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Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 15 gennaio 2025

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n° 3 moduli cogenerativi alimentati a gas metano, containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto, e da un assorbitore con torre evaporativa, da realizzarsi nello stabilimento produttivo della Ditta sito in via Ponte della Fabbrica 3/A ad Abano Terme (PD). Ditta proponente: FIDIA FARMACEUTICI SpA D.Lgs 115/2008 L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n° 3 moduli cogenerativi alimentati a gas metano, containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto, e da un assorbitore con torre evaporativa.

Il Direttore

VISTO l’art.11 c.7 e 8 del D. Lgs.115/2008 prevede autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

VISTO l’art. 42 c.2bis della L.R. 11/2001 che, fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano Energetico Regionale, attribuisce alla Regione le competenze in merito all’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili con potenza termica inferiore ai 300MW, ed individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 296060, 296062, 206066 e 206068 del 19.06.2024 integrata successivamente con la documentazione assunta al protocollo regionale al n. 356624 del 16.07.2024 e n. 566792 del 06.11.2024, con la quale la ditta FIDIA FARMACEUTICI SpA, con sede legale e stabilimento in Via Ponte della Fabbrica n.3/A ad Abano Terme (PD), ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 115/2008, per l’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, costituito da tre moduli cogenerativi containerizzati, insonorizzati ed equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto alimentati a metano, e da un assorbitore con torre evaporativa; ognuno dei moduli cogenerativi ha potenza termica immessa pari a 2859 kW e potenza elettrica ai morsetti di 1248 kW e quindi la potenza termica immessa complessiva è pari a 8577 kW.

CONSIDERATO che gli impianti di produzione di energia in esame costituiscono attività connessa all’attività autorizzata con AIA rilasciata dalla Provincia di Padova, e pertanto le prescrizioni ambientali, ivi compresa l’autorizzazione alle emissioni, saranno ricomprese nell’AIA provinciale relativa allo stabilimento produttivo;

VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 568231 del 06.11.2024 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 ed è stato chiesto alla Ditta di completare la documentazione trasmessa;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 592148 del 20.11.2024 con cui la Ditta ha fornito la documentazione di completamento richiesta;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 590434 del 19.11.2024 con cui la Provincia di Padova ha chiesto alla Ditta di integrare la documentazione compilando apposita modulistica in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale dell’installazione non rientrante nella definizione dell’art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 601743 del 27.11.2024 con cui la Ditta ha confermato di aver inviato alla Provincia quanto richiesto;

VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 603810 del 28.11.2024, di indizione della Conferenza dei Servizi asincrona;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 615411 del 04.12.2024 con cui la Provincia di Padova ha preso atto della non sostanzialità della modifica e ha aggiornato il Quadro prescrittivo e il Piano di Monitoraggio allegati all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con proprio provvedimento n. 475/IPPC/2021 del 12/01/2022;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 623042 del 09.12.2024 con cui l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha chiesto che la Ditta fornisca alcune integrazioni;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 639363 del 17.12.2024 con cui il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha chiesto che la Ditta fornisca alcune integrazioni;

VISTA la nota della competente Struttura regionale, prot. n. 646641 del 19.12.2024 con cui sono state chieste alla Ditta le integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione;

VISTA la nota acquista al prot. reg. nn. 656101 e 656107 del 24.12.2024 con cui la Ditta ha fornito le integrazioni richieste;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 658627 del 27.12.2024 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato il proprio parere favorevole ai sensi dell’art.3 di cui al DPR151/2011, con le seguenti specifiche:

“La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità agli elaborati tecnici a firma del progettista Zavattiero Roberto che, ai sensi del punto G.2.9.2 del Codice di Prevenzione Incendi, si è assunto la piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d’incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.

Ai soli fini antincendio, il presente parere NON equivale all’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività che resta subordinata all’effettiva presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di cui all’art. 4 del DPR n° 151/2011 che dovrà essere presentata a questo Comando con le modalità e la documentazione di corredo di cui al DM 7/08/2012”.

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 726 del 02.01.2025 con cui il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con proprio protocollo n.111621 del 09.09.2024, con le seguenti condizioni:

Le opere dovranno essere realizzate come da relazioni tecniche ed elaborati grafici integrativi allegati alla domanda;

  • Dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell’ambito d’intervento in esame;
  • A fronte dell’impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere d’urbanizzazione, si prescrive che all’interno dell’area d’intervento siano creati dei volumi d’invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici integrativi allegati alla domanda;
  • Gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete d’acque meteoriche e il bacino a cielo aperto, previsti all’interno dell’ambito;
  • Gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all’interno del manufatto di regolazione della portata costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 5 l/sec/ha;
  • La rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nella condotta privata esistente e presente a ovest dell’area d’intervento, come evidenziato nella “tav. 2- agg: Agosto 2024” integrativa;
  • La manutenzione di tutto il sistema sopradescritto, sarà a completo carico del richiedente o futuri aventi diritto;
  • Dovrà essere verificata la quota della falda e nei casi in cui quest’ultima risultasse emergente rispetto alla quota del fondo del bacino a cielo aperto, dovranno essere adottati tutti gli interventi di compensazione utili a garantire la disponibilità dei volumi d’invaso;
  • Le opere idrauliche dovranno essere realizzate e completate prima di tutte le opere urbanistiche/edilizie;
  • Il presente documento viene emesso in riferimento all’applicazione di adeguati criteri di tutela del territorio sotto il punto di vista idraulico e non costituisce garanzia di corretta progettazione e di funzionamento del sistema in esame, la cui responsabilità viene rimessa al progettista dell’intervento.
  • Eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a carico della Ditta richiedente e il Consorzio di bonifica Bacchiglione sarà sollevato da qualsiasi danno o molestia possa prevenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti.

Inoltre, la Ditta, o futuri aventi diritto, sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:

  • Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate a portatori di handicap, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l’efficienza;
  • Fissare il piano d’imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
  • Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d’imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
  • I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

Resta a carico del Comune la verifica e controllo della corretta esecuzione delle opere. La Ditta, o futuri aventi diritto, è comunque responsabile della mancata osservanza delle norme di cui sopra. Si precisa che il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali concessioni o autorizzazioni che risultino necessarie. Il seguente parere idraulico riguarda la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa all’intervento in oggetto e non l’eventuale “verifica di compatibilità idraulica” prevista dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.). Il presente parere è rilasciato da questo Consorzio ai soli fini idraulici, ferma l’osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d’eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti, salva ogni altra prescrizione dell’Amministrazione Comunale competente per territorio.”

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 17412 del 13.01.2025 con cui l’Autorità di bacino delle Alpi Orientali ha espresso il proprio parere favorevole;

CONSIDERATO che alla nota acquista al prot. reg. n. 592148 del 20.11.2024 la Ditta ha allegato anche la ricevuta di presentazione della SCIA edilizia presso il Comune di Abano Terme,

DATO ATTO che con la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 615411 del 04.12.2024, la Provincia di Padova ha autorizzato l’esercizio dell’impianto per gli aspetti ambientali;

CONSIDERATO che nei tempi previsti per l’espressione del parere richiesto con nota prot. n. 603810 del 28.11.2024 non sono giunti ulteriori pareri;

RITENUTO di poter quindi adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs115/2008, facendo salve le autorizzazioni e i pareri già acquisiti;

VISTI:

  • la legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
  • il regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi;
  • il regolamento regionale 14 luglio 2020 n.6, recante la disciplina sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n.15;
  • la DGR n. 232 del 2 marzo 2020, avente per oggetto le linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
  • la DGR n.26 del 30 gennaio 2023, recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 della Giunta Regionale del Veneto;
  • la DGR n. 24/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

decreta

  1. di specificare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 115/2008, la Ditta FIDIA FARMACEUTICI SpA (Partita IVA n. 00204260285), con sede legale e stabilimento in via Ponte della Fabbrica 3/A ad Abano Terme(PD), alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia costituito da tre moduli cogenerativi alimentati a gas metano, containerizzati insonorizzati equipaggiati ciascuno con caldaia di recupero fumi e modulo SCR per abbattimento ossidi di azoto, e da un assorbitore con torre evaporativa, da realizzarsi nello stabilimento produttivo della Ditta sito in via Ponte della Fabbrica 3/A ad Abano Terme (PD);
  3. di dare atto che l’impianto oggetto della presente autorizzazione è autorizzato, per gli aspetti ambientali, con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n. 475/IPPC/2021, come modificato con la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 615411 del 04.12.2024, allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  4. di dare atto che il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha trasmesso il proprio parere favorevole, con le prescrizioni di cui in premessa, con nota acquisita al prot. reg. n. 658627 del 27.12.2024;
  5. di dare atto che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha inviato il proprio parere favorevole, con le prescrizioni di cui in premessa, con nota acquisita al prot. reg. n. 726 del 02.01.2025;
  6. di dare atto che l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha inviato il proprio parere favorevole con nota acquisita al prot. reg. n. 17412 del 13.01.2025.
  7. di porre a carico del soggetto esercente l’impianto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs 115/2008, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo, in accordo con il piano di ripristino acquisito con prot. n. 296062 del 19.06.2024, e di prescrivere che la dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia), al Comune di Abano Terme e alla Provincia di Padova;
  8. di prescrivere che l’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
  9. di prescrivere che la ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017;
  10. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio dell'impianto e delle opere connesse, non richiamati nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta;
  11. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione; i rinnovi e riesami necessari per ciascun titolo di settore confluito nel presente provvedimento dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
  12. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;
  13. di trasmettere il presente provvedimento a: ditta FIDIA FARMACEUTICI SpA., Comune di Abano Terme, Provincia di Padova, ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Agenzia delle Dogane – U.T.F. di Padova, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, società E-Distribuzione S.p.A, Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Autorità di Bacino Alpi Orientale;
  14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

6_Allegato_A_548404.pdf

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