Pietro il volume residuo estraibile è pari a 244.530 m3, su una superficie di 59.086 m2, e che l’estrazione di tale materiale richiederà 5 anni di lavorazioni;

VISTO il parere favorevole con condizioni, del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Vicenza e Rovigo trasmesso con note registrate al prot. reg. n. 6299 del 08/01/2024 e n. 12413 del 10/01/2025, di rettifica;

CONSIDERATO che nel suindicato parere del 10/01/2025 il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Vicenza e Rovigo prescrive che:

Per quanto concerne la tutela paesaggistica:

  • Il progetto di ripristino ambientale dovrà prevedere la ricostituzione della fascia vegetazionale ripariale lungo il confine a nord della proprietà e prospiciente il Torrente Timonchio, a mezzo di messa a dimora di piante autoctone sia a medio-alto fusto sia di tipo arbustivo.

Per quanto concerne la tutela archeologica:

  • Che tutti gli interventi comportanti opere di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell’area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dalla ditta proponente, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dal nuovo intervento nell’ambiente circostante;

CONSIDERATO che si concorda con l’uso dei sistemi di mitigazione acustica proposti al punto 9 “Specifiche Interventi di Mitigazione” della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;

RITENUTO comunque opportuno che, a impianto a regime, il Proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione e dell’efficacia delle mitigazioni previste; a tal fine si prevede quindi una specifica condizione ambientale;

CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo D.G.R.V. n. 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
    • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
    • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
    • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso).

VISTA la relazione n. 2/2025 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato per il rinnovo di autorizzazione cava di argilla per laterizi denominata “San Pietro Ovest” nell’insieme estrattivo “Soran”, in comune di Malo (VI), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

si è espresso favorevolmente per il NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1

Macrofase

In fase di esercizio della cava

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata nelle condizioni più gravose presso i ricettori individuati (scenari 1, 2 e 3 della relazione in oggetto) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica e dell’efficacia delle misure di mitigazione previste.

I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà chiedere deroga al Comune, oppure predisporre e presentare al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera – post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 2/2025.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del decreto di esclusione dalla procedura di VIA, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – UO VAS, VINCA e NUVV.


CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/01/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 29/01/2025 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Veritas S.p.A. relativo al rinnovo dell’autorizzazione della “Cava di Argilla per laterizi denominata “San Pietro Ovest” – Insieme estrattivo “Soran”. Comune di Malo (VI)”, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1

Macrofase

In fase di esercizio della cava

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata nelle condizioni più gravose presso i ricettori individuati (scenari 1, 2 e 3 della relazione in oggetto) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica e dell’efficacia delle misure di mitigazione previste.

I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà chiedere deroga al Comune, oppure predisporre e presentare al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera – post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 2/2025.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del decreto di esclusione dalla procedura di VIA, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – UO VAS, VINCA e NUVV.


3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle società Fornaci Zanrosso S.r.l. (C.F. e P.IVA 00866320245) con sede legale a Malo (VI), in via Visan 38, e Fornace Centrale S.r.l. (C.F. e P.IVA 00160780243) con sede legale a Malo (VI), in via Visan 35 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Malo (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Sos Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Vicenza e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Ministero della Cultura Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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