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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 8 del 16 gennaio 2025
Modifica Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola da riconvertire a impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Smc/h, comprese opere e infrastrutture ad esso connesse. Ditta proponente: Biogas Bruso S.a.r.l. Sede impianto: Comune di Cona (VE) loc.tà Foresto D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizzano le modifiche ad un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola già autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 biogas, ai fini della sua riconversione a impianto di produzione di biometano, comprese opere ad esso connesse.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTI INOLTRE
PREMESSO che con D.G.R.V. n. 702 del 24.05.2011 la società Biogas Bruso S.a.r.l.- C.F. e P.IVA n. 04339300289, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente zootecnico bovino palabile) di provenienza extraziendale e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto;
VISTE le successive modifiche e integrazioni alla Deliberazione sopra citata, intervenute ed approvate con D.G.R.V. n.211 del 27.02.2014, n.32 del 19.01.2016, n.2184 del 23.12.2016, n. 1032 del 04.07.2017 e con Decreti Regionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria n. 70 del 20.06.2011, n.93 del 04.08.2011, n.103 del 14.06.2018 e n. 211 del 10.10.2019;
VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con n. 26979, 26980 del 17.01.2024, n. 31179 del 19.01.2024 e nn. 137053 del 18.03.2024 e n. 359523 del 17.07.2024, con le quali la società Biogas Bruso s.a.r.l. - C.F. e P.IVA n. 04339300289, con sede legale a Pordenone (PN) in via Tiburzio Donadon, 4, chiede Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, per la riconversione dell’impianto a biogas esistente nel Comune di Cona (VE), in impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Smc/h, comprese opere ad esso connesse;
VISTA la nota prot.reg. n. 203755 del 24.04.2024 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria U.O. Agroambiente della Regione Veneto trasmette, ai fini del trasferimento del fascicolo istruttorio, copia vigente della perizia asseverata e giurata inerente i costi di demolizione dell’impianto di che trattasi nonché copia della documentazione fideiussoria in corso di validità e la comunicazione di costituzione del deposito cauzionale presso la Direzione Bilancio e Ragioneria;
PRESO ATTO in virtù della succitata trasmissione, che la Ditta proponente non è più in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 della L.R. 11/2004 e che pertanto la competenza del procedimento unico relativo alla modifica e integrazione dell’Autorizzazione Unica è in capo all’Area Tutela e Sicurezza del Territorio- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto ai sensi della D.G.R.V. n. 453/2010;
CONSIDERATO che la Ditta dichiara (“241004_CO_BRUSO_Dichiarazione sostitutiva.pdf” prot. reg. n.527367 del 14.10.2024) che l’attuale impianto a biogas per cui viene chiesta modifica è conforme al progetto approvato e alle successive varianti secondo le prescrizioni dagli stessi impartite e che quanto non specificato nella descrizione delle modifiche riportata nella relazione illustrativa allegata all’istanza di riconversione, resta invariato rispetto a quanto già autorizzato;
DATO ATTO che l’autorizzazione alla modifica viene rilasciata dall’Autorità regionale competente ai sensi del D.Lgs 387/2003, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono descritti i principali elementi progettuali di modifica;
CONSIDERATO che l’impianto attualmente esistente si trova in area in Comune di Cona (VE) al Foglio n.32 mappali nn. 183, 186, 187, 188;
PRESO ATTO che è previsto un ampliamento dell’impianto esistente su area agricola adiacente individuata catastalmente al Fg. 32 particelle nn. 171, 172 parte (porzione b), 174 parte (porzione b);
VISTO il contratto preliminare di vendita delle aree interessate dall’ampliamento, registrato in data 26.11.2024 attestante la disponibilità dell’area, come richiesto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dal punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010 prodotto dalla Ditta con nota prot. reg. n. 639671 del 17.12.2024;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la realizzazione di una viabilità di accesso per l’ingresso dei mezzi dalla strada Provinciale SP87 Cavarzere – Romea;
VISTO che il contratto preliminare succitato contiene anche la promessa di costituzione di servitù di passo carrabile con ogni mezzo a carico del fondo F.32 mappale 172-c e a favore del fondo F.32 mappale 172-b;
CONSIDERATO che il D.M. 10.09.2010 al punto 15.3 dell’allegato prevede che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico e precisa che “Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”;
CONSIDERATO che la ditta dichiara che l’impianto oggetto d’istanza nonché le opere ed infrastrutture ad esso connesse non produranno effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali;
PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Venezia per l’area Mobilità;
