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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 30 del 28 gennaio 2025
Approvazione del modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, per il rilascio e modifica di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast nonché del modello della relativa asseverazione tecnica. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11. Revoca del Decreto della Direzione Turismo n. 58 del 19 marzo 2019.
Si approvano i modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast e della relativa asseverazione tecnica. Si revoca il precedente Decreto che disciplinava i precedenti modelli regionali di domanda.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive complementari;
- la citata L.R. all’articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l’individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive, mentre all’articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 419 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle suddette strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- in particolare, l’Allegato A della citata DGR ha disciplinato i casi in cui alla domanda di classificazione deve essere allegata la documentazione tecnica, comprendente l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità della capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la documentazione tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
- il Direttore della Direzione Turismo ha approvato il Decreto n. 58 del 19 marzo 2019 con oggetto:"Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabili alla Regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast nonchè delle relative asseverazioni tecniche. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11";
- la richiesta di rinnovo della classificazione tramite SUAP (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione) è una disposizione che non è più vigente, a seguito dell'entrata in vigore della DGR n. 1615 del 19 novembre 2021 con oggetto: "Aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) con semplificazione delle procedure informatiche. Art.13 della L.R. n.11/2013. Art.17 del D.lgs.n.79/2011";
- la citata DGR n.1615/2021, in attuazione della recente riforma del citato art. 32 della L.R. n.11/2013, disciplina le procedure informatiche regionali di classificazione delle strutture ricettive prevedendo forme di semplificazione più avanzata rispetto alle procedure informatiche del SUAP;
- le suddette forme di semplificazione riguardano, tra l'altro, istanze e comunicazioni con effetti di minore interesse turistico, quali le istanze di rinnovo di classificazione senza variazioni di livello o di capacità ricettiva o di denominazione, per le quali il titolare della struttura ricettiva chiede il rinnovo mediante la procedura Ross1000, confermando che non è intervenuta alcuna variazione alla ricettività, ai servizi, alla denominazione e a tutti gli elementi funzionali alla classifica;
RITENUTO OPPORTUNO
- eliminare la citata richiesta di rinnovo della classificazione tramite SUAP (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione) nel modello regionale di domanda di classificazione tramite SUAP, contenuto nell’Allegato A, Sezione 3, lettera b) del citato Decreto n. 58/2019, perché la richiesta di rinnovo di classificazione alla Regione attualmente avviene tramite la procedura ROSS 1000;
- la "Dichiarazione semplificata per modifica o rinnovo di classificazione nel caso di struttura ricettiva extralberghiera già regolarmente esercitata al 24 aprile 2015", prevista nel modello regionale di domanda contenuto nel punto 7 dell'Allegato A del citato Decreto n. 58/2019, era una disposizione transitoria in sede di prima applicazione del citato provvedimento;
- la suddetta Dichiarazione semplificata risulta, allo stato attuale, non più applicabile, in quanto le strutture ricettive con attività già regolarmente esercitata al 24 aprile 2015, ai sensi della L.R. n. 33/2002, sono, alternativamente, in una delle seguenti situazioni:
- eliminare, perché non più applicabili, nel modello regionale di domanda di classificazione tramite SUAP:
- ai sensi dell'articolo 2, dell'Allegato A della citata DGR n. 419/2015 e s.m.i. - è consentita la denominazione aggiuntiva/sostitutiva di “Locanda” per gli alloggi turistici dotati di un ristorante aperto al pubblico;
aggiungere, nell'Allegato A del presente Decreto, nel citato modello regionale di domanda, nella parte relativa all’istanza di denominazione di “Locanda”, l’obbligo di allegazione dell’autorizzazione comunale o della Scia presentata al Comune, per ristorante aperto al pubblico, ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e 8 bis della L.R. n. 29/2007 e s.m.i;
- sono state approvate nuove denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ai sensi della DGR n. 1172 del 15 ottobre 2024, con oggetto: "Approvazione di denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.. L.R. n.11/2013 art. 29. Modifiche delle DDGR n. 807/2014 e n. 419/2015 e loro s.m.i..".
In particolare le denominazioni sono le seguenti:
- in Villa veneta:
per le strutture ricettive classificate complementari - situate in Ville venete iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 - da aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013;
- in dimora storica:
per le strutture ricettive classificate complementari - situate in edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. diversi dalle Ville venete iscritte nell'elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 - da aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013;
- aggiungere nella Sezione B dell’Allegato A al presente Decreto, dopo la casella relativa alla “Residenza d’epoca” una casella per la denominazione aggiuntiva “in Villa veneta” ed una casella per la denominazione aggiuntiva “in dimora storica”;
- la "Dichiarazione dei requisiti dimensionali e strutturali" nella Sezione C) dell’Allegato A del citato Decreto n.58/2019 prevede - relativamente all'immobile per il quale si chiede la classificazione - due opzioni, tra le quali, compare la seguente: "non rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR n. 419/2015, ma era una struttura ricettiva extralberghiera già autorizzata al 24.4.2015, per la quale è consentita ora la classificazione solo a due leoni";
- la citata opzione, che poteva essere scelta, in via transitoria, dall’interessato nel portale del SUAP, risultava necessaria solamente in caso di apposita domanda dell’interessato, tramite SUAP, di rinnovo di classificazione a due leoni, ai sensi della L.R.n.11/2013 per le strutture ricettive extralberghiere già autorizzate al 24.4.2015 quando era ancora vigente la L.R.n.33/2002;
- la citata opzione, invece, attualmente non è più necessaria, perché non va più inserita nel portale del SUAP, a seguito della citata DGR n.1615/2021, che esclude la domanda di rinnovo di classificazione trasmessa alla Regione tramite SUAP, prevedendo invece una procedura semplificata di rinnovo di classificazione con dati del rinnovo inseriti direttamente dall’interessato nella piattaforma regionale Ross1000;
- revocare, per i citati motivi, la sopra menzionata opzione nella dichiarazione di cui alla Sezione C) dell’Allegato A del citato Decreto n.58/2019;
- l"'Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive, oggetto di classificazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013", di cui all'Allegato A, Sezione F, del presente Decreto, è conforme a quella approvata con il DDR n. 158/2024 per la parte riguardante le strutture ricettive classificate e non necessita di ulteriori aggiornamenti;
- il contenuto del modello regionale di asseverazione del tecnico abilitato riguardante la struttura da classificare, già oggetto dell’Allegato B del citato Decreto n. 58/2019, non necessita di aggiornamenti e può quindi essere riprodotto interamente nell’Allegato B del presente provvedimento;
- revocare il Decreto n. 58 del 19 marzo 2019 del Direttore della Direzione Turismo, perchè il modello di domanda di classificazione, in alcune sezioni, non è più aggiornato alle novità normative o non più adeguato alle esigenze di semplificazione per i motivi sopra specificati;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);
- confermare, per il principio di tutela del legittimo affidamento, la validità formale delle domande per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, presentate, prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in conformità ai modelli allegati al citato Decreto revocato;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio e modifica di classificazione delle suddette strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013, della citata DGR n. 419/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di rilascio e modifica classificazione delle suddette strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, nei casi previsti dalla citata DGR n. 419/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- le domande di rilascio e modifica di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alla Regione del Veneto - Direzione Turismo;
- inserire i citati Allegati A e B sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento (UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 29/2007; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 419/2015 e successive modifiche ed integrazioni; la DGR n.1615/2021, la DGR n. 1172/2024; il DDR n. 58/2019; DDR n. 158/2024
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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