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Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 5 del 15 gennaio 2025

Istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per un impianto di produzione di energia elettrica e termica. Ditta: Vi. Energia S.r.l. di Vicenza e stabilimento ad Asiago (VI). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001. Deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 11.03.2008 e deliberazione della Giunta regionale n. 2056 del 14.12.2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l’autorizzazione unica di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile, con riferimento al rinnovo del titolo autorizzativo settoriale relativo alle emissioni in atmosfera.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii.;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il comma 2.1 che attribuisce alla Regione l’esercizio delle funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il decreto della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 11.03.2008, con la quale la società Vi.Energia S.r.l. con sede legale alla via Stradella dei Nodari in Vicenza è stata autorizzata all’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica alimentato a biomassa presso il proprio stabilimento realizzato alla Strada della Fratellanza in Asiago (VI), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA - Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3415 del 26.10.2006;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2056 del 14.12.2017 con la quale la società Vi.Energia S.r.l. è stata autorizzata all'installazione ed esercizio di una caldaia di integrazione ed emergenza con potenza termica nominale pari a 6.310 kW alimentata a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale presso il proprio stabilimento ad Asiago (VI) nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere della CTRA n. 3997 del 17.12.2015 delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 1.09.2016;

VISTA l’istanza in data 28.11.2023 presentata dalla Vi.Energia S.r.l. per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica ai sensi dell’art. 269, comma 7, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 387/2003 e s.m.i., registrata al protocollo regionale al n. 637284 del 29.11.2023;

CONSIDERATO che al punto 15.5 del DM 10.09.2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, è stato stabilito che “Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica”;

PRESO ATTO che con la L.R. n. 16 del 27.07.2023 sono state introdotte modificazioni alla L.R. n. 33 del 16.04.1985 ed alla L.R. n. 11 del 13.04.2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica e che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • con nota protocollo regionale n. 93813 del 23.02.2024, indirizzata alla società Vi.Energia S.r.l., alla Provincia di Vicenza e per conoscenza al Comune di Asiago e al Dipartimento ARPAV di Vicenza è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990. Contestualmente è stato richiesto alla Provincia di Vicenza di procedere all’endoprocedimento di competenza, relativo al titolo ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti, dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica della ditta Vi.Energia S.r.l.;
  • con nota in data 26.03.2024, registrata al protocollo regionale n. 153013 del 23.03.2024, la Società ha trasmesso alla Provincia di Vicenza e per conoscenza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, all’ARPAV e al Comune di Asiago delle integrazioni volontarie;
  • con nota registrata al protocollo regionale n. 233821 del 15.05.2024, la Provincia di Vicenza ha trasmesso gli esiti del proprio endoprocedimento completo dei limiti, delle prescrizioni e le condizioni da osservare relativamente alle emissioni in atmosfera dell’impianto di Asiago della società Vi.Energia;
  • con nota registrata al protocollo regionale con n. 242919 del 20.05.2024 la Società ha chiesto alla Provincia di Vicenza di confermare che i valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera riportati nell’allegato alla nota sopra citata, fossero da intendersi riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%;
  • con nota registrata al protocollo regionale n. 258409 del 29.05.2024, la Provincia di Vicenza ha confermato che i valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera riportati nell’allegato alla propria nota registrata al protocollo regionale n. 233821 del 15.05.2024, “sono riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%”;

VISTI gli esiti dell’endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera svolto dalla Provincia di Vicenza con il quale sono stati stabiliti prescrizioni, condizioni e limiti per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 per l’impianto realizzato ad Asiago (VI) dalla società Vi.Energia S.r.l. Detti esiti sono stati trasmessi con la nota registrata al protocollo regionale n. 233821 del 15.05.2024 e riportati come Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e contestuale;

PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo regionale n. 258409 del 29.05.2024, la Provincia di Vicenza ha confermato che i valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera riportati nell’allegato alla propria nota registrata al protocollo regionale n. 233821 del 15.05.2024, “sono riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%”;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione unica rilasciata alla società Vi.Energia S.r.l.per l’esercizio dell’impianto realizzato ad Asiago (VI), relativamente al rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in accordo con l’atto di assenso acquisito dalla Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la DGRV n. 232/2020;

la DGRV n. 24/2021;

la DGRV n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di aggiornare, con riferimento al rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione, ai sensi del D. Lgs n. 387/2003, in favore della ditta Vi.Energia S.r.l., avente CF e P.IVA n. 03175060247, con sede legale alla via Stradella dei Nodari in Vicenza e stabilimento alla Strada della Fratellanza in Asiago (VI), per la centrale di cogenerazione collegata ad una rete di teleriscaldamento e composta da due generatori di calore alimentati a biomassa combustibile (cascame di segheria), costituiti da una caldaia ad acqua calda e da una caldaia ad olio diatermico, aventi potenza termica complessiva pari a circa 10 MW e un turbogeneratore ORC collegato alla caldaia ad olio diatermico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a circa 1,1 MW;
  3. di stabilire che la Società ottemperi alle prescrizioni, condizioni e limiti contenuti nella comunicazione trasmessa dalla Provincia di Vicenza, registrata al protocollo regionale n. 233821 del 15.05.2024 e riportati in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e contestuale;
  4. di prendere atto che i valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera sono riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11% come precisato dalla Provincia di Vicenza nella nota registrata al protocollo regionale n. 258409 del 29.05.2024;
  5. di dare atto che i valori limite risultano adeguati alle disposizioni dell’art. 273-bis, comma 5, del D. Lgs n. 152/06;
  6. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento;
  7. di stabilire che la Società è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, agli Enti deputati al controllo;
  8. di stabilire che dovranno essere rispettate in fase di esercizio dell’impianto di cogenerazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
  9. di trasmettere il prersente provvedimento alla ditta Vi.Energia S.r.l, al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a E-Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente atto viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

5_All_A_548403.pdf

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