DATO ATTO che, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, l’area interessata dall’ampliamento dell’impianto ricade tra le aree idonee alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi del D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013, ad esclusione di quanto espresso al punto J dell’allegato al citato D.C.R.V. trattandosi di area ad elevata utilizzazione agricola ed essendo previsto un utilizzo di biomasse vegetali in quantità pari a circa il 40% delle biomasse in ingresso;
CONSIDERATO tuttavia, che con successiva nota prot. reg. n. 538009 del 18.10.2024 la Ditta comunica un aggiornamento della proposta di piano di alimentazione prevedendo una frazione inferiore al 30% (valore espresso in peso e tal quale) di biomasse vegetali dedicate, sul totale delle matrici necessarie al loro esercizio facendo venire meno pertanto la condizione di inidoneità prevista al punto J dell’allegato al D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013;
VISTA la relazione di assoggettabilità dell’impianto al D.Lgs n. 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento stabilite dalla norma;
CONSIDERATO che ARPAV con il proprio contributo prot. reg. n. 21124 del 15.01.2025 comunica che “si prende atto della verifica di assoggettabilità prodotta specificando, tuttavia, che dovrà essere aggiornata la tabella presentata al capitolo 4 del medesimo documento, in quanto non risultano biogas caratterizzati dalla densità riportata. Si propone, altresì, di prescrivere l’implementazione di un idoneo Sistema di Gestione che segua uno standard riconosciuto, al fine di ridurre il rischio di incidenti che possono implicare conseguenze anche ambientali.”;
RICHIAMATO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
RICHIAMATO la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
RITENUTO di prescrivere che per gli effluenti zootecnici devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013;
VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
VISTA la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;
PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nella determinazione N. 101/2025 della Città Metropolitana di Venezia relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto;
CONSIDERATO che la Ditta al momento, viste le attuali opportunità di mercato, non ritiene di prevedere un sistema di recupero della CO2 proveniente dall’off-gas;
RITENUTO di prescrivere che entro 18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;
VISTA la presenza di una torcia;
CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;
RITENUTO di prescrivere che la ditta provveda alla compilazione di un registro cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
DATO ATTO che la Ditta intende prelevare acqua dall’acquedotto esistente per soddisfare le utenze idriche dell’impianto (servizi igienici, rabbocco una tantum della riserva idrica antincendio, diluizione del disinfettante per la disinfezione dei mezzi di trasporto pollina in uscita, rabbocco periodico della torre di desolforazione, lavaggio dei circuiti, pompe, vasche e aree di carico/scarico);
RITENUTO di prescrivere che la Ditta richieda apposita autorizzazione/concessione di derivazione alle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti al termine dei lavori previsti;
PRESO ATTO che, come indicato dalla Città Metropolitana di Venezia relativamente all’ampliamento oggetto di variante comprendente la nuova rete di raccolta colaticci e la nuova rete di raccolta di acque meteoriche con trattamento delle acque di prima pioggia, la Ditta sarà tenuta a presentare tramite Suap competente apposita istanza di autorizzazione alla Città Metropolitana di Venezia;
CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto per lo spargimento agronomico;
DATO ATTO che l’ente competente ai fini dello spargimento del digestato prodotto dall’impianto oggetto di autorizzazione, è la Città metropolitana di Venezia;
DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;
VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
RITENUTO di prescrivere che per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006.
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che le opere in progetto sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n.2/2025 del 14.01.2025 agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
CONSIDERATA la necessità di acquisire nuova fidejussione di cui all’Allegato A della D.G.R.V. n. 253 del 22.02.2012 nella quale si stabilisce che “L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.”;
DATO ATTO che l’importo della suddetta garanzia deve essere pari a Euro 1.450.725,05 così come risulta dall’elaborato “23EI045DEF_0L_R1_dismissione” prodotto dalla Ditta con prot. reg. n. 640034 del 17.12.2024;
VISTI i contributi e gli atti di assenso di: AcesgasApsAmga S.p.A., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Consorzio di Bonifica, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV;
PRESO ATTO che alcuni degli atti di assenso formulati dai partecipanti alla Conferenza di Servizi contengono prescrizioni/condizioni/raccomandazioni;
DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;
RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di modifica dell’autorizzazione unica;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica regionale;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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