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Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 8 del 16 gennaio 2025

Modifica Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola da riconvertire a impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Smc/h, comprese opere e infrastrutture ad esso connesse. Ditta proponente: Biogas Bruso S.a.r.l. Sede impianto: Comune di Cona (VE) loc.tà Foresto D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizzano le modifiche ad un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola già autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 biogas, ai fini della sua riconversione a impianto di produzione di biometano, comprese opere ad esso connesse.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l’art. 15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;
  • la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;
  • il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • il D.Lgs. n. 259/2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche ed in particolare l’art. 56 “Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze” così come modificato da ultimo con il D.Lgs n. 48/2024;
  • il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
  • il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI INOLTRE

  • l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  • il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
  • l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
  • il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché la L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’Ambiente”;
  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 4 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”;
  • Il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” ed in particolare l’Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” ed in particolare il Titolo IV relativo all’utilizzazione agronomica del digestato;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”

PREMESSO che con D.G.R.V. n. 702 del 24.05.2011 la società Biogas Bruso S.a.r.l.- C.F. e P.IVA n. 04339300289, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente zootecnico bovino palabile) di provenienza extraziendale e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto;

VISTE le successive modifiche e integrazioni alla Deliberazione sopra citata, intervenute ed approvate con D.G.R.V. n.211 del 27.02.2014, n.32 del 19.01.2016, n.2184 del 23.12.2016, n. 1032 del 04.07.2017 e con Decreti Regionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria n. 70 del 20.06.2011, n.93 del 04.08.2011, n.103 del 14.06.2018 e n. 211 del 10.10.2019;

VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con n. 26979, 26980 del 17.01.2024, n. 31179 del 19.01.2024 e nn. 137053 del 18.03.2024 e n. 359523 del 17.07.2024, con le quali la società Biogas Bruso s.a.r.l. - C.F. e P.IVA n. 04339300289, con sede legale a Pordenone (PN) in via Tiburzio Donadon, 4, chiede Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, per la riconversione dell’impianto a biogas esistente nel Comune di Cona (VE), in impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Smc/h, comprese opere ad esso connesse;

VISTA la nota prot.reg. n. 203755 del 24.04.2024 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria U.O. Agroambiente della Regione Veneto trasmette, ai fini del trasferimento del fascicolo istruttorio, copia vigente della perizia asseverata e giurata inerente i costi di demolizione dell’impianto di che trattasi nonché copia della documentazione fideiussoria in corso di validità e la comunicazione di costituzione del deposito cauzionale presso la Direzione Bilancio e Ragioneria;

PRESO ATTO in virtù della succitata trasmissione, che la Ditta proponente non è più in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 della L.R. 11/2004 e che pertanto la competenza del procedimento unico relativo alla modifica e integrazione dell’Autorizzazione Unica è in capo all’Area Tutela e Sicurezza del Territorio- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto ai sensi della D.G.R.V. n. 453/2010;

CONSIDERATO che la Ditta dichiara (“241004_CO_BRUSO_Dichiarazione sostitutiva.pdf” prot. reg. n.527367 del 14.10.2024) che l’attuale impianto a biogas per cui viene chiesta modifica è conforme al progetto approvato e alle successive varianti secondo le prescrizioni dagli stessi impartite e che quanto non specificato nella descrizione delle modifiche riportata nella relazione illustrativa allegata all’istanza di riconversione, resta invariato rispetto a quanto già autorizzato;

