Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 15 gennaio 2025
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n° 3 moduli cogenerativi alimentati a gas metano, containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto, e da un assorbitore con torre evaporativa, da realizzarsi nello stabilimento produttivo della Ditta sito in via Ponte della Fabbrica 3/A ad Abano Terme (PD). Ditta proponente: FIDIA FARMACEUTICI SpA D.Lgs 115/2008 L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n° 3 moduli cogenerativi alimentati a gas metano, containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto, e da un assorbitore con torre evaporativa.
Il Direttore
VISTO l’art.11 c.7 e 8 del D. Lgs.115/2008 prevede autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
VISTO l’art. 42 c.2bis della L.R. 11/2001 che, fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano Energetico Regionale, attribuisce alla Regione le competenze in merito all’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili con potenza termica inferiore ai 300MW, ed individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 296060, 296062, 206066 e 206068 del 19.06.2024 integrata successivamente con la documentazione assunta al protocollo regionale al n. 356624 del 16.07.2024 e n. 566792 del 06.11.2024, con la quale la ditta FIDIA FARMACEUTICI SpA, con sede legale e stabilimento in Via Ponte della Fabbrica n.3/A ad Abano Terme (PD), ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 115/2008, per l’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, costituito da tre moduli cogenerativi containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto alimentati a metano, e da un assorbitore con torre evaporativa; ognuno dei moduli cogenerativi ha potenza termica immessa pari a 2859 kW e potenza elettrica ai morsetti di 1248 kW e quindi la potenza termica immessa complessiva è pari a 8577 kW.
CONSIDERATO che gli impianti di produzione di energia in esame costituiscono attività connessa all’attività autorizzata con AIA rilasciata dalla Provincia di Padova, e pertanto le prescrizioni ambientali, ivi compresa l’autorizzazione alle emissioni, saranno ricomprese nell’AIA provinciale relativa allo stabilimento produttivo;
VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 568231 del 06.11.2024 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 ed è stato chiesto alla Ditta di completare la documentazione trasmessa;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 592148 del 20.11.2024 con cui la Ditta ha fornito la documentazione di completamento richiesta;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 590434 del 19.11.2024 con cui la Provincia di Padova ha chiesto alla Ditta di integrare la documentazione compilando apposita modulistica in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale dell’installazione non rientrante nella definizione dell’art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 601743 del 27.11.2024 con cui la Ditta ha confermato di aver inviato alla Provincia quanto richiesto;
VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 603810 del 28.11.2024, di indizione della Conferenza dei Servizi asincrona;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 615411 del 04.12.2024 con cui la Provincia di Padova ha preso atto della non sostanzialità della modifica e ha aggiornato il Quadro prescrittivo e il Piano di Monitoraggio allegati all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con proprio provvedimento n. 475/IPPC/2021 del 12/01/2022;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 623042 del 09.12.2024 con cui l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha chiesto che la Ditta fornisca alcune integrazioni;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 639363 del 17.12.2024 con cui il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha chiesto che la Ditta fornisca alcune integrazioni;
VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 646641 del 19.12.2024 con cui sono state chieste alla Ditta le integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
VISTA la nota acquista al prot. reg. nn. 656101 e 656107 del 24.12.2024 con cui la Ditta ha fornito le integrazioni richieste;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 658627 del 27.12.2024 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato il proprio parere favorevole ai sensi dell’art.3 di cui al DPR151/2011, con le seguenti specifiche:
“La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità agli elaborati tecnici a firma del progettista Zavattiero Roberto che, ai sensi del punto G.2.9.2 del Codice di Prevenzione Incendi, si è assunto la piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d’incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.
Ai soli fini antincendio, il presente parere NON equivale all’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività che resta subordinata all’effettiva presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di cui all’art. 4 del DPR n° 151/2011 che dovrà essere presentata a questo Comando con le modalità e la documentazione di corredo di cui al DM 7/08/2012”.
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 726 del 02.01.2025 con cui il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con proprio protocollo n.111621 del 09.09.2024, con le seguenti condizioni:
“Le opere dovranno essere realizzate come da relazioni tecniche ed elaborati grafici integrativi allegati alla domanda;
Inoltre, la Ditta, o futuri aventi diritto, sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:
Resta a carico del Comune la verifica e controllo della corretta esecuzione delle opere. La Ditta, o futuri aventi diritto, è comunque responsabile della mancata osservanza delle norme di cui sopra. Si precisa che il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali concessioni o autorizzazioni che risultino necessarie. Il seguente parere idraulico riguarda la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa all’intervento in oggetto e non l’eventuale “verifica di compatibilità idraulica” prevista dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.). Il presente parere è rilasciato da questo Consorzio ai soli fini idraulici, ferma l’osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d’eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti, salva ogni altra prescrizione dell’Amministrazione Comunale competente per territorio.”
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 17412 del 13.01.2025 con cui l’Autorità di bacino delle Alpi Orientali ha espresso il proprio parere favorevole;
CONSIDERATO che alla nota acquista al prot. reg. n. 592148 del 20.11.2024 la Ditta ha allegato anche la ricevuta di presentazione della SCIA edilizia presso il Comune di Abano Terme,
DATO ATTO che con la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 615411 del 04.12.2024, la Provincia di Padova ha autorizzato l’esercizio dell’impianto per gli aspetti ambientali;
CONSIDERATO che nei tempi previsti per l’espressione del parere richiesto con nota prot. n. 603810 del 28.11.2024 non sono giunti ulteriori pareri;
RITENUTO di poter quindi adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs115/2008, facendo salve le autorizzazioni e i pareri già acquisiti;
VISTI:
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
Torna indietro