DATO ATTO che l’autorizzazione alla modifica viene rilasciata dall’Autorità regionale competente ai sensi del D.Lgs 387/2003, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • la Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, quale struttura regionale competente, chiede alla Ditta, con nota prot. n. 496853 del 27.09.2024, un completamento dell’istanza e comunica, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento di modifica e integrazione dell’autorizzazione unica ad avvenuto ricevimento di quanto richiesto, nonché l’indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona; la nota viene indirizzata a: Ditta Biogas Bruso Società Agricola S.r.l., BRD – Biogas Refinery Development S.r.l., Comune di Cona, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV- Dipartimento Regionale Rischi tecnologici e Fisici- U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli preventivi e Dipartimento provinciale di Venezia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Ispettorato Territoriale Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Genio Civile di Venezia, AcegasApsAmga S.p.A., ULSS 3 Serenissima, E-Distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p., Regione del Veneto Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria – U.O. Agroambiente e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria;
  • l’ENAC, con nota registrata al prot. reg. n. 499377 del 30.09.2024, evidenzia la necessità di acquisire la documentazione così come prevista dalla procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
  • il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota registrata al prot. reg. n.503581 del 02.10.2024 richiede il versamento degli oneri istruttori per l’istruttoria della pratica e con nota registrata al prot. reg. n 519307 del 10.10.2024 presenta richiesta di integrazioni/chiarimenti;
  • la Ditta con note registrate al prot. reg. nn. 527367, 527366,527371,527375 del 14.10.2024 trasmette la documentazione di completamento;
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota registrata al prot. reg. n 535013 del 16.10.2024 trasmette proprio parere di competenza ai fini della tutela archeologica con prescrizioni e raccomandazioni (Allegato B sub b1);
  • la Ditta con nota registrata al prot. reg. n.538009 del 18.10.2024 trasmette ulteriori integrazioni volontarie comunicando inoltre la variazione della ricetta di alimentazione ai fini dell’idoneità dell’impianto oggetto di ampliamento ai sensi D.C.R.V n.38/2013;
  • la Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota registrata al prot. reg. n. 543634 del 22.10.2024 dà comunicazione in merito all’avvio del procedimento e decorrenza dei termini della conferenza dei servizi;
  • il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota registrata al prot. reg. n. 548480 del 24.10.2024 conferma la necessità delle integrazioni già richieste in data 10.10.2024 con prot. Cons. 12669.
  • la Città Metropolitana di Venezia con nota registrata al prot. reg. n. 562123 del 04.11.2024 trasmette la propria richiesta di integrazioni;
  • l’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali con nota registrata al prot. reg. n. 565474 del 05.11.2024 trasmette la propria richiesta di integrazioni;
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota registrata al prot. reg. n.571400 del 08.11.2024 conferma il parere di competenza ai fini della tutela archeologica pervenuto al prot. reg. n 535013 del 16.10.2024;
  • la Regione del Veneto - U.O – Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota registrata al prot. reg. n.575892 del 11.11.2024 trasmette alla Ditta, a Biogas Refinery Development e in copia conoscenza a tutti gli enti coinvolti la propria richiesta di integrazioni e quelle pervenute da Enac, dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dalla Città Metropolitana di Venezia, dall’Autorità di Bacino delle Alpi;
  • AcegasApsAmga S.p.A con nota registrata al prot. reg. n.583933 del 15.11.2024 non rilevando interferenze con le reti gestite dalla stessa, né essendo previsti in quell'area interventi programmati esprime un parere favorevole all’opera in oggetto;
  • la Regione del Veneto - U.O – Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota registrata al prot. reg. n.591707 del 20.11.2024 comunica a tutti gli enti coinvolti il nuovo link utile, in sostituzione del precedente, per reperire la documentazione di progetto;
  • l’Unità Organizzativa del Genio Civile di Venezia con nota registrata al prot. reg. n.611005 02.12.2024 comunica che il proprio parere ai sensi della DGR 2948/09 non è dovuto e l’istanza sarebbe stata posta agli atti.
  • la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 630544 del 11.12.2024 trasmette un primo riscontro a quanto richiesto con nota prot. reg. n.575892 del 11.11.2024;
  • la Ditta con note registrate al prot. reg. nn. 639671, 639679, 640034 del 17.12.2024 trasmette quanto richiesto con nota prot. reg. n.575892 del 11.11.2024;
  • la Regione del Veneto - U.O. – Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota registrata al prot. reg. 652738 del 23.12.2024 comunica che la documentazione trasmessa dalla Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 630544 del 11.12.2024, essendo scaricabile mediante collegamenti esterni (wetransfer) non era ammissibile per la protocollazione e la conservazione a norma e che pertanto si erano considerati ricevibili solo i documenti allegati in originale e comunica agli enti coinvolti dove reperire la documentazione registrata al prot. reg. nn. 639671, 639679, 640034 del 17.12.2024 essendo stata trasmessa solo alla medesima;
  • il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota registrata al prot. reg. n.653856 del 23.12.2024 trasmette proprio parere positivo con prescrizioni (Allegato B sub b2);
  • la Città Metropolitana di Venezia con nota registrata al prot. reg. n. 7430 del 08.01.2025 ha trasmesso proprio parere con prescrizioni, determinazione n.17/2025 ai sensi dell’art.269 del D.Lgs 152/06 e relativa pianta emissioni; con successiva nota registrata al prot. reg. n. 23251 del 16.01.2025 ha integrato proprio parere trasmesso con la nota sopra citata e trasmesso determina n.101/2025 che sostituisce quella trasmessa in precedenza (Allegato B sub b3);
  • l’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali con nota registrata al prot. reg. n.8732 del 09.01.2025 ha trasmesso proprio parere favorevole;
  • la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 19762 del 14.01.2025 ha trasmesso ulteriori integrazioni;
  • ARPAV con nota registrata al prot. reg. n.21124 del 15.01.2025 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono descritti i principali elementi progettuali di modifica;

CONSIDERATO che l’impianto attualmente esistente si trova in area in Comune di Cona (VE) al Foglio n.32 mappali nn. 183, 186, 187, 188;

PRESO ATTO che è previsto un ampliamento dell’impianto esistente su area agricola adiacente individuata catastalmente al Fg. 32 particelle nn. 171, 172 parte (porzione b), 174 parte (porzione b);

VISTO il contratto preliminare di vendita delle aree interessate dall’ampliamento, registrato in data 26.11.2024 attestante la disponibilità dell’area, come richiesto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dal punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010 prodotto dalla Ditta con nota prot. reg. n. 639671 del 17.12.2024;

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la realizzazione di una viabilità di accesso per l’ingresso dei mezzi dalla strada Provinciale SP87 Cavarzere – Romea;

VISTO che il contratto preliminare succitato contiene anche la promessa di costituzione di servitù di passo carrabile con ogni mezzo a carico del fondo F.32 mappale 172-c e a favore del fondo F.32 mappale 172-b;

CONSIDERATO che il D.M. 10.09.2010 al punto 15.3 dell’allegato prevede che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico e precisa che “Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che la ditta dichiara che l’impianto oggetto d’istanza nonché le opere ed infrastrutture ad esso connesse non produranno effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Venezia per l’area Mobilità;

DATO ATTO che, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, l’area interessata dall’ampliamento dell’impianto ricade tra le aree idonee alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi del D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013, ad esclusione di quanto espresso al punto J dell’allegato al citato D.C.R.V. trattandosi di area ad elevata utilizzazione agricola ed essendo previsto un utilizzo di biomasse vegetali in quantità pari a circa il 40% delle biomasse in ingresso;

CONSIDERATO tuttavia, che con successiva nota prot. reg. n. 538009 del 18.10.2024 la Ditta comunica un aggiornamento della proposta di piano di alimentazione prevedendo una frazione inferiore al 30% (valore espresso in peso e tal quale) di biomasse vegetali dedicate, sul totale delle matrici necessarie al loro esercizio facendo venire meno pertanto la condizione di inidoneità prevista al punto J dell’allegato al D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013;

VISTA la relazione di assoggettabilità dell’impianto al D.Lgs n. 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento stabilite dalla norma;

CONSIDERATO che ARPAV con il proprio contributo prot. reg. n. 21124 del 15.01.2025 comunica che “si prende atto della verifica di assoggettabilità prodotta specificando, tuttavia, che dovrà essere aggiornata la tabella presentata al capitolo 4 del medesimo documento, in quanto non risultano biogas caratterizzati dalla densità riportata. Si propone, altresì, di prescrivere l’implementazione di un idoneo Sistema di Gestione che segua uno standard riconosciuto, al fine di ridurre il rischio di incidenti che possono implicare conseguenze anche ambientali.”;

RICHIAMATO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

RICHIAMATO la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

RITENUTO di prescrivere che per gli effluenti zootecnici devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013;

VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

VISTA la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nella determinazione N. 101/2025 della Città Metropolitana di Venezia relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto;

CONSIDERATO che la Ditta al momento, viste le attuali opportunità di mercato, non ritiene di prevedere un sistema di recupero della CO2 proveniente dall’off-gas;

RITENUTO di prescrivere che entro 18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;

VISTA la presenza di una torcia;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;

RITENUTO di prescrivere che la ditta provveda alla compilazione di un registro cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

  • registrazione delle accensioni (data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
  • i motivi che hanno causato il fuori servizio dell'impianto e l'accensione della torcia;

DATO ATTO che la Ditta intende prelevare acqua dall’acquedotto esistente per soddisfare le utenze idriche dell’impianto (servizi igienici, rabbocco una tantum della riserva idrica antincendio, diluizione del disinfettante per la disinfezione dei mezzi di trasporto pollina in uscita, rabbocco periodico della torre di desolforazione, lavaggio dei circuiti, pompe, vasche e aree di carico/scarico);

RITENUTO di prescrivere che la Ditta richieda apposita autorizzazione/concessione di derivazione alle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti al termine dei lavori previsti;

PRESO ATTO che, come indicato dalla Città Metropolitana di Venezia relativamente all’ampliamento oggetto di variante comprendente la nuova rete di raccolta colaticci e la nuova rete di raccolta di acque meteoriche con trattamento delle acque di prima pioggia, la Ditta sarà tenuta a presentare tramite Suap competente apposita istanza di autorizzazione alla Città Metropolitana di Venezia;

CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto per lo spargimento agronomico;

DATO ATTO che l’ente competente ai fini dello spargimento del digestato prodotto dall’impianto oggetto di autorizzazione, è la Città metropolitana di Venezia;

DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;

VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

RITENUTO di prescrivere che per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006.

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che le opere in progetto sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n.2/2025 del 14.01.2025 agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATA la necessità di acquisire nuova fidejussione di cui all’Allegato A della D.G.R.V. n. 253 del 22.02.2012 nella quale si stabilisce che “L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.”;

DATO ATTO che l’importo della suddetta garanzia deve essere pari a Euro 1.450.725,05 così come risulta dall’elaborato “23EI045DEF_0L_R1_dismissione” prodotto dalla Ditta con prot. reg. n. 640034 del 17.12.2024;

VISTI i contributi e gli atti di assenso di: AcesgasApsAmga S.p.A., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Consorzio di Bonifica, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV;

PRESO ATTO che alcuni degli atti di assenso formulati dai partecipanti alla Conferenza di Servizi contengono prescrizioni/condizioni/raccomandazioni;

DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;

RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di modifica dell’autorizzazione unica;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica regionale;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni di competenza acquisite dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento unico di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs 387/2003;
  3. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di modifica e integrazione dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, di cui alla D.G.R.V. n. 702 del 24.05.2011 e successive modifiche e integrazioni, a favore della Ditta Biogas Bruso S.a.r.l., con sede legale a Pordenone (PN) in via Tiburzio Donadon, 4 - C.F. e P.IVA n. 04339300289, autorizzando:
  • Biogas Bruso S.a.r.l., con sede legale a Pordenone (PN) in via Tiburzio Donadon, 4 - C.F. e P.IVA n. 04339300289, alla costruzione ed esercizio delle modifiche relative alla riconversione dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola a impianto di produzione di biometano, con capacità produttiva pari a 500 Smc/h, attualmente esistente presso il Comune di Cona (VE), località Foresto su area censita catastalmente al Fg. 32 mappali nn. 183, 186, 187, 188 e ampliamento su Fg. 32 mappali nn. 171, 172 parte (porzione b), 174 parte (porzione b), compresa la realizzazione di una viabilità di accesso per l’ingresso dei mezzi dalla strada Provinciale SP87 Cavarzere – Romea su Fg.32 mappale 172-c;
  1. di approvare le modifiche dell’impianto esistente nonché il progetto di connessione dell’impianto alla rete di trasporto del gas naturale, così come riassunti in Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e contestuale, secondo gli elaborati di progetto di cui ai protocolli citati in premessa nn. 26979, 26980 del 17.01.2024, n. 31179 del 19.01.2024, n. 137053 del 18.03.2024, n. 359523 del 17.07.2024, nn. 527367, 527366,527371,527375 del 14.10.2024, n.538009 del 18.10.2024, n. 630544 del 11.12.2024, nn.639671, 639679, 640034 del 17.12.2024 e n.19762 del 14.01.2025;
  2. di approvare le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all’Allegato B quale parte integrante del presente decreto, comprensivo delle prescrizioni dettagliate nei pareri e determinazioni di cui ai relativi Sub allegati b1, b2, b3;
  3. di confermare quanto disposto con D.G.R.V. n. 702 del 24.05.2011 e successive modifiche e integrazioni, per quanto non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
  4. di stabilire che la società Biogas Bruso S.a.r.l., dovrà presentare alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, prima dell’inizio dei lavori di riconversione e pena la decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a euro 1.450.725,05 (unmilione quattrocento cinquantamila settecento venticinque/05) IVA inclusa e nel rispetto della relativa prescrizione di cui all’Allegato B;
  5. di informare che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;
  6. di dare atto che la durata di validità dell’Autorizzazione Unica è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nell’Autorizzazione Unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento;
  7. di precisare che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio delle opere di modifica e integrazione approvate con il presente provvedimento, che non confluiscono nel presente atto;
  8. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso e che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Biogas Bruso S.a.r.l ai seguenti soggetti: Comune di Cona, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV- Dipartimento Regionale Rischi tecnologici e Fisici - U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli preventivi e Dipartimento provinciale di Venezia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Ispettorato Territoriale Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, AcegasApsAmga S.p.A., ULSS 3 Serenissima, E-Distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p., Regione del Veneto Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria – U.O. Agroambiente e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, GSE e Ufficio delle Dogane;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

8_Allegato_A_548405.pdf
8_Allegato_B_548405.pdf

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